L.R. Molise 1/2025
Disposizioni in materia di agricoltura sociale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’agricoltura sociale in Molise, definendo attività, fattorie sociali, requisiti, albo regionale, SCIA comunale, controlli e sanzioni. Prevede sostegni e criteri di priorità per terreni e beni pubblici, istituisce un Osservatorio regionale e demanda a una delibera di Giunta, entro 60 giorni, i requisiti e le modalità attuative. Abroga la l.r. n. 5/2014 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Agricoltura sociale e fattorie sociali nel Molise
Agricoltura sociale e fattorie sociali nel Molise
La legge regionale disciplina la promozione e l’organizzazione dell’agricoltura sociale nel territorio del Molise, in coerenza con la legge statale n. 141 del 2015. L’intervento mira a integrare attività agricole con servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento lavorativo, con particolare attenzione alle aree rurali o svantaggiate.
Finalità e quadro generale
La Regione promuove l’agricoltura sociale come espressione della multifunzionalità delle imprese agricole e come strumento di potenziamento del welfare territoriale. Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle rispettive competenze e senza nuovi o maggiori oneri, sono chiamate a favorire politiche integrate tra imprese agricole e istituzioni locali, anche mediante il riorientamento della spesa socio-sanitaria ordinaria per sostenere iniziative pilota e reti di protezione sociale.
Definizioni e attività comprese
La legge definisce l’“agricoltura sociale” come l’insieme di attività svolte dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, e dagli altri soggetti ammessi dalla normativa statale, finalizzate a:
- inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità, svantaggiate, migranti, rifugiati, minori in percorsi di riabilitazione e persone in disagio sociale certificato;
- prestazioni e servizi sociali per le comunità locali mediante l’uso delle risorse dell’impresa agricola;
- attività che affiancano terapie mediche, psicologiche e riabilitative, anche tramite animali allevati e coltivazioni;
- progetti di educazione ambientale e alimentare, tutela della biodiversità e conoscenza del territorio, anche attraverso fattorie sociali con iniziative di accoglienza e soggiorno.
Le “fattorie sociali” sono le imprese agricole e gli altri soggetti previsti dalla normativa statale che svolgono tali attività e risultano iscritti all’albo regionale.
Collaborazioni e modalità operative
Le attività possono essere svolte, ove previsto dalle norme di settore, in collaborazione con servizi socio-sanitari ed enti locali. È anche consentita la forma associata con cooperative sociali, imprese sociali, associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte al RUNTS e altri soggetti richiamati dalla legge statale sui servizi sociali. La fattoria sociale può avvalersi di figure professionali con adeguate competenze e può ricorrere a convenzioni, accordi e strumenti contrattuali, anche associativi.
Funzioni della Regione
La Regione inserisce l’agricoltura sociale nei propri strumenti di programmazione agricola, sociale e socio-sanitaria. In particolare:
- promuove il raccordo tra politiche socio-sanitarie e politiche agricole;
- definisce procedure amministrative semplificate;
- individua percorsi formativi riconosciuti;
- predispone accordi o contratti tipo tra fattorie sociali e amministrazioni pubbliche competenti.
Locali, strutture e interventi edilizi
Per svolgere attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati locali, fabbricati o porzioni di fabbricati già esistenti sul fondo alla data di entrata in vigore della legge, sia abitativi sia strumentali all’attività agricola. I requisiti tecnici sono demandati alla Giunta regionale.
I Comuni possono prevedere deroghe ai requisiti in considerazione delle caratteristiche storiche, artistiche, architettoniche e rurali degli immobili, nel rispetto delle norme regionali e urbanistiche. È ammesso lo svolgimento dell’attività anche all’esterno delle strutture aziendali e dei beni fondiari disponibili.
Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto della normativa su territorio, beni culturali, edilizia, urbanistica e barriere architettoniche. Sugli edifici esistenti sono ammessi ampliamenti solo per adeguamenti tecnologici e igienico-sanitari e per l’eliminazione delle barriere architettoniche, entro questi limiti:
- massimo 10% del volume esistente;
- comunque non oltre 200 metri cubi complessivi aziendali;
- solo in aderenza, sopraelevazione o con volumi interrati/seminterrati;
- una sola volta, anche per fasi successive, e non se già ottenuti con altre disposizioni regionali per le medesime finalità.
L’esercizio dell’attività non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali e dei manufatti aziendali impiegati.
Requisiti igienico-sanitari e somministrazione
I requisiti igienico-sanitari degli immobili, delle aree all’aperto e delle attrezzature sono stabiliti dalla Giunta regionale, tenendo conto delle peculiarità storiche, architettoniche e rurali degli edifici e delle limitate dimensioni dell’attività. La somministrazione di pasti e bevande è ammessa solo a favore dei beneficiari delle attività di agricoltura sociale e, in tal caso, si applica la normativa regionale sull’agriturismo.
Sostegni e priorità nell’accesso ai beni pubblici
Nelle procedure di alienazione e locazione di beni regionali o degli enti territoriali, nonché di terreni agricoli incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati della Banca della Terra e di beni o terreni confiscati alla criminalità organizzata, sono previsti criteri di priorità per favorire l’insediamento e lo sviluppo delle fattorie sociali.
