Cassazione Civile, Ordinanza n. 26072/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su domanda di un consorzio per il pagamento del corrispettivo dei servizi resi ai consorziati, tra cui la società poi ricorrente. L'opposizione davanti al giudice di pace è stata respinta. In appello, il tribunale ha dichiarato improcedibile l'impugnazione ritenendo tardiva la costituzione dell'appellante, perché avrebbe depositato il ricorso oltre il termine di 10 giorni dalla notifica dell'appello. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione degli artt. 165, 168, 347 e 348 c.p.c., deducendo che il giudice di merito aveva erroneamente indicato al 22.3.2016 la data di notifica dell'appello, mentre dalla ricevuta telematica risultava la notifica il 29.3.2016; il secondo per omesso esame di un fatto decisivo, ossia la reale data di notifica dell'appello. Secondo la ricorrente, considerata la notifica del 29.3.2016 e l'iscrizione a ruolo dell'8.4.2016, la costituzione era tempestiva e l'appello non poteva essere dichiarato improcedibile.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, rilevando che il tribunale aveva fondato la declaratoria di improcedibilità su un presupposto fattuale errato: la data di notifica dell'appello non era il 22.3.2016, ma il 29.3.2016, come risultava dalla ricevuta di posta elettronica depositata telematicamente. Poiché l'iscrizione a ruolo era avvenuta l'8.4.2016, la costituzione in giudizio doveva ritenersi tempestiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione e la causa rinviata al Tribunale di Salerno in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Richiamato insieme agli altri articoli processuali per sostenere la tempestività della costituzione dell'appellante e contestare la declaratoria di improcedibilità.
Richiamato per le regole sulla costituzione della parte appellante e sul deposito del fascicolo.
Richiamato per il termine di costituzione dell'appellante nel giudizio di appello.
Richiamato quale norma che collega la tardiva costituzione all'improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la declaratoria di improcedibilità per tardiva costituzione presuppone un accertamento corretto della data di notificazione dell'impugnazione; un errore su tale dato fattuale vizia la decisione.
- Quando dagli atti telematici risulta una data di notifica diversa da quella assunta dal giudice di merito, la Corte può cassare la sentenza se l'errore incide sul rispetto del termine per la costituzione.
- La tempestività della costituzione dell'appellante va valutata in relazione alla effettiva data di notificazione dell'atto di appello e non sulla base di un presupposto erroneo o non verificato.
- L'omesso esame del fatto decisivo costituito dalla reale data di notifica dell'appello è censurabile in cassazione quando da esso dipende la valutazione sulla procedibilità dell'impugnazione.
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