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Circolare

Circolare numero 52 del 25-3-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti della legge n. 291/2004 sulle pensioni del Fondo volo. Viene chiarito che, per le pensioni interamente retributive con decorrenza dal 1° gennaio 2004, il trattamento non può superare l’80% della retribuzione pensionabile ponderata; inoltre, per le quote maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l’indennità di volo va considerata al 100% del suo ammontare. Dal 1° gennaio 2005 non si applicano più le disposizioni sulla trasformazione in capitale di quote di pensione. La circolare disciplina anche le ricostituzioni d’ufficio, gli adempimenti delle sedi e la gestione dei ricorsi e dei giudizi pendenti.

Fondo volo: chiarimenti su limite massimo di pensione, indennità di volo e cessazione della capitalizzazione delle quote

Fondo volo: limiti di pensione, indennità di volo e soppressione della capitalizzazione

La circolare illustra l’impatto della legge 3 dicembre 2004, n. 291 sul trattamento pensionistico degli iscritti al Fondo volo. Le disposizioni riguardano principalmente il limite massimo della pensione per i trattamenti integralmente retributivi, il criterio di computo dell’indennità di volo nella retribuzione pensionabile, la cessazione della trasformazione in capitale di quote di pensione e i conseguenti adempimenti amministrativi delle sedi INPS.

Quadro normativo e decorrenza

La legge n. 291/2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4 dicembre 2004, è entrata in vigore il 5 dicembre 2004. La circolare ne esamina le disposizioni pensionistiche applicabili al Fondo volo, con riferimento all’art. 1-quater, commi 1, 2 e 3.

Limite massimo del trattamento pensionistico

L’art. 1-quater, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. 24 aprile 1997, n. 164, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può superare l’80% della retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili di ciascuna quota con le rispettive percentuali di rendimento.

La circolare precisa che la regola opera sulle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2004 per i lavoratori iscritti al Fondo che, al 31 dicembre 1995, possano far valere almeno 18 anni interi di anzianità contributiva, purché la pensione sia interamente liquidata con il sistema retributivo. Vengono inoltre forniti due esempi numerici di calcolo del tetto massimo, con determinazione della retribuzione annua ponderata, dell’80% di tale valore e della corrispondente pensione mensile spettante.

Interpretazione autentica sull’indennità di volo

L’art. 1-quater, comma 2, contiene un’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 164/1997. Per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l’indennità di volo deve essere computata al 100% del suo ammontare.

La circolare ricostruisce l’evoluzione normativa del Fondo volo, richiamando:

  • l’art. 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come modificato dalle leggi n. 484/1973 e n. 480/1988, per la determinazione della retribuzione pensionabile;
  • l’art. 13 della legge n. 859/1965, come modificato, per la retribuzione soggetta a contribuzione;
  • l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 164/1997, secondo cui per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1997 vale la normativa previgente;
  • l’art. 1 del medesimo decreto, che dal 1° gennaio 1998 rinvia alla retribuzione imponibile definita dall’art. 12 della legge n. 153/1969;
  • il d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, che ha sostituito tale disciplina, prevedendo per i redditi da lavoro dipendente la base imponibile fiscale come base contributiva;
  • l’art. 48, comma 6, del TUIR, secondo cui le indennità di navigazione e di volo concorrono al reddito nella misura del 50%.

La circolare chiarisce però che, in forza della nuova interpretazione autentica, per le quote retributive fino al 31 dicembre 1997 l’indennità di volo rileva al 100%. Per le pensioni con sistema misto, il criterio si applica alle quote maturate fino al 31 dicembre 1995.

Eliminazione della liquidazione in capitale

L’art. 1-quater, comma 3, dispone l’abrogazione dell’art. 34 della legge n. 859/1965 a decorrere dal 1° gennaio 2005. Pertanto, per i trattamenti di pensione da liquidarsi con decorrenza dal 1° gennaio 2005 non sono più applicabili le norme che consentivano la trasformazione in capitale di quote di pensione.

Adempimenti amministrativi delle sedi

Per l’attuazione dell’art. 1-quater, comma 2, la circolare assegna specifiche competenze operative:

  • la Sede di Roma EUR deve procedere alla ricostituzione d’ufficio dei trattamenti con decorrenza dal 1° febbraio 1998 al 28 febbraio 2002 e dal 1° gennaio 2004 in poi;
  • le sedi periferiche competenti territorialmente devono ricostituire d’ufficio i trattamenti con decorrenza dal 1° marzo 2002 al 31 dicembre 2003.

