Circolare INAIL n. 61 del 28 ottobre 2002
Ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe dei premi. Interessi di differimento e di dilazione (art. 45 T.U. n. 1124/1965).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come calcolare gli interessi sulle integrazioni di premio conseguenti ai ricorsi contro l’applicazione delle tariffe dei premi INAIL. Viene confermato che, per i ricorsi decisi entro i termini del D.P.R. n. 314/2001, si applica il tasso vigente alla scadenza del titolo originario contestato; se invece la decisione interviene oltre i termini, gli interessi vanno calcolati con il tasso vigente nei diversi periodi intercorrenti fino alla nuova scadenza fissata dalla decisione. Le istruzioni valgono per i ricorsi presentati dal 18 agosto 2001 e, per omogeneità, anche per quelli anteriori su cui la decisione sia successiva a tale data.
Ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe dei premi: interessi di differimento e di dilazione ex art. 45 T.U. n. 1124/1965
Ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe dei premi: interessi di differimento e di dilazione
La circolare fornisce istruzioni operative sulla determinazione degli interessi dovuti sulle integrazioni di premio derivanti dall’esito sfavorevole dei ricorsi presentati dai datori di lavoro contro l’applicazione delle tariffe dei premi INAIL. L’intervento si colloca nel quadro dell’art. 45 del T.U. n. 1124/1965 e del D.P.R. n. 314/2001, che ha ridisciplinato la materia dei ricorsi con effetto dal 18 agosto 2001.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama:
- l’art. 45 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389;
- l’art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni;
- gli artt. 3 e 5 del D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314.
La finalità della disciplina è duplice: tutelare il datore di lavoro che impugna un provvedimento e, al contempo, evitare un ingiustificato vantaggio derivante dal ritardo nel pagamento di somme poi risultate dovute.
Effetti del ricorso sul pagamento dei premi
Il D.P.R. n. 314/2001 conferma l’efficacia sospensiva del provvedimento impugnato già prevista per i ricorsi al Consiglio di Amministrazione e la estende anche ai ricorsi presentati alla Sede. Ne deriva che, in presenza di impugnativa, il datore di lavoro deve versare i premi:
- in base al tasso medio di tariffa, quando si tratta di prima applicazione;
- in base al tasso vigente alla data del provvedimento impugnato, negli altri casi.
Restano poi fermi i conguagli conseguenti all’esito del ricorso.
Criteri di calcolo degli interessi sui conguagli
La circolare chiarisce i criteri da seguire in caso di decisione sfavorevole al datore di lavoro.
Ricorsi decisi entro i termini
Per i ricorsi decisi entro i termini fissati dal regolamento, continua ad applicarsi il criterio già indicato dalla circolare n. 8 del 14 marzo 1994: la maggiorazione sulla differenza di premio va calcolata con riferimento al tasso di interesse di differimento e di dilazione in vigore alla data di scadenza del titolo originario contestato.
Ricorsi decisi oltre i termini
Quando la decisione interviene oltre i termini, il ritardo nella definizione del ricorso non impedisce comunque l’adozione del provvedimento se permane l’interesse a deciderlo. In questo caso, gli interessi sulle integrazioni di premio devono essere calcolati applicando il tasso di differimento e di dilazione vigente nei diversi periodi compresi tra:
- la data di scadenza del titolo originario contestato;
- la data di scadenza del pagamento fissata dalla decisione sfavorevole.
Se il tasso varia nel periodo considerato, il conteggio deve essere effettuato tenendo conto delle diverse misure via via vigenti.
Ambito temporale di applicazione
Le istruzioni si applicano ai ricorsi disciplinati dal D.P.R. n. 314/2001, cioè ai provvedimenti impugnati a partire dal 18 agosto 2001.
Per uniformità di trattamento e poiché la ratio è la medesima, la circolare estende però tali criteri anche ai provvedimenti impugnati prima di tale data, purché la decisione sia intervenuta dopo l’entrata in vigore del regolamento.
Indicazioni operative finali
Le Strutture territoriali sono invitate a osservare puntualmente le istruzioni impartite, sia per la determinazione degli interessi sia per l’applicazione uniforme dei criteri ai ricorsi ancora pendenti o definiti dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 314/2001.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare richiama l’art. 45 del T.U. n. 1124/1965, come modificato, e l’art. 13 del D.L. n. 402/1981, per chiarire il regime degli interessi sulle differenze di premio dovute a seguito di decisioni sui ricorsi dei datori di lavoro. Il D.P.R. n. 314/2001, in vigore dal 18 agosto 2001, disciplina in modo nuovo i ricorsi avverso tariffe e premi assicurativi.
Effetto sospensivo del ricorso e versamento dei premi
Il regolamento conferma l’efficacia sospensiva del provvedimento già prevista per i ricorsi al Consiglio di Amministrazione e la estende anche ai ricorsi presentati alla Sede. In caso di gravame, il datore di lavoro deve comunque versare i premi sulla base del tasso medio di tariffa, in prima applicazione, oppure del tasso vigente alla data del provvedimento impugnato negli altri casi, salvo conguaglio finale.
Calcolo degli interessi quando la decisione interviene nei termini
Per i ricorsi decisi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 314/2001, la disciplina della circolare n. 8/1994 continua ad applicarsi: la maggiorazione sulla differenza di premio va calcolata con il tasso di interesse di differimento e dilazione in vigore alla data di scadenza del titolo originario contestato.
Calcolo degli interessi quando la decisione interviene oltre i termini
Se la decisione sul ricorso arriva oltre i termini regolamentari, gli interessi sulle integrazioni di premio devono essere calcolati applicando il tasso di differimento e dilazione vigente nei vari periodi compresi tra la scadenza del titolo originario e la nuova scadenza del pagamento fissata dalla decisione sfavorevole. Se il tasso varia nel periodo, vanno applicate le diverse misure succedutesi nel tempo.
Ambito temporale di applicazione
Le nuove istruzioni si applicano ai ricorsi disciplinati dal D.P.R. n. 314/2001, cioè ai provvedimenti impugnati dal 18 agosto 2001. Per ragioni di omogeneità, esse si estendono anche ai provvedimenti impugnati prima di tale data, purché la decisione sia intervenuta dopo l’entrata in vigore del regolamento.
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