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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37765/2026 del 28/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputata)

La controversia

Il Tribunale di Asti, con sentenza del 10 novembre 2025, ha dichiarato l’imputata colpevole di truffa ed estorsione, condannandola alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile. La Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello. Con un unico motivo, il difensore ha dedotto la violazione degli artt. 172, comma 3, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., sostenendo che il termine per impugnare fosse stato calcolato erroneamente: i novanta giorni riservati dal Tribunale per il deposito della motivazione scadevano l’8 febbraio 2026, domenica, e dovevano quindi essere prorogati al 9 febbraio. Di conseguenza, il termine per l’appello decorreva dal 10 febbraio e scadeva il 26 marzo 2026, giorno in cui l’impugnazione era stata depositata tramite portale telematico.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 172, comma 3, c.p.p. si applichi anche al termine assegnato al giudice per il deposito della motivazione: poiché il termine di novanta giorni scadeva domenica 8 febbraio 2026, la scadenza era prorogata a lunedì 9 febbraio. In base al principio per cui lo spostamento della scadenza del termine relativo alla prima attività determina anche lo spostamento della decorrenza del termine successivo, il termine per impugnare decorreva dal 10 febbraio e scadeva il 26 marzo 2026. Essendo l’appello stato depositato in tale data, era tempestivo. L’ordinanza della Corte di appello di Torino è stata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla stessa Corte per l’ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 172, comma 3, c.p.p.

    la regola posta dall'art. 172, comma terzo, cod. proc. pen., secondo cui il termine stabilito a giorni, che cade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, si applica anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce, pertanto, anche al termine per la redazione della sentenza

    La proroga al primo giorno non festivo del termine a giorni che scade in giorno festivo si applica anche al termine assegnato al giudice per depositare la motivazione della sentenza.

  • art. 172, comma 4, c.p.p.

    ai fini della tempestività dell'impugnazione, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen.

    Quando il termine per impugnare decorre dalla scadenza del termine previsto per un’attività processuale precedente, il computo del termine successivo inizia dal giorno seguente alla scadenza di quello precedente.

  • art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La Corte di appello ha erroneamente ritenuto di individuare nel giorno 8 febbraio 2026 la decorrenza del termine di giorni 45 ex art. 585,comma 1, lett. c), cod.proc.pen. per impugnare la sentenza di primo grado, emessa il 10 novembre 2025 con riserva per il deposito della motivazione di giorni novanta.

    Nel caso concreto il termine di quarantacinque giorni per impugnare una sentenza con motivazione riservata doveva essere calcolato tenendo conto della proroga della scadenza festiva del termine di deposito della motivazione e del conseguente spostamento della decorrenza.

  • art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p.

    nelle ipotesi in cui è previsto, come nell'art. 585, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., che il termine assegnato per il compimento di un'attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo - in cui il precedente termine venga a cadere - al primo giorno successivo non festivo, determina altresì lo spostamento della decorrenza del termine successivo con esso coincidente.

    Se il termine per un’attività processuale decorre dalla scadenza di un termine precedente, la proroga di quest’ultimo perché cadente in giorno festivo sposta anche la decorrenza del termine successivo.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La Corte di appello ha erroneamente ritenuto di individuare nel giorno 8 febbraio 2026 la decorrenza del termine di giorni 45 ex art. 585,comma 1, lett. c), cod.proc.pen. per impugnare la sentenza di primo grado, emessa il 10 novembre 2025 con riserva per il deposito della motivazione di giorni novanta.

    La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per tardività non è corretta quando il termine è stato calcolato senza considerare la proroga legale della scadenza festiva del termine di deposito della motivazione e il conseguente spostamento della decorrenza del termine per impugnare.

Massime di principio

  • La proroga al primo giorno non festivo prevista per un termine processuale stabilito a giorni si applica anche al termine assegnato al giudice per il deposito della motivazione della sentenza.
  • Quando il termine per impugnare decorre dalla scadenza del termine assegnato per il deposito della sentenza, la proroga di quest’ultimo, se scade in un giorno festivo, sposta anche la decorrenza del termine per impugnare; quest’ultimo inizia dal giorno successivo alla scadenza prorogata.
  • La tempestività dell’impugnazione va valutata considerando sia la proroga legale del termine precedente scaduto in giorno festivo sia il conseguente spostamento della decorrenza del termine successivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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