Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01397/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica, da parte dell'agente della riscossione, di una comunicazione di presa in carico relativa al recupero di somme iscritte a seguito di avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2014, fondato sull'assunto di maggiori utili presuntivamente distribuiti da una società di cui la contribuente era socia al 50%. La contribuente ha impugnato la comunicazione sostenendo di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento presupposto e deducendo la nullità della notifica di quest'ultimo per difetto dei presupposti dell'irreperibilità assoluta: nella relata, secondo la ricorrente, non erano indicate le ricerche effettivamente svolte dal messo notificatore. In Cassazione ha denunciato la violazione dell'art. 143 c.p.c. e dell'art. 60, lett. e), del D.P.R. 600/1973, assumendo che la CTR avesse errato nel non ritenere nulla e insanabile la comunicazione di presa in carico, in quanto basata su un atto presupposto invalidamente notificato; ha inoltre censurato la sentenza di merito per adesione acritica alla tesi erariale e per omessa autonoma valutazione delle censure sulla notifica.

La decisione

La Corte ha ritenuto preliminarmente impugnabile la comunicazione di presa in carico quando essa costituisca il primo atto con cui il contribuente venga a conoscenza della pretesa tributaria per mancata o invalida notifica dell'atto presupposto. Nel merito ha accolto il ricorso, affermando che la notifica dell'avviso di accertamento era viziata perché eseguita secondo la disciplina dell'irreperibilità assoluta senza che la relata desse conto di specifiche ricerche e indagini effettivamente svolte dal notificatore. Ha quindi escluso la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, osservando che la conoscenza dell'atto è intervenuta solo con la comunicazione di presa in carico, quando il termine decadenziale per l'accertamento era ormai spirato. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 D.Lgs. 546/1992

    L'elenco degli atti impugnabili non è considerato tassativo e va interpretato estensivamente; la comunicazione di presa in carico, di regola, non è autonomamente lesiva, ma può essere impugnata se è il primo atto con cui il contribuente conosce la pretesa tributaria.

  • art. 143 c.p.c.

    La notifica agli irreperibili assoluti richiede il previo esaurimento delle ricerche e indagini suggerite dall'ordinaria diligenza, che devono risultare puntualmente dalla relata.

  • art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973

    La procedura semplificata di notificazione con affissione all'albo del Comune è utilizzabile solo in caso di irreperibilità assoluta del destinatario nel Comune di riferimento.

  • artt. 137 e ss. c.p.c.

    Sono richiamate dal sistema di notificazione tributaria tramite il rinvio operato dall'art. 60 del D.P.R. 600/1973, con le modifiche speciali proprie della disciplina fiscale.

  • art. 140 c.p.c.

    Trova applicazione nelle ipotesi di irreperibilità relativa, con deposito dell'atto presso la casa comunale, affissione dell'avviso e invio della raccomandata informativa.

  • art. 156 c.p.c.

    La sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera se la conoscenza dell'atto interviene dopo la scadenza del termine decadenziale per l'esercizio del potere di accertamento.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza di merito deve contenere una motivazione autonoma e non meramente adesiva o per relationem alle tesi di una parte.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato il dovere di motivazione e di effettivo esercizio della funzione decisoria da parte del giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dalla contribuente.

Massime di principio

  • L'atto di presa in carico dell'agente della riscossione non è normalmente autonomamente impugnabile, ma lo diventa quando rappresenta il primo atto attraverso cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa fiscale per omessa o invalida notifica dell'atto presupposto.
  • La notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. richiede un accertamento rigoroso dell'irreperibilità assoluta, con indicazione nella relata delle ricerche concretamente svolte; formule generiche o meri riferimenti apodittici non bastano.
  • In materia tributaria, la distinzione tra irreperibilità relativa e assoluta è decisiva: la prima comporta l'applicazione delle formalità più garantiste dell'art. 140 c.p.c., la seconda consente la procedura residuale dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973.
  • La nullità della notifica dell'atto impositivo non è sanata dal solo fatto che il contribuente impugni l'atto consequenziale, se la conoscenza sopravviene quando il termine di decadenza per l'accertamento è già scaduto.
  • Il giudice di merito deve rispondere alle censure decisive con motivazione autonoma e non limitarsi ad aderire per relationem alla tesi della parte pubblica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.