Salta al contenuto
Legge

LEGGE 29 maggio 2017, n. 71

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Normativa italiana17G00085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge introduce misure di prevenzione, tutela e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, con definizioni specifiche, procedure rapide di rimozione dei contenuti online, un tavolo tecnico nazionale, linee guida per le scuole, iniziative di supporto psicologico e sanzioni/ammonimento per i minori autori. Prevede anche stanziamenti per il periodo 2017-2019 e un incremento dal 2024 per le campagne informative.

Prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo

Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

La legge istituisce un sistema organico di prevenzione, tutela e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, con particolare attenzione ai minori, sia vittime sia autori delle condotte. Il provvedimento coordina interventi scolastici, familiari, istituzionali e digitali, privilegiando azioni formative ed educative.

Ambito di applicazione e definizioni

La disciplina si applica alle condotte di bullismo e cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, senza distinzione di età, nell’ambito delle istituzioni scolastiche, degli enti locali, delle organizzazioni sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali.

Ai fini della legge:

  • il bullismo consiste in aggressioni o molestie reiterate contro un minore o un gruppo di minori, idonee a generare ansia, timore, isolamento o emarginazione, mediante atti vessatori, pressioni, violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce, ricatti, furti, danneggiamenti, offese o derisioni;
  • il cyberbullismo comprende pressioni, aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, denigrazioni, diffamazioni, furti d’identità, alterazioni o acquisizioni illecite e trattamenti illeciti di dati personali in danno di minorenni, realizzati via internet, nonché la diffusione online di contenuti riguardanti anche familiari del minore, quando lo scopo predominante sia isolare o umiliare il minore;
  • il gestore del sito internet è il prestatore di servizi della società dell’informazione, diverso dai soggetti disciplinati dagli articoli 14, 15 e 16 del d.lgs. n. 70/2003, che cura la gestione dei contenuti di un sito dove si riscontrano le condotte di cyberbullismo.

Tutela della dignità del minore e rimozione dei contenuti online

Il minore ultraquattordicenne, oppure il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale, può chiedere al titolare del trattamento, al gestore del sito internet o del social media l’oscuramento, la rimozione o il blocco di dati personali del minore diffusi in rete, con conservazione dei dati originali. L’istanza deve indicare espressamente l’URL dei contenuti contestati ed è ammessa anche quando i fatti non integrano necessariamente reati o altre fattispecie incriminatrici.

La procedura è molto rapida:

  • entro 24 ore dalla richiesta, il responsabile deve comunicare di aver preso in carico l’istanza;
  • entro 48 ore deve provvedere a oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti;
  • se non adempie, o se non è possibile individuare il responsabile, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali;
  • il Garante provvede entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione o del reclamo, secondo il codice privacy.

Piano di azione integrato e tavolo tecnico nazionale

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione è istituito, presso il Ministero dell’istruzione e del merito, un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, con decreto ministeriale di concerto con l’Autorità politica delegata per le politiche della famiglia. Il tavolo riunisce amministrazioni centrali, autorità indipendenti, enti di garanzia, associazioni, operatori della rete, rappresentanze studentesche e dei genitori, oltre a esperti psicologici, pedagogici e di comunicazione sociale telematica.

La partecipazione è gratuita: non sono previsti compensi, indennità, gettoni, rimborsi o emolumenti.

Il tavolo:

  • si riunisce con cadenza semestrale;
  • entro 180 giorni dal proprio insediamento redige un piano di azione integrato;
  • predispone un sistema di raccolta dati per monitorare l’evoluzione dei fenomeni e per il controllo dei contenuti a tutela dei minori, anche con il supporto della Polizia postale e di altre forze di polizia;
  • collabora con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell’adolescente digitale.

Il piano è integrato con un codice di coregolamentazione al quale devono attenersi gli operatori di social networking e gli altri operatori della rete internet. Il codice istituisce anche un comitato di monitoraggio incaricato di definire procedure e formati standard per l’istanza di rimozione dei contenuti e di aggiornare periodicamente i soggetti destinatari della richiesta, secondo l’evoluzione tecnologica e i dati raccolti.

Il piano deve inoltre prevedere iniziative di informazione e prevenzione rivolte ai cittadini, valorizzando i servizi socio-educativi territoriali in sinergia con scuole, enti locali, organizzazioni sportive e Terzo settore.

