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Legge

L.R. Sardegna 14/2005

Modifiche alle norme sul difensore civico regionale (L.R. 17 gennaio 1989, n. 4 e successive modificazioni)

Normativa regionaleL.R. Sardegna 14/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 14/2005 aggiorna la disciplina del difensore civico: rafforza pubblicità e accessibilità dell’ufficio, amplia i poteri di intervento, impone la segnalazione alla magistratura di fatti penalmente o contabilmente rilevanti, ridefinisce durata in carica, trattamento economico e organizzazione del personale. Prevede una nomina iniziale entro 30 giorni dall’entrata in vigore.

Modifiche alla disciplina del difensore civico regionale sardo

Modifiche alla disciplina del difensore civico regionale in Sardegna

La legge regionale della Sardegna 13 ottobre 2005, n. 14 interviene sulla legge istitutiva del difensore civico regionale, rafforzandone la visibilità pubblica, l’accessibilità per i cittadini, i poteri di iniziativa e alcuni profili organizzativi ed economici. La disciplina riguarda esclusivamente l’ordinamento regionale sardo.

Pubblicità, visibilità e accesso all’ufficio

Il Consiglio regionale è chiamato a garantire la massima visibilità dell’ufficio del difensore civico attraverso stampa, televisioni e strumenti informatici, anche mediante campagne di immagine tematiche e generali, per far conoscere ai cittadini sardi il ruolo dell’istituto.

Sul piano dell’accessibilità, il Consiglio regionale deve assicurare la più ampia fruibilità dell’ufficio anche mediante:

  • istituzione e pubblicizzazione di una casella postale;
  • istituzione e pubblicizzazione di un numero verde telefonico;
  • istituzione e pubblicizzazione di un apposito sito web;
  • decentramento delle sedi fisiche di contatto con il cittadino.

Poteri e obblighi del difensore civico

La legge amplia i poteri del difensore civico nei confronti delle omissioni illegittime di atti dovuti: quando ritenga che un atto dovuto sia stato illegittimamente omesso, può richiedere la nomina di un commissario ad acta.

È inoltre previsto un obbligo di segnalazione immediata alla magistratura competente quando, nell’esercizio delle funzioni, il difensore civico venga a conoscenza di fatti che possano integrare reato oppure responsabilità contabile o amministrativa.

Durata in carica e rinnovo

Il difensore civico resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta. Il Consiglio regionale deve procedere all’elezione:

  • entro il quindicesimo giorno precedente la scadenza ordinaria;
  • entro il trentesimo giorno successivo alla cessazione, se il mandato termina per cause diverse dalla scadenza naturale.

Il difensore civico continua a esercitare le funzioni fino alla nomina del successore. Per tale incarico non si applica la disciplina regionale sulla scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi prevista dalla L.R. n. 11/1995.

Trattamento economico

Al difensore civico spetta un’indennità di carica pari a quella prevista per i presidenti degli enti regionali del primo gruppo della tabella A, secondo il rinvio contenuto nella normativa regionale richiamata e nella sua interpretazione finanziaria. Spettano inoltre il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella stessa misura prevista per i presidenti degli enti regionali.

Organizzazione dell’ufficio e personale

Viene eliminato il riferimento alle sedi periferiche presso le città sedi dei Comitati circoscrizionali di controllo sugli atti degli enti locali. La dotazione di personale è stabilita dall’Ufficio di Presidenza d’intesa con il difensore civico e deve comunque essere congrua rispetto ai compiti istituzionali.

È anche prevista la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni provinciali o comunali per utilizzare locali messi a disposizione da tali enti per incontri con i cittadini, anche in teleconferenza.

Norma transitoria

In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale deve eleggere il difensore civico entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Rettifica successiva

L’avviso di rettifica pubblicato successivamente ha corretto il testo relativo alla pubblicizzazione dell’accesso telematico e telefonico, precisando che deve leggersi “numero verde telefonico e di un apposito sito web”.

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