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Interpello

Risposta n. 281 del 27/08/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istante ritiene che: 1) il deposito dell'asseverazione sia un adempimento formale e possa essere effettuato successivamente purché le altre condizioni siano soddisfatte; 2) le pertinenze autonomamente accatastate debbano essere considerate singolarmente con limiti di spesa cumulabili con l'abitazione; 3) la cessione del credito sia possibile anche per i contribuenti in regime forfetario.

Art. 16, comma 1-septies d.l. 4/6/2013 n.63 - asseverazione non depositata contestualmente al titolo abilitativo per unità immobiliari ricostruite in zona sismica 2; contribuente in regime forfetario

Il quesito

1) Si può fruire della detrazione sismabonus (comma 1-septies) se l'asseverazione non è stata depositata insieme alla richiesta del permesso di costruire? 2) Nel calcolo del limite di spesa agevolabile, le pertinenze vanno considerate separatamente o unitariamente all'abitazione? 3) Un contribuente in regime forfetario può cedere il credito corrispondente alla detrazione all'impresa o a terzi?

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia conferma che il sismabonus richiede l'asseverazione prevista dal DM 58/2017 e il suo deposito presso lo sportello unico, ma, in linea con la risoluzione n. 38/E (e la circolare 19/E), ammette che per procedure autorizzatorie iniziate dopo il 1°/1/2017 e, se applicabile, prima del 1°/5/2019, l'asseverazione possa non essere stata presentata contestualmente al titolo purché l'impresa la presenti e la consegni all'acquirente entro la stipula del rogito; in mancanza di tale presentazione entro il rogito non è consentita la detrazione. Il limite massimo di spesa di 96.000 euro va calcolato sul prezzo unitario risultante dall'atto, considerato unitariamente per immobile principale e pertinenza anche se accatastati separatamente. Infine, la cessione del credito è consentita a tutti i soggetti beneficiari (compresi i forfetari) secondo le modalità previste dal provvedimento del 31/7/2019, fermo il divieto generale di cessione a banche/intermediari salvo specifiche disposizioni (es. disposizioni superbonus per il periodo 2020-2021).

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