Circolare INAIL n. 27 del 2 luglio 2007
Prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Rivalutazione dal 1° gennaio 2003. Riliquidazione delle rendite per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dispone la rivalutazione delle prestazioni economiche Inail spettanti ai medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, sulla base del decreto ministeriale del 4 gennaio 2007. Vengono fissate le nuove retribuzioni convenzionali annue dal 1° gennaio 2003 e le successive decorrenze, con effetti anche sulla liquidazione delle rendite in corso e degli assegni una tantum ai superstiti. La riliquidazione delle prestazioni già in pagamento è stata effettuata, con conguagli corrisposti nel rateo di giugno 2007, mentre restano ferme le istruzioni operative già impartite alle sedi.
Rivalutazione e riliquidazione delle prestazioni economiche per i medici colpiti da raggi X e sostanze radioattive, con decorrenza 1° gennaio 2003
Rivalutazione e riliquidazione delle prestazioni per medici esposti a raggi X e sostanze radioattive
La circolare disciplina la rivalutazione delle prestazioni economiche Inail spettanti ai medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Il provvedimento dà attuazione al decreto ministeriale del 4 gennaio 2007 e definisce le nuove retribuzioni convenzionali, con effetti sia sulle rendite in corso sia sulle prestazioni di nuova liquidazione.
Quadro normativo e presupposti dell'intervento
Il documento richiama, quale base normativa, il D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, la legge n. 251 del 10 maggio 1982, la legge n. 41 del 28 febbraio 1986, il d.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, l'art. 11, e varie circolari e deliberazioni precedenti in materia di prestazioni economiche per i medici radiologi. In particolare, la rivalutazione è disposta in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 414 del 30 ottobre 2006 e del decreto ministeriale del 4 gennaio 2007, pubblicato in G.U. n. 77 del 2 aprile 2007.
Rivalutazione dal 1° luglio 2006
L'Istituto procede, con decorrenza 1° luglio 2006, alla rivalutazione delle rendite e delle prestazioni economiche collegate sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari all'1,7 per cento. Questa rivalutazione si innesta sulla precedente determinazione delle retribuzioni convenzionali ed è richiamata come adeguamento annuale delle prestazioni.
Rideterminazione delle retribuzioni convenzionali dal 1° gennaio 2003
La circolare precisa che occorre anche rideterminare le retribuzioni convenzionali stabilite a partire dal 1° gennaio 2003, poiché nel secondo semestre 2006 si è completato l'iter di acquisizione dei dati economico-retributivi necessari. Accertato l'aumento della retribuzione dei medici radiologi ospedalieri tra il 2000 e il 2002 del 10,44 per cento, la nuova retribuzione convenzionale annua dal 1° gennaio 2003 viene fissata in euro 45.293,32, con assorbimento dell'incremento ISTAT applicato dal 1° luglio 2002. Analogamente, per il periodo tra il 2002 e il 2004 l'aumento è pari all'11,01 per cento e la nuova retribuzione convenzionale dal 1° gennaio 2005 è determinata in euro 50.280,11, assorbendo l'incremento ISTAT applicato dal 1° luglio 2004.
Importi applicabili per la liquidazione delle rendite
Le retribuzioni annue da assumere a base per la liquidazione delle rendite risultano quindi le seguenti:
- decorrenza 1° gennaio 2003: euro 45.293,32;
- decorrenza 1° luglio 2004: euro 46.425,65;
- decorrenza 1° gennaio 2005: euro 50.280,11;
- decorrenza 1° luglio 2006: euro 51.134,87. Tali importi valgono per le prestazioni in favore dei medici colpiti e dei loro superstiti.
Assegno una tantum ai superstiti
L'importo dell'assegno una tantum per i superstiti dei medici radiologi è parametrato alle retribuzioni convenzionali rivalutate nelle seguenti misure:
- un terzo della retribuzione, in presenza del coniuge e di figli aventi i requisiti;
- un quarto, in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
- un sesto, negli altri casi.
Riliquidazione delle prestazioni già in pagamento
La Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha già effettuato la riliquidazione delle rendite in corso e delle altre prestazioni economiche collegate, utilizzando le nuove retribuzioni convenzionali. La decorrenza della nuova base retributiva è il 1° gennaio 2003 sia per la prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente, delle rendite ai superstiti e dell'assegno una tantum, sia per la rivalutazione delle rendite già in godimento a tale data. I conguagli derivanti dalla riliquidazione sono stati pagati con il rateo di giugno 2007.
Comunicazioni agli interessati e adempimenti anagrafici
Gli interessati sono stati informati mediante i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc., con indicazione dell'avvenuta riliquidazione, del conguaglio spettante e della situazione delle quote integrative e delle rendite ai superstiti risultanti dagli archivi informatici. In presenza di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla sede competente i dati aggiornati inviando la dichiarazione compilata sul retro dei moduli entro 15 giorni dalla ricezione. Le sedi, ricevuta la dichiarazione, devono procedere alla scansione e all'aggiornamento dei dati secondo le procedure in uso.
Indicazioni operative finali
La circolare precisa infine che restano ferme le istruzioni operative per le unità territoriali già comunicate in precedenza, senza introdurre ulteriori modifiche procedurali.
Punti principali
Base normativa e presupposto della rivalutazione
La rivalutazione è approvata in attuazione del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 gennaio 2007, pubblicato in G.U. n. 77 del 2 aprile 2007. Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo richiamato, che comprende il D.P.R. n. 1124/1965, la legge n. 251/1982, la legge n. 41/1986, il d.lgs. n. 38/2000, nonché precedenti circolari e deliberazioni Inail in materia di rivalutazione delle prestazioni per i medici esposti a raggi X e sostanze radioattive.
Nuove retribuzioni convenzionali e decorrenze
La circolare stabilisce le retribuzioni annue da assumere a base per la liquidazione delle rendite dei medici colpiti e dei loro superstiti. Le decorrenze e gli importi sono: 1° gennaio 2003 euro 45.293,32; 1° luglio 2004 euro 46.425,65; 1° gennaio 2005 euro 50.280,11; 1° luglio 2006 euro 51.134,87. Le nuove retribuzioni risultano determinate in base agli incrementi rilevati nel periodo considerato e assorbono i precedenti adeguamenti ISTAT applicati alle rispettive date indicate.
Riliquidazione delle prestazioni in corso
La Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha già riliquidato le rendite in corso e le prestazioni economiche collegate sulla base delle nuove retribuzioni convenzionali. La riliquidazione opera sia in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente, per i superstiti e per l'assegno una tantum, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, sia per la rivalutazione delle rendite già in godimento a quella data.
Conguagli e pagamento
I conguagli derivanti dalla riliquidazione delle rendite sono stati corrisposti con il rateo di giugno 2007. La circolare precisa inoltre che restano invariate le istruzioni operative già comunicate alle unità territoriali con precedente documentazione.
Assegno una tantum ai superstiti
L'importo dell'assegno una tantum per i superstiti dei medici radiologi è rapportato alle retribuzioni convenzionali rivalutate secondo specifiche percentuali: un terzo della retribuzione in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti; un quarto nel caso di solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti; un sesto negli altri casi.
Comunicazioni agli interessati e aggiornamento anagrafico
Attraverso i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc. la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha informato gli interessati dell'avvenuta riliquidazione, del conguaglio e della situazione delle quote integrative e delle rendite ai superstiti presenti negli archivi. In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve trasmettere alla sede competente la dichiarazione compilata sul retro dei moduli entro 15 giorni dal ricevimento; le sedi devono poi procedere alla scansione e all'aggiornamento dei dati secondo le procedure vigenti.
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