L.R. Sardegna 14/2005
Modifiche alle norme sul difensore civico regionale (L.R. 17 gennaio 1989, n. 4 e successive modificazioni)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Sardegna n. 14/2005 aggiorna la disciplina del difensore civico: rafforza pubblicità e accessibilità dell’ufficio, amplia i poteri di intervento, impone la segnalazione alla magistratura di fatti penalmente o contabilmente rilevanti, ridefinisce durata in carica, trattamento economico e organizzazione del personale. Prevede una nomina iniziale entro 30 giorni dall’entrata in vigore.
Modifiche alla disciplina del difensore civico regionale sardo
Modifiche alla disciplina del difensore civico regionale in Sardegna
La legge regionale della Sardegna 13 ottobre 2005, n. 14 interviene sulla legge istitutiva del difensore civico regionale, rafforzandone la visibilità pubblica, l’accessibilità per i cittadini, i poteri di iniziativa e alcuni profili organizzativi ed economici. La disciplina riguarda esclusivamente l’ordinamento regionale sardo.
Pubblicità, visibilità e accesso all’ufficio
Il Consiglio regionale è chiamato a garantire la massima visibilità dell’ufficio del difensore civico attraverso stampa, televisioni e strumenti informatici, anche mediante campagne di immagine tematiche e generali, per far conoscere ai cittadini sardi il ruolo dell’istituto.
Sul piano dell’accessibilità, il Consiglio regionale deve assicurare la più ampia fruibilità dell’ufficio anche mediante:
- istituzione e pubblicizzazione di una casella postale;
- istituzione e pubblicizzazione di un numero verde telefonico;
- istituzione e pubblicizzazione di un apposito sito web;
- decentramento delle sedi fisiche di contatto con il cittadino.
Poteri e obblighi del difensore civico
La legge amplia i poteri del difensore civico nei confronti delle omissioni illegittime di atti dovuti: quando ritenga che un atto dovuto sia stato illegittimamente omesso, può richiedere la nomina di un commissario ad acta.
È inoltre previsto un obbligo di segnalazione immediata alla magistratura competente quando, nell’esercizio delle funzioni, il difensore civico venga a conoscenza di fatti che possano integrare reato oppure responsabilità contabile o amministrativa.
Durata in carica e rinnovo
Il difensore civico resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta. Il Consiglio regionale deve procedere all’elezione:
- entro il quindicesimo giorno precedente la scadenza ordinaria;
- entro il trentesimo giorno successivo alla cessazione, se il mandato termina per cause diverse dalla scadenza naturale.
Il difensore civico continua a esercitare le funzioni fino alla nomina del successore. Per tale incarico non si applica la disciplina regionale sulla scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi prevista dalla L.R. n. 11/1995.
Trattamento economico
Al difensore civico spetta un’indennità di carica pari a quella prevista per i presidenti degli enti regionali del primo gruppo della tabella A, secondo il rinvio contenuto nella normativa regionale richiamata e nella sua interpretazione finanziaria. Spettano inoltre il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella stessa misura prevista per i presidenti degli enti regionali.
Organizzazione dell’ufficio e personale
Viene eliminato il riferimento alle sedi periferiche presso le città sedi dei Comitati circoscrizionali di controllo sugli atti degli enti locali. La dotazione di personale è stabilita dall’Ufficio di Presidenza d’intesa con il difensore civico e deve comunque essere congrua rispetto ai compiti istituzionali.
È anche prevista la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni provinciali o comunali per utilizzare locali messi a disposizione da tali enti per incontri con i cittadini, anche in teleconferenza.
Norma transitoria
In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale deve eleggere il difensore civico entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Rettifica successiva
L’avviso di rettifica pubblicato successivamente ha corretto il testo relativo alla pubblicizzazione dell’accesso telematico e telefonico, precisando che deve leggersi “numero verde telefonico e di un apposito sito web”.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 7 ott 2005L.R. Sardegna 13/2005
- Legge · 30 nov 2005L.R. Sardegna 19/2005
- Legge · 30 nov 2005L.R. Sardegna 18/2005
- Legge · 30 nov 2005L.R. Sardegna 17/2005
- Legge · 30 nov 2005L.R. Sardegna 16/2005
- Legge · 30 nov 2005L.R. Sardegna 15/2005
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →