R.R. TAA 12/2006
Regolamento di esecuzione della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 per quanto attiene alla organizzazione generale e all’ordinamento del personale delle aziende pubbliche di servizi alla persona
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento regionale di attuazione della legge sulle aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) con regole su statuti, organi, incompatibilità, istituzione, fusione, estinzione, trasformazione, registri, regolamenti aziendali e personale. Alcune disposizioni sono state modificate o abrogate nel tempo; il testo disciplina anche termini procedurali e requisiti patrimoniali per le APSP di Trento e Bolzano.
Organizzazione e personale delle APSP del Trentino-Alto Adige
Organizzazione generale e personale delle APSP
Il regolamento disciplina, per la Regione Trentino-Alto Adige, l’organizzazione generale e l’ordinamento del personale delle aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) previste dalla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7. Restano fermi i regolamenti regionali in materia di contabilità e di riordino, richiamati dal testo.
Statuti: approvazione e controllo di legittimità
Gli statuti delle APSP e le loro modifiche sono approvati dalla Giunta regionale entro 45 giorni dalla richiesta. La trasmissione deve essere corredata, quando richiesto, dalla deliberazione del consiglio di amministrazione e dal parere dei Comuni competenti. Il controllo riguarda la conformità a norme legislative e regolamentari e la completezza della disciplina delle materie riservate allo statuto. La Giunta può approvare con condizioni, senza necessità di nuova approvazione per gli adeguamenti richiesti, oppure può modificare direttamente lo statuto per renderlo conforme a disposizioni inderogabili.
Organi dell’azienda: consiglio di amministrazione, nomina e decadenza
La costituzione, il rinnovo e la surroga dei consiglieri cessati sono disposti con deliberazione della Giunta provinciale, su designazione degli enti competenti secondo lo statuto. Sono previsti termini diversi a seconda che si tratti di nuova istituzione, cessazione, scadenza naturale o scioglimento. Le designazioni devono pervenire alla Giunta provinciale entro 60 giorni, con dichiarazione di disponibilità all’incarico e prova del possesso dei requisiti.
Se la designazione spetta a un organo collegiale e questi non provvede, la competenza passa al presidente del collegio; se la designazione non arriva, la Giunta provinciale nomina direttamente. Gli statuti possono disciplinare gli aspetti non espressamente previsti.
Il mandato decorre dall’insediamento. Alla seduta di insediamento gli amministratori devono attestare l’assenza di cause ostative e incompatibilità, oppure la loro rimozione. Se un nominato viene dopo l’insediamento, la certificazione va resa entro 30 giorni. Il consiglio si considera validamente insediato anche se uno o più nominati decadono, purché la decadenza non riguardi la maggioranza.
In caso di assenze ingiustificate per tre sedute consecutive, il presidente segnala la situazione alla Giunta provinciale, che avvia il procedimento di decadenza e, se ritiene ingiustificate le assenze, la pronuncia entro 30 giorni.
Se il nuovo consiglio non è nominato entro la scadenza del precedente, il precedente resta in proroga per non più di 45 giorni; decorso tale termine, decade e tutti i suoi atti sono nulli.
La Giunta provinciale fissa anche il termine entro cui il presidente uscente o il commissario straordinario convocano la seduta di insediamento del nuovo consiglio.
Requisiti soggettivi, cause ostative e incompatibilità degli amministratori
Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle situazioni di incandidabilità previste dal d.lgs. n. 235/2012, chi ricade nelle ipotesi di incapacità previste dall’art. 2382 c.c., e chi ha con il direttore o con altri soggetti indicati dal regolamento rapporti familiari o di prossimità specificati dalla norma. La nomina eventualmente effettuata è nulla; se la causa sopravviene dopo la nomina, l’amministratore decade.
Le cause di incompatibilità riguardano, tra gli altri, esponenti regionali, provinciali e comunali dell’area in cui l’azienda opera, magistrati e funzionari con funzioni di vigilanza o controllo, soggetti coinvolti in servizi, forniture e appalti dell’azienda, consulenti continuativi, rappresentanti di aziende sanitarie convenzionate, tesorieri, dipendenti dell’azienda, soggetti con lite pendente, debitori o responsabili verso l’azienda, e chi non ha reso il conto di gestioni precedenti. Sono escluse le incompatibilità per incarichi conferiti per legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato e per la carica di presidente o amministratore di associazioni rappresentative delle aziende.
