DECRETO-LEGGE 4 dicembre 2015, n. 191
Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto accelera la cessione dei complessi aziendali ILVA, imponendo procedure trasparenti e discontinuità gestionale, e disciplina finanziamenti statali, priorità di rimborso e coperture. Coordina la cessione con l’aggiornamento del Piano ambientale e sanitario, prorogandone i termini fino al 30 giugno 2017 e, nelle more, al 30 settembre 2017 o all’approvazione del nuovo Piano. Prevede inoltre misure per controlli ambientali, lavoratori e famiglie dei comuni interessati.
Cessione del Gruppo ILVA e finanziamenti per la continuità aziendale e gli interventi ambientali
Cessione dei complessi aziendali ILVA
Il decreto interviene sulla procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA per accelerare il trasferimento dei complessi aziendali e coordinarlo con la prosecuzione dell’attività, la discontinuità gestionale e la tutela ambientale, sanitaria e occupazionale.
Procedura di trasferimento e valutazione delle offerte
I commissari devono espletare entro il 30 giugno 2016 le procedure di trasferimento dei complessi individuati dal programma commissariale, nel rispetto della parità di trattamento, della trasparenza e della non discriminazione. La gestione dell’aggiudicatario deve essere discontinua, anche sotto il profilo economico. Nella disciplina delle offerte è precisato che la valutazione considera anche i profili di tutela ambientale e che possono essere coinvolte, oltre a primarie istituzioni finanziarie, società di consulenza aziendale; le offerte sono corredate dalla documentazione richiesta.
Le offerte che propongono modifiche o integrazioni al Piano ambientale e sanitario approvato il 14 marzo 2014, o ad altri titoli autorizzativi necessari, sono sottoposte all’esame di un comitato di esperti. Gli offerenti possono essere chiamati a integrare la documentazione con progetti, cronoprogrammi, analisi degli effetti ambientali e valutazioni sulle BAT Conclusions. Può essere motivatamente richiesto un differimento, fino a un massimo di 18 mesi, del termine previsto per l’attuazione del Piano. La procedura deve garantire pari diritti ai partecipanti.
Entro 120 giorni dall’istanza dei commissari, il Ministro dell’ambiente, sulla base dell’istruttoria e sentito il Ministro dello sviluppo economico, esprime un parere sulle proposte, eventualmente indicando modifiche o integrazioni. Gli offerenti dispongono dei successivi 15 giorni per presentare offerte vincolanti definitive conformi al parere; chi non ne accetta le risultanze o non adegua l’offerta è escluso. Un esperto indipendente redige nei 30 giorni successivi una relazione sulla compatibilità delle offerte con i criteri di mercato e sulla loro sostenibilità economico-finanziaria, con particolare riguardo al periodo di affitto e alla cessione definitiva. La relazione è acquisita dai commissari ai fini dell’aggiudicazione.
Aggiornamento delle autorizzazioni ambientali
Entro 30 giorni dal decreto ministeriale che individua l’aggiudicatario, il gestore individuato presenta domanda per autorizzare i nuovi interventi e modificare il Piano ambientale e sanitario o gli altri titoli necessari, sulla base dello schema allegato all’offerta definitiva. La domanda è pubblicata sul sito del Ministero dell’ambiente per 30 giorni per la consultazione pubblica; la pubblicazione è annunciata su due quotidiani nazionali e almeno due regionali.
Il comitato di esperti conclude l’istruttoria entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, sintetizzando le osservazioni e garantendo il rispetto dei valori limite di emissione dell’Unione europea. Le modifiche devono assicurare standard di tutela ambientale coerenti con il Piano del 14 marzo 2014, in quanto compatibili. Entro i successivi 15 giorni sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta dei Ministri dell’ambiente e dello sviluppo economico. Il decreto vale come autorizzazione integrata ambientale, può sostituire la valutazione di impatto ambientale e conclude i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale pendenti presso il Ministero.
Il termine ultimo per attuare il Piano, comprensivo delle prescrizioni ministeriali del 3 febbraio 2014, è fissato al 30 giugno 2017; alla stessa data è prorogato il termine per l’esercizio dell’attività previsto dalla normativa richiamata, mentre è abrogata una precedente disposizione di proroga. Nelle more delle procedure di aggiornamento, i termini del 30 giugno 2017 sono prorogati al 30 settembre 2017 oppure, se anteriore, alla data di entrata in vigore del decreto che approva le modifiche al Piano. Gli offerenti possono chiedere un differimento fino a 18 mesi, fermo il rispetto delle condizioni stabilite dalla procedura e delle prescrizioni ambientali applicabili.
Per le modifiche al Piano o agli altri titoli autorizzativi non funzionali all’attuazione del Piano industriale e non autorizzate con la procedura speciale si applicano la disciplina ordinaria dell’autorizzazione integrata ambientale e le altre norme di settore. Le procedure devono in ogni caso rispettare la normativa europea.
