L.R. Abruzzo 20/2017
Riconoscimento di Penne "Citta' degli arazzi".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo riconosce a Penne la qualifica di "Città degli arazzi" per valorizzare la tecnica del basso liccio nella tessitura degli arazzi e promuovere iniziative formative, didattiche e divulgative sul patrimonio locale. Non prevede oneri per il bilancio regionale ed è in vigore dal 20 aprile 2017.
Riconoscimento di Penne come "Città degli arazzi"
Riconoscimento di Penne come "Città degli arazzi"
La legge della Regione Abruzzo attribuisce al Comune di Penne la qualifica di "Città degli arazzi" per valorizzare una tradizione tessile di rilievo storico e internazionale legata alla tecnica del basso liccio. Il provvedimento ha finalità promozionali, culturali e didattiche, senza istituire contributi o altri oneri finanziari.
Finalità e valorizzazione della tradizione tessile
La Regione si propone di valorizzare la tecnica del basso liccio nella tessitura degli arazzi, sviluppatasi nel tempo nel territorio comunale di Penne. Il riconoscimento è collegato alla rilevanza storica della produzione locale di arazzi e alla sua valenza anche in ambito internazionale.
Riconoscimento formale del titolo
Per le finalità indicate, Penne viene formalmente riconosciuta come "Città degli arazzi". Il titolo ha natura essenzialmente identitaria e promozionale, volto a sottolineare la specificità del patrimonio artistico e artigianale del territorio.
Obiettivi perseguiti
Il riconoscimento mira a tre principali obiettivi:
- diffondere la conoscenza della tecnica di arazzeria del basso liccio come peculiarità del territorio di Penne;
- promuovere iniziative formative e didattiche sulla tecnica del basso liccio, in collaborazione con la Riserva regionale "Lago di Penne" e la Fondazione Penne Musei e Archivi (MUSAP);
- valorizzare e documentare il patrimonio degli arazzi di Penne anche mediante eventi divulgativi e conoscitivi.
Regime finanziario ed entrata in vigore
La legge dichiara espressamente di non comportare oneri a carico del bilancio regionale. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica, quindi dal 20 aprile 2017.
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