I Comuni possono inoltre stabilire criteri e modalità per assicurare la presenza di prodotti delle fattorie sociali nelle aree pubbliche, secondo la disciplina del commercio su aree pubbliche.
Albo regionale delle fattorie sociali e iscrizione
Presso l’Assessorato regionale alle politiche agricole è istituito l’albo regionale delle fattorie sociali. L’iscrizione è disposta con provvedimento del dirigente del servizio regionale competente per i soggetti aventi titolo che possiedano:
- il requisito professionale previsto dalla legge;
- i requisiti ulteriori definiti dalla Giunta regionale.
Il mancato avvio dell’attività di agricoltura sociale entro 180 giorni dall’iscrizione comporta la cancellazione d’ufficio dall’albo, con comunicazione anche al Comune competente per la SCIA.
Requisito professionale e formazione
Per l’iscrizione all’albo deve aver frequentato un apposito corso di formazione, con rilascio di attestato, uno dei seguenti soggetti:
- imprenditore agricolo;
- collaboratore ai sensi dell’art. 230-bis c.c.;
- amministratore o legale rappresentante, in caso di società;
- socio o dipendente a tempo indeterminato della fattoria sociale.
I soggetti formati devono frequentare corsi di aggiornamento ogni due anni, secondo la durata stabilita dalla Giunta regionale.
SCIA comunale e avvio dell’attività
La fattoria sociale iscritta all’albo deve presentare al Comune territorialmente competente una SCIA corredata della prova dell’iscrizione all’albo e del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla disciplina attuativa regionale.
Il Comune, se rileva carenze o difformità, entro 60 giorni formula i rilievi e indica il termine per l’adeguamento, che non può essere inferiore a 30 giorni. Se l’adeguamento non avviene, il Comune adotta i provvedimenti necessari per inibire l’attività e informa la Regione ai fini della cancellazione dall’albo. Ogni variazione dei dati dichiarati nella SCIA va comunicata entro 30 giorni.
Contrassegno identificativo
Le fattorie sociali iscritte all’albo utilizzano un segno distintivo conforme al modello definito dalla Giunta regionale e recante la dicitura “Fattoria sociale – Regione Molise”. Il contrassegno deve comparire su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico ed è utilizzabile solo finché permane l’iscrizione all’albo.
Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale
È istituito presso l’Assessorato regionale alle politiche agricole l’Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale, con funzione consultiva. Esso supporta la Giunta, favorisce scambio di esperienze e diffusione di buone pratiche, propone iniziative di coordinamento tra agricoltura sociale, coesione e sviluppo rurale, svolge attività di studio e ricerca e collabora con l’Osservatorio nazionale previsto dalla legge statale.
L’Osservatorio è nominato con decreto del Presidente della Regione, dura per la legislatura regionale e comprende rappresentanti degli assessorati competenti, del Consiglio delle autonomie locali e delle organizzazioni professionali agricole e della cooperazione. Nessun compenso o rimborso è previsto per i componenti.
Vigilanza, controlli e sanzioni
La vigilanza sull’osservanza della legge e delle disposizioni attuative è affidata ai Comuni, che devono effettuare ogni anno un controllo a campione su almeno un terzo delle fattorie sociali presenti nel territorio. Il controllo sul possesso e sul mantenimento dei requisiti per l’albo spetta al servizio regionale competente. Restano fermi i controlli degli altri soggetti competenti in materia di igiene, sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro.
Sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
- esercizio dell’attività senza iscrizione all’albo: da 1.000 a 3.000 euro;
- esercizio senza SCIA: da 1.000 a 2.000 euro;
- uso del contrassegno senza titolo: da 1.000 a 1.500 euro;
- uso di contrassegni non conformi al modello regionale: da 500 a 1.000 euro.
La reiterazione della violazione nei due anni successivi alla prima comporta la cancellazione d’ufficio dall’albo. Restano ferme le sanzioni sanitarie e quelle previste dalle altre norme statali e regionali. Le sanzioni sono applicate dai Comuni, che ne incamerano i proventi, secondo la legge n. 689 del 1981.
Monitoraggio e relazione al Consiglio regionale
La Giunta regionale, sulla base dei dati raccolti dall’Osservatorio, trasmette al Consiglio regionale una relazione almeno biennale sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge. La relazione deve contenere dati su:
- numero delle fattorie sociali iscritte all’albo e di quelle che hanno presentato SCIA;
- numero e caratteristiche delle attività e dei servizi erogati;
- obiettivi raggiunti e criticità;
- percorsi formativi svolti.
Disposizioni attuative, abrogazione e regime finale
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore la Giunta regionale deve stabilire requisiti, modalità operative, disciplina dell’albo, corsi di formazione, contrassegno, composizione e funzionamento dell’Osservatorio, criteri di vigilanza e ogni altra disposizione necessaria all’attuazione.
È abrogata la legge regionale 10 febbraio 2014, n. 5. Per quanto non disciplinato, si applicano la legge statale n. 141 del 2015 e le altre norme statali in materia di agricoltura sociale. L’attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.
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