Comitato tecnico e vigilanza ambientale
Il Ministro dell’ambiente nomina, entro cinque giorni dall’istanza dei commissari, un comitato di tre esperti con comprovata esperienza nella tutela ambientale e negli impianti siderurgici. Il comitato si avvale della struttura commissariale ILVA e del Sistema nazionale delle agenzie ambientali, potendo coinvolgere altre amministrazioni. I curricula sono pubblicati sul sito ministeriale e collegati ai siti della Regione e degli enti locali interessati. Ai componenti spetta il rimborso delle missioni e un compenso parametrato a quello annuale dei componenti della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, maggiorato del 20%; gli oneri sono a carico di ILVA in amministrazione straordinaria.
Presso la Presidenza del Consiglio è istituito, senza nuovi o maggiori oneri pubblici, un coordinamento tra Regione Puglia, ministeri competenti e comuni interessati, per facilitare lo scambio di informazioni sull’attuazione del Piano e delle sue eventuali modifiche. Si riunisce almeno due volte l’anno su richiesta motivata; la partecipazione non dà diritto a compensi o rimborsi.
Per rafforzare vigilanza, controllo, monitoraggio e accertamenti tecnici, la Regione Puglia può autorizzare assunzioni a tempo indeterminato presso ARPA Puglia, dopo aver valutato prioritariamente l’assegnazione temporanea di personale regionale e previo svolgimento delle procedure di mobilità del personale provinciale. Le assunzioni, effettuate tramite selezione pubblica e in deroga alle sole facoltà assunzionali, sono limitate alle esigenze strettamente necessarie e finanziate entro 2,5 milioni di euro per il 2016 e 5 milioni annui dal 2017, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
I beni e i complessi aziendali trasferiti sono soggetti alla disciplina dell’articolo 253 del decreto legislativo n. 152/2006 soltanto per l’inottemperanza alle prescrizioni di bonifica contenute nei piani e nei titoli autorizzativi che l’aggiudicatario si è impegnato ad attuare.
Continuità delle attività commissariali e obblighi successivi alla cessione
Il contratto di trasferimento definisce come i commissari proseguono, dopo la cessione, le attività esecutive e di vigilanza necessarie all’attuazione del Piano ambientale. La durata del programma di amministrazione straordinaria è estesa fino alla scadenza del termine ultimo di attuazione del Piano, come modificato o prorogato, e comunque fino alla definitiva cessione; può essere prorogato, su istanza dei commissari, anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie.
Fino a tale termine, i commissari possono individuare e realizzare, sentite ARPA Puglia e ISPRA, ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale strettamente connessi al Piano. Possono utilizzare a tal fine personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato, anche per favorirne il reinserimento nel ciclo produttivo, e devono riferire su tali interventi e sul loro stato di attuazione. La cessazione dell’esercizio dell’impresa è disposta solo dopo la conclusione di tutte le attività e funzioni commissariali connesse al Piano e agli ulteriori interventi.
Per almeno cinque anni l’aggiudicatario dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto deve presentare alle Camere una relazione semestrale sullo stato della riconversione industriale e sulle attività di tutela ambientale e sanitaria. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, i commissari devono inoltre riferire alle Camere sulle attività relative ai materiali presenti nello stabilimento di Taranto che possano contenere amianto o materiale radioattivo.
Finanziamenti statali e rimborsi
Nelle more del trasferimento è disposta a favore dell’amministrazione straordinaria un’erogazione di 300 milioni di euro, necessaria a fronteggiare le esigenze finanziarie indilazionabili e a consentire la prosecuzione dell’attività contemperando ambiente, salute e occupazione. L’erogazione è autorizzata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il rimborso, anteposto agli altri debiti della procedura, deve avvenire entro 60 giorni dall’efficacia della cessione definitiva, con interessi al tasso Euribor a sei mesi rilevato il giorno lavorativo precedente l’erogazione, maggiorato di 3 punti percentuali. Capitale e interessi sono versati al bilancio dello Stato e destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
Per attuare esclusivamente il Piano ambientale e sanitario, anche come eventualmente modificato, i commissari possono contrarre finanziamenti statali fino a 800 milioni di euro: massimo 600 milioni nel 2016 e 200 milioni nel 2017. Le modalità sono stabilite con decreto interministeriale e sugli importi erogati maturano interessi Euribor a sei mesi, maggiorato di 4,1 punti percentuali. Il rimborso è previsto dal 2018 o successivamente. In sede di aggiudicazione i commissari devono considerare gli impegni degli offerenti e il loro effetto sul ricorso ai finanziamenti; i criteri di scelta devono essere illustrati alle Camere entro il 30 luglio 2016.
I crediti statali per capitale e interessi sono prededucibili nella ripartizione dell’attivo, ma subordinati ai crediti prededucibili degli altri creditori e, in via prioritaria, ai crediti privilegiati di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile. I finanziamenti autorizzati ma non erogati cessano di avere efficacia dalla sottoscrizione delle obbligazioni previste dalla normativa richiamata. È fatto obbligo di promuovere azioni di rivalsa, responsabilità e risarcimento contro chi abbia causato, anche indirettamente, danni ambientali, sanitari o al Gruppo ILVA e al suo patrimonio.
