Messaggio numero 25558 del 8-7-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS disciplina la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga per aziende artigiane e industriali dei settori interessati nella filiera tessile-abbigliamento-calzature del distretto di Vigevano e della provincia di Pavia, nei limiti di 15 milioni di euro. Indica destinatari, requisiti dei lavoratori, modalità di domanda, esclusioni, conguaglio, contribuzione e istruzioni operative per sedi e procedure.
CIGS in deroga per imprese del distretto di Vigevano e provincia di Pavia
Trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga per il distretto di Vigevano e la provincia di Pavia
Il documento illustra l’attuazione del D.I. n. 35817 del 14 aprile 2005, con cui è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga per imprese della filiera meccano-calzaturiera, calzaturiera, tessile, abbigliamento e accessori ubicate nel distretto industriale di Vigevano e nella provincia di Pavia. L’intervento nasce nell’ambito della crisi del settore e opera entro un limite finanziario complessivo di 15 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione.
Contesto e finalità dell’intervento
Il messaggio richiama l’accordo intervenuto l’8 febbraio 2005 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Ministro Roberto Maroni, per esaminare la situazione di crisi delle imprese della filiera tessile, abbigliamento e calzature del territorio interessato. Viene evidenziato che:
- la crisi ha pesanti ricadute occupazionali;
- molte imprese del comparto sono artigiane o industriali fino a 15 dipendenti e quindi prive di copertura ordinaria degli ammortizzatori sociali;
- si è ritenuto applicabile l’art. 1, comma 155, della legge 311/2004 per concedere integrazioni salariali straordinarie in deroga alla normativa vigente.
L’obiettivo dichiarato è sostenere l’occupazione e favorire il superamento della fase di congiuntura negativa.
Aziende destinatarie e ambito soggettivo
Sono destinatarie del trattamento:
- le imprese artigiane cui non si applica l’art. 12, commi 1 e 2, della legge 223/1991;
- le imprese industriali fino a 15 dipendenti;
- le imprese industriali della filiera indicata con più di 15 dipendenti che non possiedono i requisiti per accedere alla CIGS ordinaria o ai contratti di solidarietà.
I codici ATECO interessati sono:
- da 17.11.0 a 18.24.4;
- da 19.10.0 a 19.30.3;
- 29.54.2.
Il messaggio precisa inoltre che non è ammissibile la contestuale richiesta del trattamento straordinario e del trattamento ordinario, poiché riferiti a causali differenti.
Requisiti dei lavoratori e esclusioni
I lavoratori beneficiari devono avere una anzianità lavorativa presso l’impresa che procede alla sospensione non inferiore a 90 giorni.
Sono esclusi dal beneficio:
- i dirigenti;
- gli apprendisti;
- i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
Procedura di concessione e presentazione delle domande
Per il perfezionamento dell’iter di concessione:
- le imprese artigiane non associate all’EBAP con più di 15 dipendenti, non rientranti nell’art. 12 della legge 223/1991, e le imprese industriali fino a 15 dipendenti applicano la procedura dell’art. 5 della legge 164/1975 e successive modifiche;
- le imprese artigiane fino a 15 dipendenti iscritte svolgono la consultazione sindacale con le modalità già in vigore presso l’EBAP.
Le domande devono essere presentate dalle aziende unitamente al verbale di consultazione sindacale, compilate su:
- mod. Igi 15 Str/crisi (cod. mod. SR47);
- mod. IG CONG;
- mod. IG Str/Aut/crisi (cod. mod. SR48), necessario per consentire il pagamento diretto da parte dell’Istituto ai lavoratori beneficiari.
Per la dichiarazione delle deduzioni di cui agli artt. 11 e 12 del TUIR (DPR 917/1986 e successive modificazioni) deve essere utilizzato il modello SR26 DEDUZ.PNP.
Le domande saranno inviate alla Regione Lombardia – Direzione Formazione Professionale, Lavoro, e presentate alla Sede INPS territorialmente competente, che provvederà all’erogazione nei limiti delle risorse disponibili e previa verifica delle condizioni previste.
Poiché i pagamenti avvengono entro il limite dei 15 milioni di euro, è necessario apporre il timbro di acquisizione in sede per stabilire la priorità di accesso al trattamento.
Misura del trattamento e incompatibilità
Il documento ribadisce il principio generale secondo cui i trattamenti richiamati sono pari all’80% dell’ultima retribuzione percepita, nei limiti del massimale di legge.
L’erogazione del trattamento ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge 311/2004 è dichiarata incompatibile con ogni trattamento previdenziale e assistenziale collegato alla sospensione dell’attività lavorativa e con oneri a carico della Regione.
Monitoraggio della spesa e pagamento diretto
L’INPS deve monitorare la spesa a carico del Fondo per l’occupazione. Le imprese beneficiarie devono comunicare mensilmente alla sede INPS competente l’effettivo utilizzo dell’ammortizzatore sociale.
Se l’impresa anticipa i trattamenti dopo il decreto di concessione del Ministro dell’economia, può richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, al fine del monitoraggio mensile della spesa e del completo utilizzo delle risorse finanziarie.
Conguaglio, contributo addizionale e modalità operative DM10/2
Per il conguaglio le imprese devono:
- esporre le indennità anticipate nel quadro D del DM10/2 con il codice G802, che assume anche il significato di "conguaglio CIGS art. 1 c. 155 della legge 311/04" soggetto al contributo addizionale;
- indicare gli assegni per il nucleo familiare connessi al trattamento nel quadro D con il codice T202, anch’esso riferito al medesimo conguaglio;
- riportare nel quadro F gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione e il numero delle ore conguagliate;
- esporre nei quadri B/C il contributo addizionale del 3% o del 4,5% con il codice E402, con il medesimo significato di conguaglio CIGS;
- non indicare alcun dato nelle caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.
Durante il periodo di fruizione del trattamento, i datori di lavoro sono tenuti al versamento del solo contributo addizionale.
Dichiarazione di responsabilità dell’azienda
Le domande devono essere corredate da una dichiarazione di responsabilità dell’azienda che attesti:
- la sussistenza delle condizioni previste dall’accordo;
- l’anzianità minima lavorativa aziendale di 90 giorni per i dipendenti ammessi alla CIGS;
- l’impossibilità per l’azienda artigiana di accedere ai trattamenti di cui all’art. 12, commi 1 e 2, della legge 223/1991;
- per le imprese industriali, il rispetto del limite massimo di 15 dipendenti;
- la verifica che i lavoratori collocati in CIGS non beneficino di altre prestazioni previdenziali o assistenziali connesse alla sospensione dell’attività lavorativa e con oneri a carico di altro ente statale.
Adempimenti delle sedi, istruzioni contabili e procedura informatica
Le sedi INPS devono istruire le domande per verificare la sussistenza dei requisiti sia per le aziende destinatarie sia per i lavoratori beneficiari.
Il messaggio richiama le istruzioni contabili contenute nel punto A) del messaggio INPS.HERMES del 20 ottobre 2004 n. 0033730.
Per la procedura informatica:
- il codice di intervento da utilizzare per le concessioni di CIGS in deroga è il 699;
- occorre prestare particolare attenzione all’acquisizione del numero del decreto 35817 e della data 14.04.2005.
Copertura finanziaria
Il Ministro del lavoro garantisce la copertura finanziaria dell’intervento, entro il limite di 15 milioni di euro a valere sul Fondo per l’occupazione, ritenendo che l’accordo risponda alle esigenze occupazionali del territorio e contribuisca al superamento della crisi del settore.
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