Cassazione Penale, Sentenza n. 8086/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bari deducendo, con due motivi, 1) violazione dell'art. 597, commi 3 e 4 c.p.p.: la Corte d'Appello, pur avendo dichiarato "non doversi procedere" in relazione al reato di furto (capo 2) a seguito dell'appello favorevole, non aveva ridotto la pena complessiva già inflitta in primo grado; 2) carenza e contraddittorietà della motivazione rispetto alla quantificazione della pena e all'aumento applicato per la continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e il secondo assorbito. Ha dichiarato che la Corte d'Appello ha violato l'art. 597, comma 4 c.p.p., avendo lasciato immutata la pena complessiva nonostante l'accoglimento parziale dell'appello (con declaratoria di non doversi procedere per uno dei reati concorrenti). Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per un nuovo giudizio sulla determinazione della pena complessiva.
Norme richiamate
art. 597 cod. proc. pen.
"In ogni caso se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita"
La Corte interpreta la norma nel senso che, quando l'appello dell'imputato è accolto con riferimento a circostanze o a reati concorrenti (anche se unificati per continuazione), la pena complessiva deve essere ridotta in misura corrispondente; la mancata riduzione configura violazione della norma e legittima annullamento con rinvio.
Massime di principio
- Se in appello viene accolto l'appello dell'imputato con esclusione di uno o più reati concorrenti, la pena complessiva inflitta deve essere ricalcolata e diminuita in misura corrispondente ai reati esclusi.
- La Corte d'appello, anche se modifica il calcolo della pena base, non può mantenere immutata la pena complessiva quando l'accoglimento dell'appello comporta la rimozione di reati concorrenti: occorre adeguare la quantificazione sanzionatoria al nuovo assetto imputatorio.
- La violazione dell'obbligo di riduzione della pena di cui all'art. 597 c.p.p. determina l'annullamento della decisione nella parte relativa al trattamento sanzionatorio e il rinvio per nuovo giudizio sul punto.
- In casi di continuazione fra reati, la corte deve motivare chiaramente come ha calcolato la pena complessiva e l'eventuale aumento per continuazione; carenze motivazionali su questo punto possono essere rilevanti e assorbire altri profili di doglianza.
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