L’incompatibilità esistente alla nomina va rimossa entro il termine per l’insediamento o, in caso di surroga, entro 30 giorni; se sopravviene nel corso del mandato, va rimossa entro 30 giorni. In mancanza, la decadenza è automatica e viene dichiarata dal consiglio di amministrazione o, in difetto, dalla Giunta provinciale.
Obbligo di astensione del direttore
Il direttore deve astenersi dall’adottare provvedimenti che lo riguardino in modo immediato e attuale, o che riguardino il coniuge, parenti fino al secondo grado o affini di primo grado. Se l’atto è di competenza di altri organi, il direttore non partecipa alla seduta e non esprime pareri tecnico-amministrativi o contabili. L’astensione vale anche per deliberazioni relative a enti, associazioni, comitati, società o imprese con cui il direttore abbia rapporti di amministrazione, vigilanza o partecipazione al capitale.
Funzionamento a distanza del consiglio di amministrazione
Salvo divieto statutario o regolamentare, le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in audio/videoconferenza o con altre modalità a distanza. Devono comunque essere garantite identificazione dei partecipanti, partecipazione in tempo reale, intervento, voto contemporaneo e scambio dei documenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano presidente e verbalizzante; il verbale deve dare conto del rispetto di tali presupposti.
Istituzione delle APSP
La domanda di istituzione deve essere accompagnata, a seconda dei casi, da atto costitutivo o deliberazione di costituzione, statuto, atti di destinazione patrimoniale e piano triennale delle attività. Il patrimonio iniziale minimo è di 5 milioni di euro per le APSP con sede in provincia di Trento e di 2,5 milioni di euro per quelle con sede in provincia di Bolzano; i beni immobili e i titoli si valutano secondo i criteri richiamati dal regolamento di riordino, mentre gli altri beni richiedono perizia di tecnico abilitato.
Il piano triennale deve indicare come l’azienda raggiungerà, entro il triennio, i requisiti dimensionali minimi per non essere considerata di ridotte dimensioni; ciò vale anche per alcune APSP trentine che gestiscono residenze sanitarie assistenziali. La Giunta provinciale acquisisce il parere dei Comuni e, entro 120 giorni dalla domanda, chiede alla Regione l’approvazione dello statuto oppure rigetta la domanda.
Se l’istituzione è disposta per testamento, la procedura è semplificata: si allega solo la copia autentica della pubblicazione del testamento; la Giunta provinciale decide in prima battuta entro 90 giorni e, se ritiene sussistenti le condizioni, dispone la predisposizione dello statuto e del piano triennale, acquisendo poi i pareri necessari prima di chiedere l’approvazione regionale.
Provvedimento di istituzione, consiglio e direttore
La Giunta provinciale adotta il provvedimento di istituzione entro 90 giorni dall’approvazione dello statuto e contestualmente nomina il consiglio di amministrazione. Il direttore deve essere nominato entro 90 giorni dall’insediamento del consiglio; fino a tale nomina, le sue funzioni sono esercitate dal presidente dell’azienda. Le disposizioni regolamentari strettamente necessarie per l’avvio dell’attività sono efficaci dal giorno successivo alla pubblicazione.
Fusione delle APSP
La fusione è ammessa nei casi previsti dalla legge regionale. Può dar luogo all’incorporazione di un’azienda in un’altra o alla costituzione di una nuova APSP. L’azienda incorporante o la nuova azienda subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende coinvolte.
Nel caso di nuova azienda, lo statuto deve rispettare, in linea di principio, le finalità istituzionali originarie, le categorie di destinatari e l’ambito territoriale, prevedere la partecipazione di tutti i soggetti competenti alla designazione degli amministratori e, se del caso, la destinazione prioritaria dei beni ai rispettivi beneficiari originari e l’articolazione del bilancio in centri di responsabilità/costo/prestazione. Tali regole valgono anche per le modifiche statutarie deliberate entro cinque anni dalla costituzione della nuova azienda; è possibile derogare con congrua e specifica motivazione.
