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Regolamento

R.R. Puglia 9/2019

Regolamento in materia di riconoscimento, conduzione, promozione e tutela dell’Attività Fisica Adattata (AFA) e standard organizzativi delle “Palestre Etiche”, in attuazione della Legge Regionale 18 maggio 2017, n. 14 e della Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 40 art. 53

Normativa regionaleR.R. Puglia 9/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in Puglia l’accesso, l’erogazione e la valutazione dell’Attività Fisica Adattata (AFA), attuando le leggi regionali n. 14/2017 e n. 40/2016. Definisce l’AFA, ne delimita gli ambiti e prevede programmi svolti in strutture riconosciute, con contributi a carico degli utenti. Non risultano termini di efficacia temporale limitata.

Disciplina dell’Attività Fisica Adattata e delle Palestre Etiche in Puglia

Disciplina dell’Attività Fisica Adattata e delle Palestre Etiche

Il regolamento regionale pugliese disciplina il riconoscimento, la conduzione, la promozione e la tutela dell’Attività Fisica Adattata (AFA), nonché gli standard organizzativi delle cosiddette “Palestre Etiche”. L’intervento attua la normativa regionale previgente e mira a strutturare una rete di impianti e soggetti accreditati capaci di offrire programmi di attività motoria appropriati a favore di persone con specifici bisogni di salute o inclusione.

Finalità e quadro di attuazione

La disciplina si inserisce nel quadro della normativa regionale sullo sport per tutti e dà attuazione:

  • alla L.R. 18 maggio 2017, n. 14, in materia di riconoscimento, svolgimento, promozione e tutela dell’AFA;
  • alla L.R. 30 dicembre 2016, n. 40, art. 53, sulla prescrizione dell’attività fisica adattata.

La finalità dichiarata è attivare una rete di palestre e centri sportivi riconosciuti dalle istituzioni pubbliche, in grado di svolgere programmi anche prescrivibili di attività fisica per soggetti che necessitano di esercizio fisico appropriato al mantenimento e al miglioramento del benessere.

Definizione di AFA e destinatari

Per attività fisica adattata si intende ogni attività fisica o sportiva praticabile da persone limitate nelle capacità fisiche e/o mentali o affette da alterazioni delle grandi funzioni. La nozione comprende anche:

  • soggetti con bisogni educativi speciali;
  • persone con patologie croniche non trasmissibili in condizioni cliniche stabili;
  • persone con disabilità, anziane o comunque destinatarie di percorsi di prevenzione, ri-adattamento, ri-funzionalizzazione, post-riabilitazione, rieducazione ed educazione motoria.

Il regolamento richiama anche la funzione dell’AFA nel ridurre iniquità e svantaggi socioculturali, mediante azioni di inclusione sociale, interculturale, interetnica e interreligiosa.

Ambiti di svolgimento e modalità di accesso

L’AFA è svolta negli abituali ambiti della comunità sociale, in forma individuale o di gruppo. Può essere praticata in luoghi destinati a educazione, socializzazione e fitness, nonché in piscine, palestre e altri impianti idonei, sotto la supervisione di personale specializzato secondo quanto previsto dal regolamento.

I percorsi di AFA non rientrano nei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Regionale. L’accesso avviene presso programmi promossi e organizzati da amministrazioni locali, enti, associazioni e altri soggetti pubblici o privati, previo pagamento di contributi, corrispettivi o quote associative.

Presa in carico dell’utente e responsabilità tecnica

I programmi di AFA non possono sostituire la presa in carico della persona nei periodi di riacutizzazione delle patologie o dei problemi di salute.

La programmazione, conduzione, valutazione e svolgimento dell’AFA presso strutture certificate sono affidati a un responsabile tecnico, individuato tra:

  • laureati magistrali in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, classe LM67;
  • laureati in Scienze e tecniche dello sport, classe LM68.

Ambito territoriale e regime di attualità

La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Puglia. Il testo non contiene un termine finale di efficacia né un regime temporale limitato; pertanto il regolamento risulta tuttora applicabile nei limiti della normativa regionale vigente richiamata. Non emergono, dal contenuto fornito, elementi tali da considerarlo obsoleto.

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