Ordinanza ingiunzione o revoca n. 162 del 12/03/2026
Provvedimento del 12 marzo 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che il Comune di Sutri ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, nell’Albo pretorio online e nella sezione Amministrazione trasparente, alcuni atti relativi alla mobilità di un dipendente contenenti dati personali del reclamante e, in alcuni casi, anche dati relativi alla salute. La diffusione è stata ritenuta priva di idonea base giuridica, non necessaria ai fini di legge e non conforme ai principi di liceità e minimizzazione. Pur prendendo atto della rimozione dei documenti e delle misure organizzative annunciate dal Comune, il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ha irrogato una sanzione di 2.000 euro, disponendo anche la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione.
Comune di Sutri: diffusione online di atti amministrativi contenenti dati personali e dati sulla salute del reclamante nella sezione Albo pretorio/Amministrazione trasparente
Comune di Sutri: diffusione online di atti relativi alla mobilità del personale contenenti dati personali e dati sulla salute
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il reclamo di un interessato nei confronti del Comune di Sutri, relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale, nell’Albo pretorio online e nella sezione "Amministrazione trasparente", di atti amministrativi concernenti la sua mobilità lavorativa. Alcuni documenti contenevano anche riferimenti idonei a rivelare informazioni sullo stato di salute.
Origine del procedimento e attività istruttoria
Il procedimento è stato avviato a seguito di reclamo. L’Autorità ha chiesto informazioni al Comune, che ha confermato la pubblicazione degli atti per finalità di pubblicità legale e trasparenza, precisando che i documenti erano stati rimossi integralmente dopo la richiesta del Garante.
Il Comune ha inoltre rappresentato:
- la pubblicazione all’Albo pretorio online per 15 giorni;
- la pubblicazione anche nella sottosezione "Provvedimenti amministrativi" di Amministrazione trasparente;
- l’assenza di indicizzazione nei motori di ricerca;
- l’intenzione di rivedere i contenuti pubblicati e di implementare sistemi di oscuramento automatico dei dati non necessari.
Trattamenti esaminati
Il Garante ha accertato la pubblicazione dei seguenti atti:
- determina n. XX del XX;
- delibera di Giunta Comunale n. XX del XX;
- delibera di Giunta Comunale n. XX del XX;
- delibera di Giunta Comunale n. XX del XX.
Secondo l’Autorità, tali documenti sono stati diffusi online fino alla data di ricezione della richiesta di informazioni, e contenevano dati personali del reclamante; in alcune parti, contenevano anche elementi idonei a rivelare dati relativi alla salute.
Norme applicabili richiamate dal Garante
Il provvedimento richiama il quadro generale del GDPR e del Codice privacy per i trattamenti effettuati da soggetti pubblici. In particolare, il Garante ha ricordato che il trattamento è lecito solo se necessario:
- per adempiere un obbligo legale, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c), GDPR;
- oppure per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e), GDPR e dell’art. 2-ter del Codice.
È stato inoltre richiamato il principio per cui i trattamenti devono fondarsi su una norma di legge o di regolamento che persegua un obiettivo di interesse pubblico e sia proporzionata al fine. Per i dati relativi alla salute, il Garante ha ribadito il divieto di diffusione previsto dall’art. 2-septies, comma 8, del Codice e dall’art. 9 GDPR.
Valutazione della pubblicazione all’Albo pretorio e in Amministrazione trasparente
Il Comune aveva sostenuto che la pubblicazione fosse giustificata dall’art. 124 del d.lgs. 267/2000, quale pubblicità legale dei provvedimenti amministrativi. Il Garante ha però osservato che tale disciplina non prevede, nel caso concreto, la pubblicazione di atti relativi alla mobilità del personale, tanto meno se connessi a una procedura selettiva riservata a lavoratori appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge n. 68/1999.
L’Autorità ha inoltre chiarito che:
- la presenza di un regime di pubblicità non comporta automatismi nella diffusione online dei dati personali;
- il titolare deve sempre verificare la base giuridica della diffusione;
- anche quando la pubblicazione sia dovuta, occorre limitare i dati al minimo necessario e oscurare le informazioni eccedenti.
Con specifico riguardo alla trasparenza amministrativa, il Garante ha ricordato che gli obblighi di pubblicazione online sono soltanto quelli espressamente previsti dal d.lgs. 33/2013. Nel caso di specie, il Comune non ha indicato una norma che imponesse la pubblicazione integrale degli atti contenenti riferimenti alla mobilità volontaria del dipendente.
Dati sulla salute e riferimenti alla legge n. 68/1999
Uno dei passaggi centrali del provvedimento riguarda il fatto che il richiamo alla legge n. 68/1999, relativa al collocamento e al diritto al lavoro delle persone con disabilità, è stato considerato idoneo a rivelare informazioni sullo stato di salute dell’interessato.
Il Garante ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui anche riferimenti normativi associati a benefici o tutele per persone con disabilità possono, in concreto, rendere desumibili dati sulla salute. Poiché tali dati non possono essere diffusi, la pubblicazione online è stata ritenuta illecita anche sotto questo profilo.