Il procedimento può essere avviato da tutte le aziende interessate, da alcune di esse, dai Comuni interessati oppure d’ufficio. Sono previsti termini procedimentali differenziati per l’istruttoria, per i pareri, per la richiesta di approvazione dello statuto e per l’invito alle aziende a formalizzare gli atti necessari. In caso di inadempimento può essere nominato un commissario ad acta.
Il provvedimento di fusione è adottato dalla Giunta provinciale e iscritto nel registro delle aziende; gli effetti decorrono dall’iscrizione. Se la fusione crea una nuova azienda, la Giunta nomina il consiglio di amministrazione e il nuovo consiglio indica provvisoriamente il direttore e l’azienda di provenienza i cui regolamenti restano temporaneamente applicati.
Ripristino della situazione antecedente alla fusione
La Provincia autonoma di Trento può avviare il procedimento di ripristino della situazione precedente alla fusione di due o più APSP quando ricorrano i presupposti previsti dalla legge. Viene inviata una diffida con contestazione delle inefficienze gestionali e invito a presentare, entro 90 giorni, un piano di superamento oppure controdeduzioni.
Se non pervengono piano o controdeduzioni, o se queste sono ritenute insufficienti, la Provincia adotta nei 30 giorni successivi il provvedimento di avvio delle attività di ripristino. Se il piano è adeguato, viene approvato entro 30 giorni e deve essere attuato entro 90 giorni, prorogabili di 30; in difetto, si procede al ripristino. Se il piano è attuato, il procedimento è archiviato.
Il provvedimento di avvio indica la regolazione dei rapporti patrimoniali, economico-finanziari, di lavoro e delle altre situazioni giuridiche connesse; nomina un commissario fino all’insediamento dei nuovi consigli di amministrazione. Il commissario presenta la documentazione entro 60 giorni. Il provvedimento di ripristino è iscritto nel registro delle aziende, fa decorrere gli effetti dal giorno dell’iscrizione e comporta il riacquisto di efficacia degli statuti e regolamenti vigenti prima della fusione. Il direttore dell’azienda risultante dalla fusione resta in carica a scavalco fino alla nomina dei nuovi direttori, salvo conferma.
Estinzione delle APSP
Ai fini della procedura di estinzione, sono considerate: totalmente prive di patrimonio le aziende che non possiedono alcuno dei beni rilevanti; con patrimonio e bilancio insufficienti, le aziende che per tre anni solari consecutivi hanno alienato immobili per coprire perdite o senza reinvestimento equivalente, con una soglia di irrilevanza per i corrispettivi annuali inferiori al 10% del totale dell’attivo; inattive nel campo sociale, le aziende che per due anni non hanno erogato servizi o prestazioni, salvo ristrutturazioni o ampliamenti; con finalità non più conseguibili, le aziende che per almeno dodici mesi erogano esclusivamente servizi a destinatari diversi da quelli statutari; in grave dissesto, le aziende definite tali dal regolamento di contabilità.
La Provincia avvia il procedimento entro 30 giorni dalla conoscenza dei presupposti; l’azienda può presentare osservazioni entro 30 giorni. Entro 90 giorni dalla scadenza di tale termine, sentiti i Comuni, la Giunta provinciale può assegnare un termine per modificare le finalità statutarie, avviare la fusione oppure disporre l’estinzione, a seconda della causa ricorrente.
Trasformazione in persona giuridica di diritto privato
Le APSP sono considerate di ridotte dimensioni, ai fini della possibile trasformazione, secondo parametri diversi per Trento e Bolzano basati su patrimonio e ricavi per tre anni consecutivi, con soglie più alte per le strutture residenziali che superano determinati posti letto. Il patrimonio è calcolato al 31 dicembre secondo i criteri richiamati; i ricavi risultano dal conto economico; i posti letto sono quelli presenti a fine anno. Gli anni con servizi sospesi per ristrutturazione, se l’intervento è avviato e proseguito secondo tempi predefiniti, non si computano.