Le ricostituzioni sono subordinate:

  • alla comunicazione all’Istituto dei nuovi importi della retribuzione pensionabile da parte delle aziende datoriali;
  • all’aggiornamento delle procedure informatiche per applicare il nuovo sistema di calcolo del limite massimo di pensione dal 1° gennaio 2004.

Gestione delle variazioni di importo e della quota capitalizzabile

L’applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 1-quater può determinare variazioni dell’importo annuo della pensione, con eventuali conguagli sulla quota di capitalizzazione. In questi casi, la sede deve ricostituire il trattamento usando preliminarmente l’opzione Verify della procedura di calcolo e poi comunicare all’interessato il nuovo importo della pensione, affinché possa valutare se trasformare in capitale un’ulteriore quota di pensione.

A supporto di tale attività, la circolare allega un fac-simile di comunicazione da inviare al pensionato e il relativo modulo di risposta.

Interessi, ricorsi e contenzioso

Per interessi legali e rivalutazione monetaria la circolare rinvia alle istruzioni generali già impartite con la circolare n. 96 del 6 maggio 1998.

Le sedi devono inoltre definire i ricorsi amministrativi presentati dai titolari di pensione a carico del Fondo volo in materia di calcolo della retribuzione pensionabile. È infine richiesto agli uffici legali di abbandonare i giudizi pendenti in materia, sulla base dei criteri indicati nella circolare.

Punti principali

Limite massimo dell’80% per le pensioni interamente retributive

Per i soggetti iscritti al Fondo volo di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 164/1997, con decorrenza dal 1° gennaio 2004 l’importo complessivo della pensione non può superare l’80% della retribuzione pensionabile, determinata ponderando le retribuzioni pensionabili di ciascuna quota con le rispettive percentuali di rendimento. La regola riguarda i lavoratori che, al 31 dicembre 1995, possano far valere almeno 18 anni interi di contribuzione e che abbiano la pensione interamente liquidata con il sistema retributivo.

Interpretazione autentica sull’indennità di volo

L’art. 1-quater, comma 2, della legge n. 291/2004 interpreta l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 164/1997 nel senso che, per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l’indennità di volo deve essere computata al 100% del suo ammontare. La circolare ricostruisce il quadro normativo precedente e precisa che, per le pensioni con sistema misto, tale criterio vale per le quote maturate fino al 31 dicembre 1995.

Abrogazione della liquidazione in capitale

Dal 1° gennaio 2005 è abrogato l’art. 34 della legge n. 859/1965. Di conseguenza, per i trattamenti di pensione con decorrenza da tale data non trovano più applicazione le disposizioni che prevedono la trasformazione in capitale di quote di pensione.

Ricostituzioni d’ufficio e competenze delle sedi

Per l’applicazione dell’art. 1-quater, comma 2, la Sede di Roma EUR deve ricostituire d’ufficio i trattamenti con decorrenza dal 1° febbraio 1998 al 28 febbraio 2002 e dal 1° gennaio 2004 in poi. Le sedi periferiche competenti devono invece ricostituire d’ufficio i trattamenti con decorrenza dal 1° marzo 2002 al 31 dicembre 2003. Le ricostituzioni sono subordinate alla comunicazione dei nuovi importi della retribuzione pensionabile da parte delle aziende datoriali e all’aggiornamento delle procedure informatiche per il nuovo calcolo del limite massimo dal 1° gennaio 2004.

Gestione delle variazioni di importo e della capitalizzazione residua

L’applicazione dei nuovi criteri può comportare variazioni dell’importo annuo della pensione e conguagli della quota capitalizzata. In tali casi, le sedi devono utilizzare preventivamente l’opzione Verify della procedura di calcolo e comunicare agli interessati il nuovo importo della pensione, affinché possano valutare l’eventuale ulteriore quota da trasformare in capitale. Sono allegati un fac-simile di comunicazione e il modello di risposta del pensionato.

Interessi, rivalutazione, ricorsi e contenzioso

Per interessi legali e rivalutazione monetaria si rinvia alle istruzioni generali già impartite con la circolare n. 96 del 6 maggio 1998. I ricorsi amministrativi presentati dai titolari di pensione del Fondo volo in materia di calcolo della retribuzione pensionabile devono essere definiti secondo i criteri indicati. Le sedi sono inoltre invitate a dare istruzioni agli uffici legali per l’abbandono dei giudizi in corso.

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