Messaggio numero 6645 del 22-04-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che, per accedere alla pensione con le regole previgenti alla legge n. 214/2011, le condizioni di salvaguardia devono permanere fino alla decorrenza del trattamento. Specifica inoltre che alcuni lavoratori già ammessi alla salvaguardia dei 65.000 ma esclusi per decorrenza successiva al 6 dicembre 2013 (entro il 6 gennaio 2015) o per incapienza non devono presentare una nuova istanza per la salvaguardia dei 55.000, perché le loro posizioni vanno riesaminate. Restano invece obbligati a presentare domanda entro il 21 maggio 2013 gli altri soggetti interessati che non abbiano già inoltrato istanza o che accedano per la prima volta alla salvaguardia dei 55.000.
Salvaguardia dei 65.000 e dei 55.000: verifica delle condizioni di accesso
Salvaguardia dei 65.000 e dei 55.000: verifica delle condizioni di accesso
Il documento fornisce chiarimenti operativi sulle salvaguardie pensionistiche dei 65.000 e dei 55.000, richiamando precedenti messaggi INPS e precisando quali soggetti debbano presentare istanza e in quali casi sia invece sufficiente il riesame delle posizioni già accolte. L’obiettivo è definire correttamente la permanenza dei requisiti e la procedura da seguire per l’accesso ai benefici.
Permanenza delle condizioni fino alla decorrenza della pensione
Viene precisato che le condizioni per accedere al pensionamento secondo le regole previgenti alla legge n. 214 del 2011 devono sussistere fino al momento di decorrenza della pensione, includendo anche il periodo necessario all’apertura della cosiddetta finestra mobile.
In particolare, per alcune categorie di interessati, la permanenza del requisito è valutata fino alla decorrenza effettiva del trattamento:
- soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo;
- soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
Per tali categorie, la condizione della mancata ripresa di qualsiasi attività lavorativa successiva alla cessazione o all’autorizzazione deve durare fino alla decorrenza della pensione.
Chiarimenti sulla salvaguardia dei 55.000 e riesame delle posizioni già accolte
Il documento richiama quanto già comunicato con precedenti messaggi e segnala un’integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Viene stabilito che i lavoratori le cui domande per la salvaguardia dei 65.000 siano state accolte dalle Direzioni territoriali del lavoro, ma che siano stati successivamente esclusi dal beneficio perché la pensione decorre dopo il 6 dicembre 2013, purché entro il 6 gennaio 2015, oppure per incapienza, non devono presentare una nuova istanza.
Per questi soggetti:
- non è richiesta una nuova domanda alle Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro;
- le posizioni devono essere riesaminate;
- il riesame deve verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento della salvaguardia dei 55.000;
- il riesame avviene sulla base dell’originario provvedimento di accoglimento già emesso nell’ambito della salvaguardia dei 65.000;
- resta necessario che, al momento della verifica, sussistano comunque le condizioni di legge per l’accesso alla salvaguardia dei 55.000.
Soggetti tenuti a presentare istanza entro il 21 maggio 2013
Rimane fermo l’obbligo di presentare istanza entro il 21 maggio 2013 per tutti gli altri soggetti cessati per accordi individuali o collettivi che rientrino nelle condizioni previste.
Devono quindi presentare domanda entro tale termine:
- coloro che, pur possedendo i requisiti per la salvaguardia dei 65.000, non abbiano mai presentato istanza alla Direzione territoriale del lavoro;
- i lavoratori cessati che per la prima volta si trovino nelle condizioni per accedere alla salvaguardia dei 55.000.
Sintesi operativa
In conclusione, il documento distingue tra due situazioni:
- i soggetti già ammessi alla salvaguardia dei 65.000 ma esclusi per motivi di decorrenza o incapienza, che non devono ripresentare domanda e devono essere riesaminati;
- tutti gli altri interessati, che devono invece presentare istanza alle competenti Commissioni entro il 21 maggio 2013.
Il punto centrale è che il diritto alla salvaguardia richiede il mantenimento continuativo delle condizioni fino alla decorrenza della pensione, compresa la finestra mobile.
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