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Sentenza

Sentenza n. 1306/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, dell’11 giugno 2024, n. 682, che aveva riconosciuto alle docenti il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati in motivazione, nei limiti della prescrizione quinquennale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti, docenti a tempo determinato, hanno proposto ricorso per ottemperanza chiedendo di ordinare al Ministero di mettere a loro disposizione la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024 per una ricorrente e 2017/2018-2023/2024 per l’altra, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, dell’11 giugno 2024, n. 682, notificata al Ministero il 7 agosto 2024 e passata in giudicato. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che il 4 dicembre 2025 Sogei aveva accreditato nel borsellino elettronico gli importi riconosciuti dalla sentenza. Le ricorrenti hanno confermato l’avvenuto adempimento e chiesto la rifusione delle spese per soccombenza virtuale. Il TAR ha inoltre rilevato che le richieste di ottemperanza eccedevano in parte il contenuto della sentenza: per una ricorrente il giudicato riguardava gli anni scolastici 2019/2022 e per l’altra 2017/2022; per quest’ultima era espressamente escluso il beneficio per il 2021/2022, non avendo prestato servizio con incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, essendo stato integralmente accreditato in corso di causa il beneficio riconosciuto dal giudice del lavoro. Ha posto le spese a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, poiché il tardivo adempimento confermava la fondatezza della pretesa azionata; ha tuttavia compensato metà delle spese, considerando sia il comportamento collaborativo del Ministero, che aveva adempiuto poco dopo la notifica del ricorso, sia la serialità e standardizzazione dei ricorsi, sia l’ampliamento delle annualità richieste oltre quelle riconosciute dal giudicato. Ha quindi condannato il Ministero a pagare € 300,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, nonché il contributo unificato ove effettivamente corrisposto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    In ragione di quanto sopra, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

    Quando l’amministrazione soddisfa in corso di giudizio la pretesa azionata, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    Analogamente alla fattispecie disciplinata dalla citata disposizione, anche nel caso in esame la situazione sostanziale e processuale dei ricorrenti assistiti dai medesimi difensori è identica, così come le questioni trattate, il che giustifica la liquidazione del compenso qui disposta, e stabilita nel dispositivo.

    Nel liquidare le spese può rilevare la serialità di controversie sostanzialmente e processualmente identiche, assistite dai medesimi difensori, con conseguente adeguamento del compenso all’impegno professionale richiesto in ciascun ricorso.

Massime di principio

  • L’adempimento dell’amministrazione intervenuto nel corso del giudizio di ottemperanza e idoneo a soddisfare la pretesa azionata comporta la cessazione della materia del contendere.
  • Ai fini della regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale, l’adempimento tardivo può confermare la fondatezza della pretesa, mentre il comportamento collaborativo e l’eventuale ampliamento della domanda oltre il contenuto del titolo esecutivo possono giustificare una compensazione parziale.
  • Nella liquidazione delle spese per controversie seriali, il carattere standardizzato dell’attività e l’identità sostanziale e processuale delle questioni possono giustificare un compenso proporzionato all’impegno professionale concretamente richiesto per ciascun giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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