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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47033/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.7 cod. pen. per essersi impossessato durante la messa di una cassetta per le offerte contenente circa 150 euro. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione dell'art. 133 cod. pen., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente affermato la concessione delle attenuanti generiche quando il primo giudice aveva riconosciuto solo l'attenuante di cui all'art. 62, n.4 cod. pen., e che quindi le sue difficili condizioni personali ed economiche non fossero state correttamente valutate. Ha inoltre depositato motivi nuovi relativamente al difetto della condizione di procedibilità: a seguito della modifica dell'art. 624 comma 3 cod. pen. (d.lgs. n.150/2022) il reato sarebbe divenuto perseguibile a querela, e la querela in atti non proverrebbe manifestare la volontà punitiva della persona offesa.

La decisione

Il ricorso di cassazione è stato rigettato. La Corte ha rilevato che l'erroneo richiamo alle attenuanti generiche non inficia la decisione perché il convincimento dei giudici poggia su più ragioni alternative e autonome (plurimi precedenti penali, gravita' del fatto per essersi consumato in luogo di culto e riguardante le offerte dei fedeli, capacità a delinquere). La pena applicata (6 mesi di reclusione e 200 euro di multa) è risultata prossima al minimo edittale e adeguatamente motivata con riferimento agli indicatori dell'art. 133 cod. pen. Sulla presunta improcedibilità, la Corte ha ritenuto valida la querela orale contenuta in un "verbale di ricezione di querela orale" in cui la persona offesa ha dichiarato di proporre "denuncia", cosicchè la volontà di perseguire l'autore del reato risultava desumibile e la condizione di procedibilità era soddisfatta. Condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Disciplina la punibilità per il concorso di persone nel reato; applicata per il concorso tra imputati.

  • Codice penale, art. 624

    Configura il delitto di furto; nel caso concreto riferito al comportamento di impossessamento della cassetta delle offerte.

  • Codice penale, art. 625 n. 7

    Aggravante per furti commessi in luoghi di culto o riguardanti determinate categorie di beni; valorizzata in senso aggravante dalla valutazione dei giudici di merito.

  • Codice penale, art. 62 n. 4

    Attenuante riferita alle condizioni personali (es. stato di bisogno o condizioni personali rilevanti); riconosciuta dal primo giudice e valutata nella determinazione della pena.

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena (indicatori oggettivi e soggettivi); i giudici hanno richiamato tali indicatori per giustificare lo scostamento modesto dal minimo edittale.

  • Decreto legislativo n. 150/2022 (modifica art. 624 c.p.)

    Ha introdotto la procedibilità a querela per il reato in capo al comma 3 di art. 624; la questione è stata sollevata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto valida la querela orale già presente negli atti.

Massime di principio

  • Un errore di motivazione limitato al riferimento ad una sola delle ragioni che sorreggono la decisione non invalida la sentenza se esistono altre ragioni autonome e sufficienti a giustificarla.
  • Quando la pena inflitta si discosta soltanto di poco dal minimo edittale, l'obbligo di una motivazione 'rafforzata' è meno stringente: il giudice deve comunque indicare ragioni concrete, ma margini ridotti di scostamento richiedono spiegazioni meno estese.
  • I criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (indicatori oggettivi e soggettivi) sono fondamentali per giustificare la determinazione della pena; elementi come precedenti penali, luogo del fatto (es. luogo di culto) e tipo di bene sottratto hanno rilievo aumentato.
  • Ai fini della validità della querela orale resa alla polizia giudiziaria, la qualificazione dell'atto come "verbale di ricezione di querela orale" e la registrazione della volontà della persona offesa (anche con termini come "denuncia") possono essere sufficienti a desumere la volontà di perseguire l'autore del reato, in applicazione del principio del favor querelae.
  • Se la legge cambia la procedibilità di un reato (da d'ufficio a perseguibile a querela), è cruciale verificare il momento e la forma della querela: la mancanza o l'ambiguità della domanda di punizione può essere rilevante, ma gli atti formali e la qualificazione dell'atto da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria possono sanare possibili incertezze.

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