Risposta n. 67 del 1/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeInteressi attivi su carte revolving emesse nei confronti di persone fisiche residenti; tassazione dei redditi di capitale per soggetti non residenti senza stabile organizzazione; imposta di bollo su estratti conto inviati via e-mail
Il quesito
Banca lussemburghese senza stabile organizzazione in Italia chiede se gli interessi pagati da persone fisiche residenti possano essere tassati in Italia al netto dei costi (in base ai principi della sentenza C-18/15 Brisal) e se siano deducibili eventuali perdite su crediti; e se gli estratti conto mensili inviati via e-mail siano soggetti all'imposta di bollo di euro 2 quando la somma supera euro 77,47
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante ritiene che, in applicazione dei principi comunitari richiamati dalla sentenza Brisal, gli interessi percepiti dalla banca non residente debbano essere determinati al netto dei costi direttamente connessi alla loro produzione (incluse perdite su crediti) e che possa applicarsi l'aliquota convenzionale ridotta (10%) prevista dalla Convenzione Italia-Lussemburgo; inoltre sostiene che gli estratti conto elettronici redatti in Lussemburgo e inviati via e-mail non siano soggetti all'imposta di bollo italiana
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia chiarisce che, secondo la normativa interna, gli interessi corrisposti da residenti a una banca non residente senza stabile organizzazione sono qualificati redditi di capitale ai sensi dell'art.44 Tuir e devono essere dichiarati tramite Modello Redditi SC; il trattamento convenzionale può applicarsi (aliquota fino al 10%) se sono verificati i requisiti di residenza e beneficiario effettivo previsti dalla Convenzione Italia-Lussemburgo; in merito alla deducibilità dei costi l'Agenzia non accoglie l'affermazione prospettata dall'istante nel concreto dell'istanza, rimandando alla normativa domestica e convenzionale; infine dispone che gli estratti conto inviati via e-mail si considerano formati nello Stato e sono soggetti all'imposta di bollo di euro 2 ai sensi dell'art.13, comma 2, della Tariffa allegata al d.P.R. n.642/1972 quando la somma supera euro 77,47
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