Risposta n. 441 del 30/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeListante sostiene che lusufrutto a tempo determinato comporta una compressione parziale della proprieta e quindi la decadenza parziale dalle agevolazioni; ritiene altresi che la base imponibile per il recupero debba essere rapportata al solo valore del diritto di usufrutto a tempo determinato.
Agevolazioni prima casa: decadenza parziale per costituzione di usufrutto a tempo determinato prima del decorso dei cinque anni e determinazione della base imponibile per il recupero delle imposte
Il quesito
1) Se la costituzione di un usufrutto a tempo determinato prima dei cinque anni produce la stessa decadenza parziale prevista per lusufrutto vitalizio. 2) Se, in caso affermativo, la base imponibile per il recupero delle imposte è lintero valore dellimmobile o il valore rapportato del diritto di usufrutto costituito.
Il parere dell’Agenzia
LAgenzia delle Entrate concorda che la costituzione di un diritto di usufrutto a tempo determinato prima dei cinque anni determina la decadenza parziale dallagevolazione, proporzionata al valore del diritto parziario costituito. La base imponibile per il recupero delle imposte va rapportata al valore dellusufrutto a tempo determinato determinato secondo lart.48 (con rinvio allart.46) del TUR; sul valore del diritto trasferito va recuperata la differenza tra tassazione agevolata e ordinaria, oltre sanzioni e interessi.
Testo integrale
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