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Provvedimento

Deliberazione n. 592 del 06/08/2026

Provvedimento del 6 agosto 2026

Garante Privacy592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito della segnalazione di una persona interessata, il Garante ha ratificato la determinazione urgente adottata il 24 luglio 2026 nei confronti di Telegram FZ-LLC, gestore della piattaforma Instagram indicata nella segnalazione. Il provvedimento imponeva l’adozione immediata di misure per impedire la diffusione di materiale audiovisivo sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e prevedeva la conservazione, per dodici mesi e a soli fini probatori, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica nei confronti di Telegram FZ-LLC delle misure urgenti per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su Instagram

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, nei confronti di Telegram FZ-LLC, la determinazione urgente adottata il 24 luglio 2026 dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo. L’intervento è stato attivato a seguito della segnalazione di una persona interessata relativa al possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Base normativa e competenza del Garante

Il procedimento si fonda sull’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini, video, registrazioni audio o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso dell’interessato.

Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice privacy. Per l’adozione urgente delle misure è stato richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022.

Segnalazione e piattaforma interessata

La persona interessata ha comunicato al Garante di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto un intervento nei confronti della piattaforma Instagram indicata nella segnalazione. La documentazione trasmessa comprendeva il materiale oggetto della segnalazione in formato hash, utilizzato per consentire l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione.

Misure urgenti adottate il 24 luglio 2026

Con la determinazione n. 411 del 24 luglio 2026, il dirigente competente ha adottato in via d’urgenza le seguenti misure nei confronti di Telegram FZ-LLC:

  • ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma Instagram del materiale oggetto della segnalazione;
  • prescrizione di conservare l’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma;
  • limitazione della conservazione a soli fini probatori e per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate per assicurare tale protezione.

La determinazione dirigenziale è stata trasmessa al gestore della piattaforma con nota del 24 luglio 2026.

Ratifica del provvedimento urgente

Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019, l’Autorità ha ratificato il provvedimento n. 411/2026 adottato d’urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo.

La ratifica è stata deliberata nella riunione del 6 agosto 2026, sulla base delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione presente agli atti.

Natura dell’intervento

Il provvedimento non dispone una sanzione amministrativa pecuniaria. Esso conferma invece misure urgenti e prescrittive finalizzate a prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso e a preservare, con garanzie di minimizzazione dell’identificabilità, l’eventuale materiale necessario per finalità probatorie.

Punti principali

Segnalazione dell’interessato

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero diffusi senza consenso attraverso una piattaforma digitale, chiedendo l’intervento dell’Autorità presso Instagram.

Intervento urgente del 24 luglio 2026

Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la riconducibilità della segnalazione all’art. 144-bis del Codice privacy, ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale sulla piattaforma Instagram, trasmesso in formato hash.

Conservazione a fini probatori

Alla società è stato inoltre prescritto di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente al Garante.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento n. 592 del 6 agosto 2026, adottato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019, l’Autorità ha ratificato la determinazione dirigenziale urgente n. 411 del 24 luglio 2026.

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