Violazioni accertate
L’Autorità ha concluso che la pubblicazione online degli atti ha comportato una diffusione di dati personali, compresi dati sulla salute, in assenza di idonea base giuridica e in violazione di:
- art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, per mancato rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione;
- art. 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR, per assenza di una base giuridica adeguata;
- art. 2-ter del Codice, sul fondamento normativo dei trattamenti da parte di soggetti pubblici;
- art. 2-septies, comma 8, del Codice, per la diffusione di dati relativi alla salute.
Sanzione e criteri di quantificazione
Poiché la violazione derivava da un’unica condotta o da trattamenti strettamente collegati, il Garante ha richiamato l’art. 83, par. 3, GDPR. La violazione è stata ricondotta all’art. 83, par. 5, GDPR, con un tetto massimo teorico fino a 20 milioni di euro.
Nella quantificazione della sanzione, l’Autorità ha valutato:
- la circostanza che il trattamento riguardava un solo interessato;
- la durata della pubblicazione degli atti;
- la buona fede dichiarata dal Comune;
- la presenza di dati idonei a rivelare lo stato di salute;
- le misure adottate nel corso dell’istruttoria;
- la collaborazione prestata dall’ente;
- l’assenza di precedenti pertinenti.
Alla luce di tali elementi, il Garante ha determinato la sanzione in euro 2.000.
Esito finale e adempimenti disposti
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ha ordinato al Comune di Sutri il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000, con possibilità di definizione agevolata mediante pagamento della metà dell’importo entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice.
È stata inoltre disposta:
- la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice;
- la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’Autorità;
- l’annotazione delle violazioni nel registro interno.
Il Garante non ha adottato ulteriori misure correttive, ritenendo che la condotta avesse già esaurito i propri effetti per effetto della rimozione dei documenti dal sito.
Punti principali
Origine del procedimento e trattamenti contestati
Il procedimento trae origine da un reclamo con cui un interessato, dipendente del Comune di Sutri, lamentava la pubblicazione sul sito istituzionale di atti amministrativi relativi alla propria mobilità. Gli atti risultavano pubblicati sia nell’Albo pretorio online sia nella sezione Amministrazione trasparente e contenevano dati personali del reclamante; in alcuni documenti erano presenti anche informazioni idonee a rivelare dati sulla salute.
Difese del Comune e rimozione dei documenti
Il Comune ha sostenuto di aver pubblicato i documenti per finalità di pubblicità legale ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. 267/2000 e di averli successivamente rimossi dopo la richiesta di informazioni del Garante. Ha inoltre dichiarato che le pubblicazioni non erano indicizzate sui motori di ricerca e che i dati riportati erano, a suo dire, necessari per attestare i requisiti della procedura di mobilità. In memoria difensiva ha anche rappresentato di aver avviato una revisione dei contenuti pubblicati e di aver impartito istruzioni al fornitore software per l’oscuramento automatico dei dati non necessari.
Valutazioni del Garante sulla base giuridica
L’Autorità ha rilevato che, per i soggetti pubblici, il trattamento deve trovare fondamento in una norma di legge o di regolamento ed essere necessario per un obbligo legale o per un compito di interesse pubblico, ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. c) ed e), e 6, par. 3, GDPR, nonché dell’art. 2-ter del Codice. Nel caso esaminato, il Comune non ha indicato una base normativa idonea a giustificare la diffusione online di atti relativi alla mobilità del personale e, in particolare, alla concessione del nulla osta per partecipare a una procedura riservata a lavoratori appartenenti alle categorie protette.
Dati sulla salute e divieto di diffusione
Il Garante ha ritenuto che il richiamo alla legge n. 68/1999 fosse idoneo a rivelare informazioni sullo stato di salute dell’interessato. Poiché i dati relativi alla salute non possono essere diffusi, ai sensi dell’art. 2-septies, comma 8, del Codice e dell’art. 9 GDPR, la pubblicazione degli atti è stata considerata illecita anche sotto questo profilo.
Principi violati e richiamo alle linee guida del Garante
La diffusione online è stata giudicata non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR. Il Garante ha richiamato le Linee guida del 15 maggio 2014 sulla pubblicità e trasparenza sul web, secondo cui anche quando esiste un obbligo di pubblicazione occorre selezionare i dati da inserire e verificare caso per caso se sia necessario oscurare informazioni non indispensabili.
Esito, sanzione e pubblicazione dell’ordinanza
L’Autorità ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ha applicato al Comune di Sutri una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro, determinata tenendo conto della limitata estensione soggettiva del trattamento, della buona fede dichiarata dall’ente, della presenza di dati sensibili relativi alla salute, delle misure correttive adottate durante l’istruttoria, della collaborazione prestata e dell’assenza di precedenti specifici. È stata disposta anche la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante. Non sono state adottate ulteriori misure correttive, poiché la condotta aveva già esaurito i suoi effetti con la rimozione degli atti.
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