Priorità di restituzione dei finanziamenti pubblici
Per il Gruppo ILVA e il Gruppo Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, i finanziamenti pubblici concessi in base alle norme vigenti sono restituiti in prededuzione e con priorità rispetto agli altri crediti delle procedure, fatta eccezione per quelli di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile. La priorità opera anche rispetto agli altri crediti prededucibili o concorsuali, compresi quelli garantiti da pegno, ipoteca o altra causa di prelazione, in deroga all’articolo 222 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Per le condotte degli organi commissariali e dei soggetti da essi delegati nell’esecuzione di tale priorità si applica, anche quanto alla responsabilità civile, l’esonero previsto dalla normativa richiamata.
Coperture finanziarie e modifiche a fondi e garanzie
I 300 milioni di euro sono coperti mediante versamento al bilancio dello Stato delle somme non utilizzate giacenti sulla contabilità speciale prevista dall’articolo 45, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014. Il venir meno del rimborso dei relativi mutui comporta oneri pari, in termini di saldo netto da finanziare, a 13,1 milioni annui dal 2017; in termini di fabbisogno e indebitamento netto, gli oneri sono 7,05 milioni nel 2017, 6,88 milioni nel 2018 e 6,71 milioni annui dal 2019. La copertura è assicurata riducendo di 13,1 milioni annui dal 2017 il fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 è ridotto di 100 milioni nel 2016 e 200 milioni nel 2017. Sono inoltre modificati gli stanziamenti del fondo previsto dalla normativa ILVA: 400 milioni sono versati al bilancio dello Stato nel 2016; la dotazione del fondo è integrata di 50 milioni per il 2016, con copertura sulle disponibilità in conto residui dell’autorizzazione di spesa richiamata. È elevato da 2.000 a 2.100 milioni di euro l’importo indicato dalla legge di stabilità 2016.
Le garanzie finanziarie previste per le imprese possono arrivare all’80% dell’operazione, sono gratuite e hanno un massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa, nei limiti delle risorse disponibili e delle condizioni regolamentari. I criteri escludono imprese prive di adeguata capacità di rimborso o in difficoltà secondo la disciplina UE e considerano in particolare le imprese il cui fatturato, per almeno due esercizi anche non consecutivi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, sia costituito per almeno il 50% da servizi, lavori o forniture resi ai complessi ILVA. Tali criteri si applicano per non più di dodici mesi dalla pubblicazione del decreto attuativo, fermo il limite complessivo di 35 milioni di euro.
Somme confiscate e destinazione ambientale
Dopo il trasferimento dei complessi aziendali, le somme definitivamente confiscate o comunque acquisite dallo Stato in procedimenti penali a carico del titolare dell’impresa, dei soci di maggioranza, degli enti o dei rispettivi soci o amministratori che avessero esercitato direzione e coordinamento prima del commissariamento del 2013, al netto delle spese di giustizia, sono destinate fino a 800 milioni di euro alla restituzione del prestito statale. L’eventuale eccedenza è versata sulla contabilità speciale prevista dalla normativa ILVA, mediante sottoscrizione di obbligazioni dell’ILVA in amministrazione straordinaria, per finanziare il risanamento e la bonifica dei siti ILVA e, in via subordinata, la riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati nei comuni di Taranto e Statte. I crediti derivanti dalle obbligazioni sono estinti secondo la procedura prevista dalla disposizione richiamata.
Misure per lavoratori e comunità locali
La continuità occupazionale dei lavoratori interessati può essere assicurata anche mediante lavori socialmente utili, finanziati con le risorse indicate dalla normativa richiamata. Per i lavoratori dello stabilimento di Genova Cornigliano già inseriti in contratti di solidarietà prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 continua ad applicarsi, fino al 30 settembre 2016 e nel limite di 1,7 milioni di euro per il 2016, l’incremento del 10% della retribuzione persa per la riduzione dell’orario. La spesa è coperta mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Il programma di amministrazione straordinaria è integrato con un piano sperimentale triennale di sostegno assistenziale e sociale alle famiglie disagiate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il piano è approvato dal Ministro dello sviluppo economico, monitorato nei suoi avanzamenti e predisposto e attuato dai commissari d’intesa con i comuni per la selezione dei beneficiari. Deve seguire le raccomandazioni internazionali in materia di responsabilità sociale d’impresa e le migliori pratiche, con il supporto di organizzazioni riconosciute, enti del terzo settore ed esperti. I criteri di selezione sono pubblicati sui siti istituzionali comunali. Per avviare le attività sono destinati 300.000 euro dal programma nazionale complementare «Imprese e competitività 2014-2020».
Entrata in vigore e applicazione alle procedure pendenti
Il decreto è entrato in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed è stato presentato alle Camere per la conversione. Le modifiche introdotte dal decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito dalla legge n. 151/2016, si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria iniziate prima del 10 giugno 2016.
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