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Messaggio

Messaggio numero 6208 del 22-07-2014

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce come applicare il D.P.R. n. 189/2009 al riconoscimento dei titoli di studio esteri ai fini previdenziali e al conseguente riscatto dei periodi di studio all’estero. Precisa ambito di applicazione, documentazione da acquisire, ruolo del MIUR e termini procedurali, estendendo le istruzioni a tutti gli iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto, compresi i dipendenti pubblici.

Riscatto dei corsi universitari esteri e riconoscimento ai fini previdenziali

Riscatto dei corsi universitari esteri e riconoscimento ai fini previdenziali

Il documento fornisce chiarimenti operativi sull’applicazione della disciplina del D.P.R. 30 luglio 2009, n. 189 in materia di riconoscimento dei titoli di studio esteri ai fini previdenziali, con particolare attenzione al riscatto dei corsi universitari compiuti all’estero. Le istruzioni si applicano a tutti gli iscritti alle forme previdenziali gestite dall’Istituto, inclusi gli iscritti alle gestioni dipendenti pubblici.

Quadro normativo di riferimento

La premessa richiama:

  • la legge 11 luglio 2002, n. 148, che ratifica ed esegue la Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997 sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea;
  • il D.P.R. 30 luglio 2009, n. 189, emanato in attuazione dell’art. 5 della legge n. 148/2002, che disciplina anche il procedimento di riconoscimento dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali;
  • l’art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, relativo al riscatto dei periodi di studio.

Valore legale dei titoli esteri e rilevanza ai fini del riscatto

Il documento chiarisce che, in via generale, i titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia, salvo legge speciale o accordi bilaterali, come previsto dall’art. 170 del testo unico sull’istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.

Richiama inoltre il precedente orientamento secondo cui i titoli universitari esteri erano riscattabili se riconosciuti da università italiane o se comunque avevano valore legale in Italia. Tuttavia, tale impostazione non si applica più ai titoli rientranti nell’ambito del D.P.R. n. 189/2009.

Per tali titoli, la valutazione del riconoscimento ai fini previdenziali è rimessa al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 3, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 189/2009. Ne consegue che:

  • i periodi di studio esteri sono riscattabili ex art. 2 del D.Lgs. n. 184/1997 solo se oggetto di specifico riconoscimento ai fini previdenziali;
  • non rilevano, per l’ammissione al riscatto, altri riconoscimenti eventualmente ottenuti, come quelli per finalità accademiche ex art. 2 della legge n. 148/2002 o per finalità di riconoscimento professionale previste dalla normativa comunitaria e dagli artt. 49 e 50 del D.P.R. 19 agosto 1999, n. 394.

Ambito di applicazione del D.P.R. n. 189/2009

Il procedimento di cui al D.P.R. n. 189/2009 si applica esclusivamente ai titoli di studio accademici esteri rilasciati in Paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997, ai sensi dell’art. 1, comma 2.

La Sede territoriale deve quindi verificare preliminarmente che il Paese di conseguimento del titolo sia aderente alla Convenzione. In caso contrario, la pratica segue le regole ordinarie.

Il documento precisa anche che:

  • la data di conseguimento del titolo è irrilevante ai fini di tale verifica preliminare;
  • la Sede non deve esprimere valutazioni di merito sulla riconoscibilità del titolo, sulla sua natura, sul grado o sul valore legale nel Paese di origine, poiché tali valutazioni sono di competenza ministeriale.

Procedura e istruttoria

Quando si applica il D.P.R. n. 189/2009, la struttura territoriale deve trasmettere al Ministero l’istanza dell’interessato volta ad ottenere il riconoscimento del titolo ai fini previdenziali, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 189/2009.

L’istanza deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’art. 3, comma 2, del medesimo decreto, distinta a seconda del Paese di rilascio del titolo.

Titoli rilasciati in Paesi non UE, non SEE e non Svizzera

Se il titolo proviene da un Paese non appartenente all’Unione Europea, allo Spazio Economico Europeo o alla Confederazione Svizzera, devono essere prodotti:

  • il titolo di studio tradotto e legalizzato;
  • il certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall’istituto presso cui il titolo è stato conseguito e tradotto;
  • la dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente nel Paese di riferimento, con indicazione della durata del corso, del valore del titolo e della natura giuridica dell’istituto che lo ha rilasciato.

Titoli rilasciati in Paesi UE, SEE o Svizzera

Se il titolo è stato rilasciato in un Paese dell’Unione Europea, dello Spazio economico europeo o della Confederazione Svizzera, devono essere prodotti:

  • il titolo di studio tradotto;
  • il certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall’istituto presso cui il titolo è stato conseguito e tradotto.

Acquisizione documentale e gestione della richiesta

La Sede acquisisce la documentazione richiedendola all’interessato. La nota istruttoria deve:

  • essere espressamente finalizzata alla procedura di riconoscimento ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 189/2009;
  • richiedere solo la documentazione mancante, in relazione al caso concreto;
  • assegnare un termine di 60 giorni per l’adempimento.

In caso di mancato riscontro:

  • la domanda di riscatto viene respinta solo se mancano tutti i documenti richiesti dal punto in esame;
  • negli altri casi, la Sede trasmette la pratica allo stato degli atti in suo possesso.

Le conseguenze del mancato riscontro devono essere chiaramente rappresentate all’assicurato.

Trasmissione al Ministero e conclusione del procedimento

Definita l’istruttoria, la Sede trasmette al MIUR:

  • la documentazione acquisita;
  • la documentazione che comprova la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento;
  • l’eventuale nota istruttoria.

L’invio avviene al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca, Direzione Generale per l’Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario, Ufficio IX, Piazza Kennedy 20, PEC: studiuniversitari@postacert.istruzione.it.

Il MIUR adotta il provvedimento conclusivo entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza e ne dà comunicazione sia all’interessato sia all’ente richiedente.

Ricevuto il provvedimento di riconoscimento o di diniego, la Sede deve procedere ai conseguenti adempimenti di competenza.

Ipotesi in cui il procedimento speciale non va attivato

Il documento precisa che la Sede non deve attivare lo speciale procedimento di cui al D.P.R. n. 189/2009 quando la domanda di riscatto debba comunque essere respinta per mancanza di altri requisiti previsti dalla normativa, purché agli atti risulti già:

  • il riconoscimento del titolo ai fini previdenziali ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 189/2009; oppure
  • l’istanza di tale riconoscimento già presentata direttamente dall’interessato al MIUR.

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