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Messaggio

Messaggio numero 16291 del 11-10-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento fornisce criteri per distinguere i produttori di terzo e quarto gruppo, con focus sui produttori occasionali, ai fini dell’obbligo assicurativo e dell’inquadramento previdenziale. Precisa che conta l’attività effettivamente svolta, richiama i requisiti di abitualità e prevalenza per la gestione commercianti, indica elementi utili a qualificare l’occasionalità e disciplina la riduzione delle sanzioni civili per i periodi anteriori alla pubblicazione del messaggio, nei limiti previsti dall’art. 116 della legge 388/2000.

Chiarimenti sull’inquadramento previdenziale dei produttori occasionali di assicurazione

Chiarimenti sull’inquadramento previdenziale dei produttori occasionali di assicurazione

Il documento interviene per fornire parametri operativi alle sedi in merito al corretto inquadramento previdenziale dei "produttori di terzo e quarto gruppo", con specifico riguardo alla figura dei produttori occasionali. Il chiarimento si basa sul richiamo alla circolare n. 78 del 23 giugno 2010 e ribadisce i criteri già delineati dall’Istituto.

Quadro di riferimento e principio generale

Viene riaffermato che le definizioni di produttori di terzo e quarto gruppo, già previste dal contratto collettivo del 25 maggio 1939, restano ferme ai fini dell’obbligo assicurativo previsto dall’art. 44 del D.L. 269/2003. Ai fini previdenziali, rileva esclusivamente lo svolgimento dell’attività, mentre non assumono rilievo le modalità di instaurazione del rapporto con l’impresa assicurativa anziché con l’agente o il subagente.

Criteri per l’inquadramento previdenziale

Il documento richiama le indicazioni fornite con le circolari 12/04 e 78/10 in tema di attività svolta con i requisiti di abitualità e prevalenza, requisiti che determinano l’iscrizione alla gestione commercianti e che devono essere accertati caso per caso.

In questo contesto, viene precisato che:

  • un elemento significativo per qualificare il produttore occasionale è l’assenza della lettera di autorizzazione;
  • la diversa struttura organizzativa della compagnia di assicurazioni non incide sull’obbligo assicurativo;
  • ciò che conta è l’attività lavorativa autonoma prestata dal singolo in favore della società madre;
  • non sono rilevanti, ai fini previdenziali, la presenza o meno della cosiddetta piazza in cui i produttori operano;
  • non rilevano neppure i limiti eventualmente previsti nella lettera di autorizzazione sul potere di concludere i contratti di assicurazione.

Interpretazione della nozione di produttori di agenzie di assicurazioni

L’espressione contenuta nel contratto collettivo del 1939, "produttori di agenzie di assicurazioni", viene interpretata in senso lato. Essa si riferisce a tutti coloro che, comunque denominati, svolgono attività di intermediazione nella stipula di contratti di assicurazione per conto di un’agenzia o di un’impresa di assicurazione.

Elementi per riconoscere la qualifica di occasionale

Il documento richiama l’art. 7 del contratto del 1939, che riconosce per i produttori occasionali l’impossibilità di una qualsiasi regolamentazione e prevede provvigioni comunque inferiori rispetto a quelle dei produttori liberi.

Ne deriva che:

  • se è dimostrato che l’intermediario assicurativo percepisce compensi inferiori rispetto alla generalità dei produttori, come disciplinati dalla contrattazione collettiva o da altre fonti aventi valenza generale, deve essere riconosciuta la qualifica di occasionale;
  • in mancanza di tali informazioni, occorre una valutazione complessiva della situazione dell’intermediario, delle modalità di svolgimento dell’attività e della percezione delle provvigioni, al fine di verificare l’effettiva occasionalità.

Regime delle sanzioni civili per i contributi omessi o tardivi

In considerazione dei contrasti giurisprudenziali intervenuti nel tempo, viene ipotizzata la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 116, comma 15, lettera a), della legge 388/00, che consente la riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi.

Tale riduzione:

  • non si applica alle fattispecie già definite, cioè coperte da giudicato;
  • non si applica ai casi in cui sia stato effettuato un pagamento senza riserva di ripetizione;
  • si applica, su richiesta dell’interessato, ai periodi contributivi la cui scadenza di versamento sia anteriore alla data di pubblicazione del messaggio.

Per i periodi successivi alla pubblicazione, le sanzioni devono essere calcolate secondo i criteri ordinari previsti dall’art. 116, comma 8, della legge n. 388/00.

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