Messaggio numero 292 del 23-01-2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio illustra le prime indicazioni operative: il decreto‑legge n.215/2023 estende fino al 31/12/2024 l'inapplicabilità dei termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni (periodi retributivi fino al 31/12/2019) e proroga fino alla stessa data l'inapplicabilità delle sanzioni civili previste dalla legge n.388/2000. La legge di Bilancio 2024 (commi 131‑133) stabilisce che, per i periodi di paga fino al 31/12/2004, gli obblighi contributivi si considerano assolti se le amministrazioni trasmettono all'INPS esclusivamente le denunce Uniemens/ListaPosPA; tali denunce sono soggette a controlli automatici di congruità e, in fase iniziale, saranno bloccate e sbloccate dopo verifiche istruttorie. Sono fornite modalità operative per l'implementazione delle posizioni assicurative, l'impatto su regolarizzazioni contributive ed ECA e riferimenti ad allegati con esempi.
Indicazioni operative INPS su sospensione termini prescrizionali e implementazione posizioni assicurative ex INPDAP (decreto‑legge 215/2023 e legge di Bilancio 2024)
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