Cassazione Penale, Sentenza n. 35337/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza dell'8 marzo 2024 con cui la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, per avere omesso il deposito, con l'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il difensore ha sostenuto che l'indicazione dell'indirizzo PEC nell'atto di appello e la ricezione della notifica a quell'indirizzo dimostrerebbero il raggiungimento dello scopo dell'elezione di domicilio e che, pertanto, l'omissione non avrebbe dovuto comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato il principio secondo cui l'elezione di domicilio è un atto personale e a forma vincolata dell'imputato, non surrogabile dalla mera indicazione del difensore nell'atto di impugnazione; ha affermato che l'art. 581, comma 1-ter (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022) richiede il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio contestualmente all'atto di impugnazione, anche se il domicilio fosse già stato dichiarato in precedenza. Ha inoltre ritenuto che la norma persegua finalità legittime di certezza delle notificazioni e non violi in modo sostanziale il diritto di accesso al giudizio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La dichiarazione o elezione di domicilio deve essere depositata con l'atto d'impugnazione a pena di inammissibilità; si tratta di un requisito formale e personale dell'imputato non surrogabile dalla dichiarazione del difensore
In rilievo nel motivo di ricorso, ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa alla presunta violazione di questa norma
Norma sostanziale relativa al reato per cui l'imputato era stato condannato nel giudizio di merito
Richiamato per collegare l'obbligo di dichiarazione/eleggere domicilio alle regole di notifica della citazione a giudizio: la notificazione trova esecuzione esclusiva nel domicilio dichiarato/eletto
La novella normativa ha modificato la durata e la portata della dichiarazione/eleggere domicilio, escludendo che precedenti dichiarazioni esonerino dal deposito con ciascun atto di impugnazione
d.lgs. n. 150 del 2022, art. 33, comma 1, lettera d
Ha introdotto l'art. 581, comma 1-ter; finalità di maggior certezza nei procedimenti di impugnazione in tema di notificazioni
Stabilisce l'onere delle spese e la sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) a carico della parte la cui impugnazione è dichiarata inammissibile, salvo che non sussista l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Corte EDU, Succi e altri c. Italia, 28/10/2021
Richiamata per escludere che l'onere normativo costituisca una lesione del diritto di accesso al giudizio (art. 6 CEDU) nella sua sostanza
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Citata in relazione alla valutazione della colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere la colpa del ricorrente e quindi ha applicato le sanzioni
Massime di principio
- L'elezione o dichiarazione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è un atto personale e formale dell'imputato: deve essere depositata con l'atto di impugnazione e non può essere sostituita dall'indicazione del difensore nell'atto
- Una precedente dichiarazione/eleggere domicilio resa in fasi anteriori del procedimento non esonera dall'obbligo di depositare una nuova dichiarazione contestualmente all'appello, dopo le modifiche normative del 2022
- La mera ricezione di notifiche all'indirizzo PEC indicato dal difensore non cura l'omissione del deposito della dichiarazione personale dell'imputato e non impedisce l'inammissibilità dell'impugnazione
- La norma ha finalità di certezza e regolarità delle notificazioni nelle impugnazioni e, secondo la giurisprudenza, non configura una violazione inaccettabile del diritto a un giusto processo
- In caso di inammissibilità per omessa dichiarazione/eleggere domicilio sono normalmente irrogate spese e sanzioni (versamento alla Cassa delle ammende) salvo dimostrazione concreta dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
- Per evitare inammissibilità, il difensore deve assicurarsi che la dichiarazione di domicilio sia stata resa dall'imputato e depositata con l'atto di impugnazione; in mancanza, valutare se produrre immediatamente documentazione sostanziale o istanze che il giudice possa considerare rilevanti per escludere la colpa
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