Prescrizioni del Garante n. 435 del 15/12/2022
Provvedimento del 15 dicembre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina il reclamo di un interessato che chiedeva la rimozione dai risultati di ricerca Google di due URL collegati a una vicenda giudiziaria risalente nel tempo. L'Autorità respinge la richiesta relativa all'articolo giornalistico, ritenendo ancora sussistente l'interesse pubblico alla notizia per la gravità dei reati, il ruolo pubblico ricoperto dall'interessato e l'insufficienza degli elementi forniti a sostegno dell'oblio. Accoglie invece la richiesta relativa alla sola immagine reperibile separatamente, perché la diffusione della fotografia, svincolata dalla notizia, non è più giustificata da esigenze informative.
Google LLC: reclamo per deindicizzazione di due URL associati al nominativo dell'interessato, uno respinto e uno accolto
Google LLC - reclamo su deindicizzazione di contenuti collegati a vicenda penale
Il Garante per la protezione dei dati personali decide sul reclamo presentato nei confronti di Google LLC relativo alla persistente reperibilità, in associazione al nominativo dell'interessato, di un articolo giornalistico del 2011 e di una fotografia collegata alla medesima vicenda. Il procedimento riguarda l'esercizio del diritto all'oblio attraverso la deindicizzazione nei motori di ricerca.
Origine del reclamo e allegazioni dell'interessato
L'interessato lamenta che, nonostante il lungo tempo trascorso dai fatti narrati nell'articolo e il venir meno di un interesse pubblico attuale, i risultati di ricerca continuino a mostrare contenuti pregiudizievoli per la sua reputazione personale e professionale. Nella successiva integrazione dell'istanza, formulata sostanzialmente come reclamo, egli richiama anche una sentenza di assoluzione del 2010 e rappresenta il danno derivante dalla perdurante associazione del proprio nome a vicende giudiziarie risalenti.
Posizione di Google LLC
Con nota del 1° settembre 2021, Google LLC rifiuta la rimozione. La società osserva che l'articolo rinvia a notizie di cronaca relative a gravi condotte di rilievo penale, per le quali non risulterebbero chiariti gli esiti di tutti i procedimenti menzionati. Richiama inoltre le linee guida sul diritto all'oblio, secondo cui la deindicizzazione di contenuti relativi a reati gravi va valutata con estrema cautela, e sottolinea il ruolo pubblico ricoperto dall'interessato all'epoca dei fatti.
Inquadramento normativo e competenza del Garante
L'Autorità richiama l'applicazione del GDPR a Google LLC in ragione del principio di stabilimento, ai sensi dell'art. 3, par. 1, e afferma la propria competenza a decidere il reclamo ai sensi dell'art. 55, par. 1, GDPR, trattandosi di un trattamento gestito dalla società anche per il territorio UE. Viene richiamato anche l'art. 168 del Codice privacy in tema di falsità nelle dichiarazioni al Garante.
Valutazione del diritto all'oblio sull'articolo giornalistico
Nel valutare la richiesta di deindicizzazione dell'URL relativo all'articolo, il Garante considera:
- il decorso del tempo;
- la gravità dei reati descritti;
- il contenuto dell'articolo, riferito a un quadro giudiziario con condanne a pene detentive e accessorie;
- la limitatezza della documentazione prodotta dall'interessato;
- l'assenza di ulteriori elementi idonei a ricostruire in modo aggiornato la vicenda processuale;
- il ruolo e le cariche pubbliche a suo tempo ricoperte dall'interessato.
L'Autorità osserva che la sentenza di assoluzione prodotta riguarda solo una specifica contestazione e non è sufficiente a contrastare il quadro complessivo emergente dall'articolo e dagli atti. Per tale ragione, il reclamo è ritenuto infondato con riferimento a questo URL.
