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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22786/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado e la condanna era stata confermata in appello per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, deduceva un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso o erroneamente negato la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, che a suo dire avrebbe dovuto essere riconosciuta in base ai presupposti del caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello, che aveva escluso la fattispecie lieve valorizzando elementi indicativi della professionalità e non occasionalità dell'attività di spaccio svolta dall'imputato. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per il reato di spaccio/detenzione illecita di stupefacenti.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La fattispecie di lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché della qualità e quantità della sostanza; va esclusa se anche uno solo degli elementi normativi denota una lesione non lieve del bene giuridico protetto.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 presuppone una valutazione complessiva e coordinata di tutti gli indici normativi rilevanti, sia relativi alla condotta sia alla sostanza stupefacente.
  • Il riconoscimento della lieve entità non può fondarsi su una lettura frammentaria degli elementi del fatto: se anche un solo indice, valutato complessivamente, esclude la minima offensività, la fattispecie attenuata non è configurabile.
  • La motivazione sul diniego della lieve entità è adeguata solo se il giudice dimostra di avere esaminato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e di avere spiegato perché alcuni di essi assumano prevalenza nel giudizio di offensività.
  • In sede di legittimità, è manifestamente infondato il ricorso che si limita a contestare la mancata applicazione dell'ipotesi lieve senza confrontarsi con la valutazione complessiva compiuta dal giudice di merito.
  • L'indicazione di elementi sintomatici di professionalità e non occasionalità dell'attività di spaccio può legittimare il diniego della lieve entità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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