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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08665/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 10.809,08, quale residuo di un prestito concesso da un istituto svizzero e poi ceduto a una società di recupero crediti, poi divenuta resistente per fusione. Il debitore aveva proposto opposizione, accolta in primo grado. In appello, la società opposta ha prodotto la documentazione del monitorio mancante nel giudizio di opposizione e ha sostenuto che tali documenti erano ammissibili perché già presenti nella fase monitoria e non soggetti al divieto di nuovi documenti di cui all'art. 345 c.p.c. La Corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo provato il credito e affermando che il debitore non aveva dimostrato l'adempimento né aveva riproposto in appello le eccezioni di mancata notifica della cessione e di prescrizione. In cassazione il debitore ha dedotto, con il primo motivo, la nullità derivata della sentenza per inesistenza o nullità insanabile della notifica dell'atto di riassunzione dell'appello, notificato a indirizzo diverso da quello di elezione di domicilio del difensore; con il secondo motivo ha denunciato l'omessa declaratoria di estinzione del giudizio di appello per tale vizio notificatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la riassunzione del giudizio di appello era stata notificata al procuratore dell'appellato presso un indirizzo diverso da quello eletto nel precedente grado, con conseguente nullità della notifica e nullità derivata della sentenza impugnata. È stato invece rigettato il secondo motivo, perché la nullità della notifica non determina estinzione del giudizio ma impone la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. Pertanto la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 50 c.p.c.

    richiamato in relazione alla riassunzione del giudizio e alle conseguenze dei vizi della relativa notificazione

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla nullità processuale della notifica

  • art. 141 c.p.c.

    richiamato per la disciplina della notificazione presso il domiciliatario o il difensore

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato come norma sulla sanatoria delle nullità processuali

  • art. 157 c.p.c.

    richiamato in tema di deduzione e rilevabilità delle nullità della notificazione

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato per gli effetti della nullità sugli atti successivi

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato per la nullità della notificazione quando manca uno degli elementi essenziali

  • art. 170 c.p.c.

    richiamato con riferimento alle notificazioni ai difensori

  • art. 125 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla correttezza della notificazione dell'atto di riassunzione

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato come vizio di nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel merito della produzione documentale in appello, per sostenere l'ammissibilità dei documenti già appartenenti alla fase monitoria

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato per sottolineare la struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

  • art. 638 c.p.c.

    richiamato per affermare che i documenti depositati nel monitorio restano a disposizione della parte e del contraddittorio

  • art. 291 c.p.c.

    applicato per affermare che la nullità della notifica comporta rinnovazione, non estinzione del processo

  • art. 307 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma ritenuto non pertinente perché la nullità della notifica non produce estinzione

  • art. 638 c.p.c.

    la Corte afferma che la documentazione depositata nella fase monitoria resta a disposizione della controparte e non è "nuova" in appello

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i documenti prodotti nella fase monitoria restano nella disponibilità del contraddittorio e, se non reiterati nel giudizio di opposizione, non sono necessariamente soggetti al divieto di nuovi documenti in appello, quando si tratti della medesima documentazione già introdotta nel procedimento monitorio.
  • La notificazione dell'atto di riassunzione va eseguita presso il domicilio eletto dalla parte nel precedente grado; la notificazione a indirizzo diverso del difensore determina nullità della notifica e può travolgere la sentenza successiva.
  • La nullità della notificazione dell'atto di riassunzione non comporta automaticamente l'estinzione del giudizio: il vizio è, di regola, sanabile mediante rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
  • Le eccezioni in senso stretto non rilevabili d'ufficio devono essere tempestivamente riproposte dalla parte interessata nel grado successivo, altrimenti restano precluse

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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