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Messaggio

Messaggio numero 6340 del 16-04-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce quando il personale viaggiante del soppresso Fondo autoferrotranvieri perde il titolo abilitante per limite di età e come si coordina tale perdita con l’accesso alla pensione di vecchiaia, alla finestra mobile e all’adeguamento alla speranza di vita. Precisa inoltre i requisiti e il limite temporale per la pensione di invalidità specifica ex art. 12 L. n. 830/1961.

Chiarimenti su perdita del titolo abilitante e pensione di invalidità specifica per il personale viaggiante autoferrotranvieri

Chiarimenti sul personale viaggiante autoferrotranvieri e sulla pensione di invalidità specifica

Il documento fornisce istruzioni interpretative per il personale iscritto al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, con particolare attenzione alla qualifica di "personale viaggiante". I chiarimenti riguardano sia la perdita del titolo abilitante per raggiunti limiti di età sia la pensione di invalidità specifica prevista dalla normativa di settore.

Perdita del titolo abilitante e requisiti anagrafici

Per i lavoratori iscritti al soppresso Fondo che rivestono la qualifica di personale viaggiante, l’età pensionabile per la pensione di vecchiaia resta fissata in:

  • 60 anni per gli uomini;
  • 55 anni per le donne.

Tale disciplina deriva dalla disposizione speciale richiamata dall’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 414/1996, che conferma quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. Il documento precisa che il requisito anagrafico deve essere adeguato alla cosiddetta "speranza di vita" ai sensi dell’art. 12, comma 12-quater, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, salvo il caso in cui venga meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento del limite di età.

Quando il titolo abilitante viene meno

Il venir meno del titolo abilitante si verifica solo quando la legge prevede espressamente un limite massimo di età per lo svolgimento di una determinata attività. Il documento individua due ipotesi rilevanti:

  • per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati e autosnodati adibiti al trasporto di persone, l’art. 115, comma 2, lett. b), del Codice della strada prevede il limite di 60 anni, elevabile anno per anno fino a 68 anni con specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita specialistica annuale;
  • per il personale addetto alla condotta dei convogli tramviari in servizio urbano, l’art. 1 dell’Allegato B del D.M. 4 agosto 1998, n. 513, richiede la patente di guida categoria D e il certificato di abilitazione professionale di categoria D.

Casi in cui il titolo abilitante viene meno

Il titolo abilitante si considera venuto meno nei seguenti casi:

  • l’autista di autobus o il conducente di tram ha compiuto 60 anni e non chiede l’elevazione del limite di età;
  • l’autista di autobus o il conducente di tram, sottoposto a visita per l’elevazione del limite prima dei 60 anni, non ottiene tale elevazione.

In queste ipotesi l’accesso alla pensione anticipata di vecchiaia avviene al compimento dei 60 anni, con applicazione della finestra prevista dalla L. n. 247/2007.

Per la domanda di pensione, il documento richiede inoltre:

  • dichiarazione di responsabilità di non aver richiesto o di non essere stato sottoposto ad accertamento sanitario per l’elevazione del limite di età;
  • oppure documentazione attestante l’esito negativo dei prescritti accertamenti medico-legali per l’elevazione del limite di età.

Casi in cui il titolo abilitante non viene meno

Il titolo abilitante non viene meno:

  • se l’autista di autobus o il conducente di tram, al compimento dei 60 anni, ha ottenuto l’elevazione del limite di età, anche se la risoluzione del rapporto di lavoro interviene prima della maturazione delle ulteriori condizioni richieste;
  • per tutti gli altri profili della qualifica di personale viaggiante, come macchinista, capotreno, controllore e simili.

In tali situazioni il trattamento pensionistico si consegue al compimento di:

  • 60 anni;
  • incremento per l’adeguamento alla speranza di vita, indicato per il triennio 2013/2015 in 3 mesi;
  • finestra di 12 mesi prevista dall’art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010.

Perdita del titolo abilitante successiva ai 60 anni e cessazione dal servizio

Se la perdita del titolo abilitante avviene dopo il compimento del 60° anno di età, si applicano le modalità di accesso al pensionamento già descritte, cioè:

  • 60 anni;
  • adeguamento alla speranza di vita;
  • finestra di 12 mesi.

È inoltre precisato che il personale viaggiante che continui a svolgere l’attività anche dopo la maturazione dei requisiti per il pensionamento consegue il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dal servizio, senza ulteriori finestre di uscita.

Pensione di invalidità specifica

Gli iscritti al soppresso Fondo possono essere collocati in pensione di invalidità specifica, ai sensi dell’art. 12, primo comma, lettera a), della L. 28 luglio 1961, n. 830, quando siano:

  • riconosciuti invalidi in modo permanente e assoluto alle funzioni proprie della qualifica rivestita;
  • in possesso di almeno 10 anni di servizio;
  • non adibibili ad altri servizi dell’azienda per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti.

Per il personale viaggiante, questa prestazione può essere riconosciuta solo fino a quando non siano maturate tutte le condizioni previste per l’accesso alla pensione di vecchiaia, compresi l’adeguamento alla speranza di vita e la finestra.

Richiami finali

Il documento richiama infine le istruzioni già fornite con i messaggi nn. 5891/2011, 11010/2012 e 13399/2012, che restano il quadro di riferimento interpretativo richiamato nella nota.

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