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Regolamento

R.R. TAA 13/2006

Modifica del regolamento previsto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con DPReg. 18 aprile 2001, n. 8/L e modificato con DPReg. 3 novembre 2003, n. 15/L (B.U. 27 dicembre 2006, n. 52)

Normativa regionaleR.R. TAA 13/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’atto modifica, per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, il regolamento del 2001 sul reclutamento del personale regionale: disciplina assunzioni a tempo determinato, graduatorie permanenti, selezioni pubbliche, criteri di valutazione e regole di convocazione/cancellazione. L’efficacia è attuale solo in quanto compatibile con la normativa sopravvenuta; la disciplina riguarda procedure di assunzione e graduatorie gestite annualmente.

Regolamento regionale sul reclutamento del personale a tempo determinato e mediante selezione pubblica

Regolamento regionale sul reclutamento del personale a tempo determinato e mediante selezione pubblica

Il decreto del Presidente della Regione del 15 dicembre 2006 n. 13/L, per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sostituisce integralmente il capo II, il capo III e la tabella dell’allegato A del regolamento attuativo dell’art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3. La disciplina riguarda il reclutamento del personale regionale con rapporto a tempo determinato e l’accesso all’impiego tramite selezione pubblica.

Ambito di applicazione

Il capo II disciplina le procedure di assunzione a tempo determinato nei casi previsti dalla normativa vigente. Le regole sull’individuazione del personale non si applicano ai dipendenti destinati alle segreterie del Presidente e degli Assessori della Giunta regionale e all’Ufficio di Gabinetto, per il particolare rapporto fiduciario che li caratterizza.

Modalità di assunzione a tempo determinato

Le assunzioni temporanee avvengono nella corrispondente posizione economico-professionale prevista dalla tabella allegato A; se la professionalità si sviluppa su più posizioni, l’assunzione avviene nella posizione iniziale.

La priorità è attribuita a chi ha conseguito l’idoneità in concorsi pubblici banditi dall’Amministrazione regionale per la medesima posizione o per profili assimilabili, purché in possesso dei requisiti richiesti. Le relative graduatorie restano valide per tre anni dalla data di approvazione.

Per le sostituzioni nelle posizioni A1, A2, A3 e A4 l’assunzione avviene secondo la disciplina specifica dell’articolato. Per le posizioni B1, B2, B3, B4, C1, C2 e C3, in assenza di graduatorie concorsuali, la Regione indice selezioni pubbliche per titoli, esami o titoli ed esami; i requisiti, le materie, le modalità di prova e la validità delle graduatorie, comunque non superiore a due anni, sono fissati nei bandi.

Per la posizione B1, in assenza di graduatorie di concorso e in alternativa alle selezioni, possono essere utilizzati gli iscritti nelle graduatorie permanenti. Per la posizione B3, in mancanza di graduatorie di concorso o se gli idonei della selezione non accettano l’incarico, si interpella in ordine la graduatoria di impiegato. L’eventuale rifiuto senza giustificato motivo comporta la cancellazione dalla graduatoria.

In generale il personale supplente deve appartenere o essere aggregato al gruppo linguistico del dipendente sostituito.

Requisiti, trattamento giuridico ed economico

Il personale assunto a tempo determinato deve possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego presso la Regione. A tale personale si applica, per quanto compatibile con la natura temporanea del rapporto e salvo diverse disposizioni contrattuali, il trattamento giuridico ed economico del personale a tempo indeterminato, in base alla posizione di assunzione.

Graduatorie permanenti per le posizioni A1 e A3

Per le assunzioni a tempo determinato nelle posizioni A1 e A3 sono previste graduatorie permanenti distinte per mansioni: impiegato, operaio e commesso. Nella categoria operaio e nelle altre aree indicate è assicurata priorità a chi può far valere esperienze o titoli professionali attinenti alle mansioni richieste.

La valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie sono affidate a una commissione di tre membri nominata dalla Giunta regionale secondo le regole di composizione previste dal regolamento. Le graduatorie sono approvate con decreto del dirigente della Ripartizione I – Risorse umane, strumentali e finanziarie ed esposte all’albo della Ripartizione. Entrano in vigore il 1° gennaio per le domande pervenute entro il 31 agosto dell’anno precedente.

Le domande di inserimento vanno ripresentate entro due anni dal termine di presentazione, se il candidato non ha instaurato nel frattempo un rapporto di servizio con l’Amministrazione regionale; in difetto, si procede alla cancellazione. I candidati che acquisiscono nuovi titoli devono chiedere l’integrazione della domanda; l’aggiornamento del punteggio segue la data di ricezione della dichiarazione, nel rispetto del termine annuale.

Presentazione delle domande

Le domande per l’inserimento nelle graduatorie permanenti devono essere redatte su apposito modulo e presentate entro le ore 16.00 del 31 agosto di ogni anno, a mano presso la Ripartizione competente oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento; se il 31 agosto è festivo o non lavorativo, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Nella domanda devono essere indicati dati anagrafici, titoli di studio o professionali, esperienze di lavoro, eventuali idoneità conseguite in concorsi o selezioni regionali, eventuale percezione del sussidio minimo vitale, composizione del nucleo familiare e condizioni di preferenza.

Va inoltre indicato il gruppo linguistico di appartenenza o aggregazione. Per i residenti in provincia di Bolzano la dichiarazione deve corrispondere a quella resa all’ultimo censimento; i non residenti possono dichiarare l’appartenenza a uno dei tre gruppi linguistici. In mancanza di dichiarazione, i non residenti sono automaticamente aggregati al gruppo linguistico italiano.

Occorre anche dichiarare il possesso o meno dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca e dell’attestato di conoscenza della lingua ladina. Chi possiede l’attestato di ladino può avere precedenza per posti in uffici competenti per le valli ladine. Alla domanda vanno allegati i documenti, salvo autocertificazione o acquisizione d’ufficio di atti già in possesso dell’Amministrazione.

Offerta del posto e accettazione

I posti da coprire sono comunicati agli aspiranti secondo l’ordine di graduatoria mediante PEC all’indirizzo indicato o, in mancanza, tramite telegramma. L’offerta va accettata per iscritto entro il termine indicato, di regola entro tre giorni dal ricevimento. Chi accetta deve poi presentare la documentazione o l’autocertificazione richiesta per l’assunzione.

Cause di cancellazione e regime sanzionatorio nelle graduatorie

La mancata accettazione senza giustificato motivo, il possesso di un impiego a tempo indeterminato presso enti pubblici, la mancata presentazione dei documenti o la mancata presa di servizio comportano la cancellazione dalla graduatoria. Non si procede alla cancellazione se il rifiuto riguarda sedi distanti almeno 30 km dal luogo di residenza o domicilio; per chi non risiede nella Regione la distanza si calcola da Trento o da altra località regionale indicata nella domanda.

Chi non supera il periodo di prova o subisce sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto e inferiori al licenziamento non può essere riassunto a tempo determinato prima di tre anni. Chi si dimette volontariamente dopo la prova è cancellato dalla graduatoria; chi perde il rapporto per scarso rendimento o motivi disciplinari è cancellato e perde il diritto di nuova iscrizione.

La presentazione di dichiarazioni o documenti falsi comporta cancellazione permanente da tutte le graduatorie, annullamento dell’incarico eventualmente ottenuto e segnalazione all’autorità giudiziaria. La reiscrizione è ammessa, per i casi diversi da quelli più gravi, dopo sei mesi dalla cancellazione; in caso di falsità, solo dopo archiviazione penale o proscioglimento. Durante il periodo di cancellazione non è ammessa la partecipazione alle selezioni pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato. La cancellazione è disposta con decreto dirigenziale e annotata in graduatoria.

