R.R. Puglia 4/2022
Sostituzione dell’art. 13 contenuto nel titolo III del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17, già modificato con DGR del 15 novembre 2021 n. 1847.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sostituisce l’art. 13 del regolamento regionale Puglia n. 17/2006, disciplinando composizione, nomina e compensi delle commissioni esaminatrici per le procedure selettive regionali. Stabilisce anche il rispetto delle pari opportunità e il rinvio al D.P.C.M. 24 aprile 2020 per i compensi degli esperti esterni.
Disposizioni sulle commissioni esaminatrici nei concorsi regionali pugliesi
Disposizioni generali sulle commissioni esaminatrici
Il regolamento interviene sul Regolamento regionale Puglia 16 ottobre 2006, n. 17, sostituendone l’art. 13 in materia di commissioni esaminatrici nelle procedure selettive regionali. La disciplina riguarda esclusivamente l’organizzazione dei procedimenti di reclutamento della Regione Puglia.
Costituzione e nomina della commissione
La commissione esaminatrice è istituita per ciascuna procedura selettiva. È nominata con determinazione del dirigente responsabile della struttura operativa di vertice competente in materia di reclutamento.
La commissione può essere integrata da:
- uno o più esperti in lingua straniera;
- uno o più esperti in informatica;
- uno o più esperti in tecniche di selezione e valutazione del personale;
- uno psicologo del lavoro iscritto al relativo albo.
Nel medesimo provvedimento di nomina deve essere individuato anche il soggetto che svolge le funzioni di segretario.
Pari opportunità nella composizione
La commissione deve essere composta nel rispetto delle pari opportunità. L’eventuale impossibilità di assicurare tale equilibrio deve essere motivata e indicata espressamente nel provvedimento di nomina.
Compensi dei componenti esterni
Ai presidenti e ai componenti delle commissioni esaminatrici nominati quali membri esperti ed esterni all’Amministrazione regionale spetta un compenso. La misura è determinata secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 24 aprile 2020 sui compensi dei componenti delle commissioni esaminatrici.
Limiti e compatibilità con le convenzioni
Le regole sulla possibile integrazione della commissione con esperti e psicologo del lavoro si applicano solo se compatibili con le convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 3 del regolamento regionale richiamato.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento è vigente dalla data di pubblicazione ed è destinato all’applicazione nell’ambito della Regione Puglia. Non contiene una disciplina transitoria o un termine finale di efficacia.
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