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Legge

L.R. Calabria 51/2002

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003

Normativa regionaleL.R. Calabria 51/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale autorizza la Giunta calabrese all’esercizio provvisorio del bilancio 2003 fino all’approvazione del bilancio e comunque non oltre il 31 marzo 2003, con limiti di spesa fissati. Stabilisce inoltre regole transitorie per remunerazione e volumi delle prestazioni sanitarie nel 2003, disciplina negoziazioni e accreditamento di strutture sanitarie, pone a carico del SSR i servizi di elisoccorso di Cosenza e Locri fino al 31 dicembre 2003 e concede un contributo ad AMACO S.p.A. per la nuova sede. Norma oggi abrogata.

Esercizio provvisorio del bilancio 2003 e misure sanitarie e finanziarie connesse

Esercizio provvisorio del bilancio 2003 e misure settoriali della Regione Calabria

La legge regionale disciplina, per la Regione Calabria, l’esercizio provvisorio del bilancio 2003 e introduce alcune misure specifiche in materia sanitaria e di contributi a favore di un’azienda di trasporto locale. Si tratta di una disciplina temporalmente limitata al 2003, oggi non più applicabile perché la legge è stata espressamente abrogata.

Esercizio provvisorio del bilancio

La Giunta regionale è stata autorizzata a gestire provvisoriamente il bilancio 2003:

  • fino all’approvazione del bilancio di previsione 2003;
  • e comunque non oltre il 31 marzo 2003.

Nel periodo di esercizio provvisorio la spesa poteva essere impegnata entro il limite di tre dodicesimi dei singoli stanziamenti delle UPB del bilancio 2003 in corso di esame. Era inoltre consentito, nei limiti della maggiore spesa necessaria, utilizzare gli stanziamenti destinati:

  • alle spese obbligatorie;
  • ai capitoli 2222107 e 2233202, ricadenti rispettivamente nelle UPB 2.3.01.02 e 3.2.04.05;
  • alle UPB relative all’attuazione del Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Calabria.

Disciplina sanitaria per il 2003

Per contenere la spesa sanitaria e migliorare i livelli di assistenza nel 2003, la legge ha previsto che:

  • le prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale fossero remunerate secondo i tariffari nazionali vigenti, con riduzione del 12% per le prestazioni ospedaliere;
  • restasse ferma la disciplina richiamata dalla legge regionale n. 29/2002;
  • i volumi massimi delle prestazioni non potessero superare quelli dell’anno 2001, già riconosciuti, ridotti del 20%, salvo le alte specialità e le attività a valenza speciale definite dalla Giunta regionale;
  • la remunerazione complessiva delle prestazioni non potesse comunque superare i limiti massimi di spesa fissati da apposita deliberazione della Giunta.

Rapporti con le strutture sanitarie e accreditamento

Per tutelare anziani non autosufficienti, disabili e per ridurre i costi dei ricoveri, le Aziende Sanitarie erano chiamate a dare priorità agli accordi di programma con le RSA presenti sul territorio, tenendo conto del numero dei posti letto accreditati.

La legge prevedeva anche una fase transitoria, eccezionale e irripetibile per i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie già autorizzati e già operanti con oneri a carico delle Aziende Sanitarie regionali: tali soggetti potevano accedere alla negoziazione con le Aziende Sanitarie territorialmente competenti per continuare a fornire prestazioni a carico del SSR, per un massimo di sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

Entro lo stesso termine, la Regione doveva definire le procedure relative alle istanze di accreditamento presentate:

  • dai soggetti già autorizzati;
  • oppure da coloro che avevano presentato domanda di autorizzazione e accreditamento entro il 30 novembre 2002.

Elisoccorso di Cosenza e di Locri

Fino al 31 dicembre 2003 gli oneri di gestione del servizio di elisoccorso di Cosenza erano posti a carico dell’Azienda Sanitaria locale territorialmente competente, che doveva assicurare la continuità del servizio secondo le modalità e condizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge. La medesima disciplina era prevista per il servizio di elisoccorso della base di Locri.

La Regione doveva tenere conto di tali spese nel riparto del Fondo Sanitario Regionale.

Contributo ad AMACO S.p.A. di Cosenza

La Giunta regionale era autorizzata a concedere ad AMACO S.p.A. di Cosenza un contributo di 2 milioni di euro per la costruzione della nuova sede degli uffici, delle officine e degli impianti di servizio dell’azienda.

La copertura finanziaria era posta a carico delle risorse disponibili nell’UPB 2.3.01.02, capitolo 2222205, del bilancio 2003.

Obsolescenza dell’atto

La legge è oggi priva di utilità pratica: disciplina un esercizio provvisorio relativo al bilancio 2003 e interventi con termini conclusi da tempo, ed è inoltre espressamente abrogata.

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