Criteri di valutazione dei titoli

Per la formazione della graduatoria sono valutati:

  • titoli di studio o professionali, con punteggio massimo 2;
  • attestati di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, con punteggio massimo 2,5;
  • esperienza lavorativa, con punteggio massimo 12;
  • idoneità in concorsi o selezioni pubbliche regionali, con punteggio massimo 5;
  • percezione del sussidio di minimo vitale, con punteggio massimo 2;
  • figli minori conviventi, con punteggio massimo 3.

Sono previste regole specifiche di computo: un solo titolo di studio è valutato; per le lingue tedesca e italiana il punteggio varia in base al grado dell’attestato; per la lingua ladina è attribuito un punteggio specifico. L’esperienza lavorativa è valutata anche in relazione alla pertinenza delle mansioni e al tipo di datore di lavoro; il periodo massimo valutabile è di 12 anni, con arrotondamento a mese intero per frazioni superiori a 15 giorni e proporzione per il part-time.

Per il sussidio di minimo vitale sono attribuiti 2 punti se il nucleo familiare lo percepisce per almeno sei mesi nel periodo 1° settembre-31 agosto riferito alla scadenza di presentazione delle domande; la conferma nelle graduatorie successive richiede il permanere del requisito per il nuovo periodo di riferimento e la tempestiva comunicazione entro il 31 agosto.

A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza previsti per l’accesso al pubblico impiego statale ai sensi del DPR n. 487/1994 e successive modificazioni.

Accesso all’impiego mediante selezione pubblica

Il capo III disciplina l’accesso all’impiego regionale nelle posizioni A1 e A3 tramite selezione pubblica, volta ad accertare la professionalità richiesta. Vi partecipano gli iscritti nelle graduatorie del capo II secondo le modalità di convocazione previste dal regolamento. Per il collocamento dei disabili si applicano le norme vigenti.

Selezioni, riserve e convocazione

Le selezioni sono indette con deliberazione della Giunta regionale. Il bando indica: numero dei posti per gruppo linguistico, profilo e posizione economico-professionale, requisiti di ammissione, programma d’esame e modalità di svolgimento.

Nel rispetto delle riserve per ciascun gruppo linguistico, il 40% dei posti è riservato al personale regionale a tempo indeterminato inquadrato da almeno cinque anni nella posizione immediatamente inferiore. Alle prove sono convocati almeno cinque candidati per posto bandito secondo l’ordine delle graduatorie A1 e A3; inoltre sono convocati gli iscritti alle graduatorie che, alla data di indizione, prestino servizio a tempo determinato con almeno sei mesi di servizio, anche frazionati, oppure abbiano almeno diciotto mesi di servizio e non siano trascorsi più di sei mesi dalla scadenza dell’ultimo contratto. Il personale beneficiario della riserva è convocato indipendentemente dalla posizione in graduatoria.

Programma d’esame, graduatoria e validità

I programmi d’esame sono quelli già previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale 4 marzo 1999, n. 2/L. La prova è superata con almeno 36/60. Al termine di ogni prova la Commissione forma la graduatoria sulla base del risultato; gli esiti sono approvati dalla Giunta regionale.

I candidati idonei possono essere assunti entro un anno dall’approvazione della graduatoria, secondo l’ordine di merito e nel rispetto delle riserve linguistiche.

Norme transitorie e allegato A

In prima applicazione, la convocazione alle selezioni privilegia i candidati di cui alle lettere b) e c) dell’art. 22; gli altri sono convocati in ordine di graduatoria fino al raggiungimento di almeno cinque candidati per ogni posto. Il personale regionale avente diritto alla riserva è convocato in aggiunta a tale minimo.

L’allegato A collega le posizioni economico-professionali dei titolari con quelle dei sostituti e con il titolo di studio richiesto per la sostituzione nell’area amministrativa e nei giudici di pace: per esempio, il sostituto in A1 o A3 deve avere diploma di istruzione secondaria di primo grado; per B1 è richiesto il superamento di un ulteriore biennio dopo la scuola media; per B3 il diploma di maturità; per C1 una laurea almeno quadriennale.

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