L’azienda comunica tempestivamente alla Provincia il verificarsi della condizione e il parere del consiglio di amministrazione sulla scelta tra fusione e trasformazione in fondazione di diritto privato. In mancanza, il parere è richiesto d’ufficio dalla Provincia. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla scadenza del termine per il parere, la Giunta provinciale avvia le procedure di fusione o di trasformazione. Se la fusione non è praticabile, si passa alla trasformazione; il procedimento di trasformazione segue, in quanto compatibile, la disciplina della legge regionale, sostituendo il riferimento all’IPAB con quello all’azienda.
Registro delle aziende
Il registro delle aziende, istituito presso ciascuna Provincia autonoma, rende pubblici i principali dati e atti di ciascuna APSP: denominazione, sede, atto costitutivo, statuti e regolamenti storici e vigenti, tipologia dei servizi, deliberazioni tariffarie, carta dei servizi se esistente e generalità dei titolari delle principali cariche e dell’organo di revisione.
Regolamenti aziendali
I regolamenti aziendali devono essere adottati entro 90 giorni dall’iscrizione nel registro del provvedimento di istituzione. Dopo l’adozione vanno pubblicati entro 10 giorni nell’albo previsto dalla legge e, salvo diversa disposizione, entrano in vigore l’11° giorno successivo alla pubblicazione. Se la disciplina provinciale prevede un controllo, i regolamenti sono inviati alla Provincia entro 10 giorni; la pubblicazione avviene dopo l’esito positivo del controllo o la scadenza inutile dei termini di controllo, e l’entrata in vigore segue la medesima regola dell’11° giorno.
Contestualmente alla pubblicazione, i regolamenti devono essere inviati alla Provincia per l’aggiornamento del registro delle aziende. Resta fermo quanto previsto per l’operatività immediata delle disposizioni indispensabili all’avvio dell’ente.
Ordinamento del personale e accesso all’impiego
Il regolamento per il personale, nel rispetto della normativa, dei contratti collettivi e dei principi di imparzialità, pubblicità e buona amministrazione, disciplina i requisiti culturali e professionali per l’accesso, le modalità di assunzione a tempo indeterminato e determinato, il contenuto e la pubblicità dei bandi e avvisi, i termini minimi per le domande, i criteri di composizione delle commissioni, le altre regole necessarie alle procedure, ruoli e dotazioni organiche, responsabilità giuridiche degli operatori e disciplina di incompatibilità e cumulo di impieghi.
Per le APSP della provincia di Bolzano, ai fini dell’accesso all’impiego di alcune categorie protette, l’attestato linguistico previsto dal D.P.R. n. 752/1976 può essere sostituito da un’attestazione delle competenze linguistiche rilasciata dall’ufficio provinciale competente dopo un esame differenziato.
Trattamento economico del direttore
In prima applicazione della disciplina legislativa, il trattamento economico del direttore è pari a quello previsto dal contratto collettivo richiamato dalla legge.
Pareri, commissari e disposizione finale di coordinamento
Il regolamento chiarisce che, ove richiesto il parere dei Comuni, esso va reso dai Comuni in cui l’azienda opera prevalentemente; se l’attività si svolge su comprensori, comunità comprensoriali o comunità di valle, il parere è sostituito dal parere dell’organo rappresentativo corrispondente; se l’attività è provinciale o regionale, il parere è rimesso agli organi autonomistici competenti. I pareri vanno resi entro 30 giorni, prorogabili di 15 per esigenze istruttorie, e la loro mancanza non blocca il procedimento.
Ai commissari nominati dal regolamento si applica la disciplina del regolamento di riordino, con sostituzione del riferimento alle IPAB con quello alle aziende.
La disciplina finale integra il regolamento di riordino equiparando alla ristrutturazione, in un caso specifico, anche la costruzione di immobili destinati all’attività istituzionale, se deliberata con approvazione del progetto preliminare entro il 31 dicembre 2004.
Attualità della disciplina
Il regolamento contiene numerose modifiche e abrogazioni successive, ma resta principalmente un testo di coordinamento per la disciplina organizzativa e del personale delle APSP. Molte disposizioni procedurali e sostanziali sono ancora utili per ricostruire il regime delle APSP, mentre alcune norme del capo sui contratti e diversi articoli risultano abrogati o superati.
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