Valutazione della sola immagine associata al nominativo
Diversamente, il Garante ritiene fondata la richiesta relativa all'URL che restituisce la sola fotografia dell'interessato. La pubblicazione dell'immagine, svincolata dalla notizia giornalistica, non risulta più sorretta da un'esigenza informativa né emergono ragioni di interesse pubblico che giustifichino la persistenza della sua diffusione nei risultati di ricerca a distanza di molto tempo.
Dispositivo e adempimenti
L'Autorità, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), GDPR:
- dichiara infondato il reclamo per la rimozione dell'URL dell'articolo;
- dichiara fondato il reclamo per la rimozione dell'URL della fotografia e ingiunge a Google LLC, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di disporne la rimozione dai risultati di ricerca associati al nominativo dell'interessato entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento;
- dispone l'annotazione nel registro interno dell'Autorità ai sensi dell'art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, precisando che tale annotazione non ha valore di precedente ai fini dell'art. 83, par. 2, lett. c), GDPR in futuri procedimenti contro il medesimo titolare.
Ai sensi dell'art. 157 del Codice privacy, Google LLC è inoltre invitata a comunicare entro trenta giorni le iniziative adottate per dare attuazione al provvedimento, con avviso che l'eventuale mancato riscontro è sanzionabile ai sensi dell'art. 166 del Codice. Il provvedimento indica infine la possibilità di opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e richieste dell'interessato
Il procedimento nasce da un'istanza poi sostanzialmente qualificata come reclamo, con cui l'interessato lamenta la persistente reperibilità su Google di un articolo del 2011 e della relativa fotografia, entrambi associati al suo nominativo. L'interessato invoca il decorso di oltre quindici anni dai fatti, il venir meno dell'interesse pubblico e il pregiudizio alla propria vita personale e professionale, producendo una sentenza di assoluzione del 2010.
Riscontro di Google e difese del titolare
Google LLC si oppone alla rimozione. Sostiene che l'articolo riguarda informazioni di cronaca relative a gravi condotte penalmente rilevanti, che non risultano chiariti gli esiti di tutti i procedimenti menzionati e che, secondo le linee guida sul diritto all'oblio, la deindicizzazione di notizie su reati gravi va valutata con particolare cautela. Evidenzia inoltre il ruolo pubblico dell'interessato all'epoca dei fatti.
Valutazioni del Garante sul diritto all'oblio
L'Autorità richiama il principio di stabilimento ex art. 3, par. 1, GDPR e la propria competenza ex art. 55, par. 1, GDPR. Nel merito, applica i criteri elaborati dalle linee guida WP29 e dalle linee guida EDPB n. 5/2019, considerando il decorso del tempo, la gravità dei reati, il contenuto dell'articolo e il ruolo pubblico dell'interessato. Rileva che l'interessato non ha fornito elementi sufficienti per un quadro aggiornato e puntuale della vicenda processuale.
Esito differenziato sui due URL
Il reclamo è dichiarato infondato con riferimento all'URL dell'articolo giornalistico, perché l'interesse pubblico alla conoscibilità della notizia è ritenuto ancora attuale. È invece dichiarato fondato con riferimento all'URL che restituisce la sola immagine dell'interessato, poiché la fotografia, decontestualizzata e priva di autonoma giustificazione informativa, non presenta più un interesse pubblico attuale alla diffusione nei risultati di ricerca associati al nome.
Provvedimenti e adempimenti imposti a Google
Ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, il Garante ingiunge a Google LLC di rimuovere il secondo URL dai risultati di ricerca associati al nominativo dell'interessato entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento. Dispone inoltre l'annotazione nel registro interno dell'Autorità ai sensi dell'art. 17 del regolamento n. 1/2019, precisando però che tale annotazione non vale come precedente ai fini dell'art. 83, par. 2, lett. c), GDPR in futuri procedimenti contro lo stesso titolare. Viene richiesto a Google di comunicare entro trenta giorni le iniziative adottate, con avviso della sanzione ex art. 166 Codice in caso di mancato riscontro.
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