Campagne informative e relazione annuale

Nell’ambito del piano, l’Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, con AGCOM e Garante privacy, predispone campagne informative periodiche di prevenzione e sensibilizzazione, anche per diffondere la conoscenza dei sistemi di controllo parentale, utilizzando media, stampa e soggetti privati.

A decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della disposizione, il Ministro dell’istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti dell’attività del tavolo tecnico.

Interventi in ambito scolastico

Il Ministero competente adotta, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Le linee sono aggiornate con cadenza biennale e possono avvalersi della collaborazione della Polizia postale.

Per il triennio 2017-2019, le linee includono:

  • formazione del personale scolastico, con un referente per ogni autonomia scolastica;
  • partecipazione attiva degli studenti e degli ex studenti impegnati in peer education;
  • misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
  • un sistema di governance diretto dal Ministero dell’istruzione.

Ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia:

  • recepisce le linee di orientamento nel regolamento di istituto;
  • individua un docente referente per coordinare le iniziative;
  • adotta un codice interno per prevenzione e contrasto e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio con studenti, insegnanti, famiglie ed esperti.

Gli uffici scolastici regionali promuovono bandi per finanziare progetti di reti di scuole, in collaborazione con servizi minorili, prefetture, enti locali, servizi territoriali, forze di polizia, associazioni ed enti. I bandi, i finanziamenti, i beneficiari e i dettagli dei progetti devono essere pubblicati sui siti istituzionali.

Le istituzioni scolastiche promuovono inoltre l’educazione all’uso consapevole di internet e ai diritti e doveri connessi alle tecnologie informatiche, anche attraverso attività progettuali continuative tra i diversi gradi di istruzione e progetti di rete.

I servizi territoriali promuovono progetti personalizzati per sostenere le vittime e rieducare gli autori, anche tramite attività riparatorie o di utilità sociale.

Sostegno psicologico agli studenti

Le regioni possono adottare iniziative per garantire alle scuole, su richiesta, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il servizio mira a favorire lo sviluppo della personalità e a prevenire fattori di rischio e situazioni di disagio, coinvolgendo anche le famiglie.

Informativa alle famiglie, sanzioni scolastiche e misure rieducative

Quando il dirigente scolastico viene a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo, anche non telematici, e salvo che il fatto costituisca reato, applica le procedure delle linee di orientamento, informa tempestivamente i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale e promuove iniziative educative, anche con mediazione scolastica.

Nei casi più gravi, nelle condotte reiterate o quando gli interventi educativi non abbiano dato esito positivo, il dirigente riferisce alle autorità competenti anche per l’eventuale attivazione delle misure rieducative previste dalla normativa minorile.

I regolamenti scolastici e il patto educativo di corresponsabilità devono essere integrati con riferimenti specifici a bullismo e cyberbullismo e alle relative sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità dei fatti.

Monitoraggio e risorse per la formazione

La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona annualmente al tavolo tecnico sugli esiti delle misure di contrasto al cyberbullismo; la relazione è pubblicata in formato aperto.

Per le attività di formazione scolastica e territoriale finalizzate alla sicurezza nell’uso della rete e alla prevenzione del cyberbullismo sono stanziate risorse dedicate:

  • 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019;
  • un incremento di 100.000 euro annui a decorrere dal 2024 per il finanziamento delle campagne informative.

Ammonimento e sanzione per i genitori

Fino a quando non sia proposta querela o presentata denuncia per alcuni reati commessi da minorenni di età superiore ai 14 anni contro un altro minorenne, anche tramite internet, è applicabile l’ammonimento previsto dalla disciplina sulle misure di prevenzione. Il questore convoca il minore insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale.

Gli effetti dell’ammonimento cessano con la maggiore età.

Se, dopo l’ammonimento, il minore commette nuovamente uno dei reati indicati, al soggetto esercente la responsabilità genitoriale si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, irrogata dal prefetto secondo la legge n. 689/1981. Le somme riscosse sono destinate al Ministero dell’interno per remunerare lo straordinario del personale civile contrattualizzato.

is_deprecated

La legge non appare deprecata: disciplina ancora attuale e applicabile in materia di bullismo e cyberbullismo, con procedure e strumenti che mantengono utilità pratica anche oggi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 8 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.