L.R. Abruzzo 27/2017
Disposizioni in materia di tutela dei livelli occupazionali nel territorio regionale e ulteriori disposizioni urgenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo disciplina l’inserimento della clausola sociale negli appalti e concessioni di lavori e servizi banditi dalla Regione e, in casi specifici, dagli enti locali. Prevede l’assorbimento del personale e il rispetto dei trattamenti contrattuali, oltre a proroghe/modifiche di termini in altre leggi regionali. Nessuna scadenza generale: le modifiche puntuali incidono sui termini indicati nelle norme richiamate.
Tutela dei livelli occupazionali e clausola sociale negli appalti regionali abruzzesi
Tutela dei livelli occupazionali e clausola sociale negli appalti regionali abruzzesi
La legge della Regione Abruzzo promuove la protezione sociale legata al lavoro e introduce una disciplina sulla clausola sociale negli affidamenti di lavori e servizi. Contiene inoltre alcune modifiche puntuali ad altre leggi regionali, con effetti su termini e fasi di attuazione di specifici interventi.
Finalità e principi ispiratori
La Regione Abruzzo afferma di operare nel rispetto dei principi dell’Unione europea e dei principi costituzionali in materia di lavoro, dignità sociale, e libertà dell’iniziativa economica. La finalità generale è sostenere politiche di protezione sociale connesse al mondo del lavoro e favorire la stabilità occupazionale.
Ambito di applicazione
Le disposizioni si applicano alle procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori e servizi indette da:
- Regione Abruzzo;
- enti regionali dipendenti, economici e non;
- consorzi a partecipazione regionale;
- agenzie e aziende regionali;
- società controllate dalla Regione.
La disciplina si applica anche alle procedure indette da enti locali o da società da essi controllate quando:
- utilizzano fondi regionali o europei;
- attuano deleghe della Regione.
Clausola sociale per la tutela dell’occupazione
Nei bandi, avvisi e condizioni contrattuali relativi a concessioni e appalti di lavori e servizi, i soggetti sopra indicati devono inserire clausole espresse che obblighino l’aggiudicatario subentrante ad altra impresa o società a:
- assorbire il personale già adibito al lavoro o servizio oggetto dell’affidamento, presente in organico al momento della pubblicazione del bando o avviso;
- mantenere i diritti acquisiti derivanti da contratti nazionali, regionali e territoriali, compresi qualifiche, inquadramenti e anzianità di servizio;
- applicare i contratti collettivi nazionali di settore, di sistema, individuali e di secondo livello sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, salvo successiva nuova contrattazione tra le parti sociali.
L’applicazione di tali previsioni deve avvenire nel rispetto dell’articolo 41 della Costituzione, compatibilmente con la gestione efficiente dei lavori e servizi e con la libera organizzazione dell’impresa subentrante, restando ferme eventuali condizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.
Modifica alla disciplina del Piano distrettuale sociale
La legge modifica una disposizione della L.R. 4/2017 relativa alla “Fase E - Approvazione” del percorso di individuazione della nuova zonizzazione distrettuale. In luogo del precedente termine di 150 giorni, è previsto che l’adempimento avvenga entro il 30 settembre 2017.
Per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017, gli Ambiti Distrettuali Sociali individuati dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 70/3 del 9 agosto 2016 devono garantire i servizi previsti dal nuovo Piano distrettuale sociale, oppure i servizi già in corso, subentrando se necessario nella titolarità delle posizioni gestionali e dei rapporti giuridici non ancora conclusi, secondo i principi di successione delle persone giuridiche. La copertura della spesa avviene secondo i criteri e le modalità della deliberazione del Consiglio regionale n. 70/4 del 9 agosto 2016.
Proroga di termine in materia di altra legge regionale
La legge sostituisce nella L.R. 23/2016 il termine di “quarantotto mesi” con quello di “sessanta mesi”, prorogando quindi il periodo previsto dalla norma richiamata.
Aspetti finanziari e decorrenza
La legge dichiara di non comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore: il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT, quindi dal 6 maggio 2017.
Attualità dell’atto
L’atto contiene una disciplina ancora leggibile e applicabile sul piano generale, ma alcune sue previsioni sono strettamente collegate a termini già conclusi (in particolare le modifiche con scadenze al 2017 e la proroga di termini specifici). Per tali parti la concreta utilità operativa è oggi limitata.
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