Cassazione Penale, Sentenza n. 8118/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il decreto di sequestro preventivo di euro 34.550,00 nei confronti della ricorrente per il reato di ricettazione aggravata dall'agevolazione del clan Mallardo. La difesa denunciava violazione di legge per apparente carenza motivazionale relativa al fumus delicti aggravato: contestava la valenza probatoria degli elementi indicati a fondamento della provenienza illecita della somma, la prova dell'avvenuta ricezione da parte della ricorrente, l'identificazione dei soggetti che avrebbero consegnato il denaro come partecipi del clan Mallardo e la valutazione di inverosimiglianza della giustificazione (asserita vendita di gioielli).
La decisione
Ricorso dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la riconducibilità della somma ai proventi del clan Mallardo fosse fondata su elementi convergenti: documentati rapporti in presa diretta con passaggi di trolley e buste tra la ricorrente ed esponenti del clan, indicazioni dei collaboratori su soggetti attivi in usura ed estorsione, la qualifica della ricorrente quale compagna del reggente detenuto, ritrovamento di 'pizzini' riconducibili alla ricorrente e l'indicazione del mutamento di domicilio come tentativo di sottrarsi a controlli dopo i fermi di Piscopo e Tortorelli. L'inverosimiglianza della giustificazione offerta è stata considerata elemento confermativo. La Corte ha inoltre rilevato che la difesa proponeva una ricostruzione alternativa del materiale probatorio, valutazione di merito non sindacabile in questa sede. Conseguentemente è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
codice di procedura penale, art. 610 comma 5
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti in assenza di istanza di trattazione orale; giustifica il procedimento adottato dalla Corte.
codice di procedura penale, art. 611 comma 1-bis e ss.
Richiamato unitamente all'art. 610 per le modalità di trattazione del ricorso in camera di consiglio e per i termini relativi alla richiesta di discussione orale.
codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e al pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile per profili di colpa.
giurisprudenza di legittimità (Sez. 2 n. 25756 del 11/6/2008, Nardino; Sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella)
Principio richiamato secondo cui la conoscenza della provenienza delittuosa può desumersi anche da elementi indiretti, compreso il comportamento dell'imputato e la mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa, rivelativa della volontà di occultamento e quindi di acquisto in mala fede.
Massime di principio
- In sede di Cassazione avverso ordinanze di riesame concernenti sequestro preventivo la Corte verifica principalmente profili di legittimità e non può sostituirsi al giudice di merito per rivalutazioni probatorie; censure che richiedono ricostruzioni alternative del quadro probatorio sono inammissibili.
- La conferma di un sequestro preventivo può fondarsi su elementi convergenti e indiziari anche indiretti (contatti documentati, passaggi materiali di denaro, ritrovamento di comunicazioni interne al clan) che, nel loro insieme, rendono verosimile la provenienza illecita dei beni.
- L'inverosimiglianza della giustificazione fornita dall'indagato (es. presunta vendita di gioielli non provata) costituisce elemento probatorio rilevante per desumere la conoscenza dell'origine illecita del denaro.
- Il mutamento di domicilio per eludere controlli o immediati fermi di persone legate al clan può essere considerato un elemento sintomatico della volontà di sottrarsi a indagini e, quindi, rafforzare l'ipotesi di responsabilità.
- Le indicazioni fornite da collaboratori e il ritrovamento di segnali riconducibili al gruppo criminale (es. pizzini) assumono rilevanza probatoria se inserite in un contesto investigativo coerente e riscontrabile.
- Chi impugna in Cassazione deve focalizzarsi su vizi di diritto o sulle carenze formali della motivazione; proporre una diversa valutazione dei fatti senza dimostrare specifici vizi di diritto espone al rischio di inammissibilità e alle relative sanzioni economiche.
Testo integrale
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