DECRETO 20 febbraio 2014, n. 57
Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento che disciplina l'utilizzo del "rating di legalità" attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alle imprese con sede in Italia, fatturato ≥2 mln e iscritte al registro da ≥2 anni. Prevede che le pubbliche amministrazioni valorizzino il rating nei finanziamenti (preferenza, punteggio, riserva) e che le banche lo considerino nell'accesso al credito per tempi, costi e condizioni; include obblighi di monitoraggio, comunicazione alla Banca d'Italia e pubblicazione di dati aggregati. Entra in vigore dopo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Regolamento sull'utilizzo del rating di legalità delle imprese per finanziamenti pubblici e accesso al credito
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