Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 16866 del 28-06-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS chiarisce che il limite orario mensile dei permessi per assistenza a disabili in situazione di gravità si applica solo se i tre permessi giornalieri mensili sono fruiti frazionandoli in ore. Viene indicato il criterio di calcolo del massimale per lavoratori con orario settimanale normale sia su base settimanale sia plurisettimanale, con esempi applicativi.

Frazionabilità dei permessi ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 e massimale orario mensile

Frazionabilità dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992

Il messaggio fornisce ulteriori istruzioni in materia di determinazione del numero massimo di ore di permesso fruibili nel mese dai lavoratori che beneficiano dei tre permessi giornalieri mensili previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 per l’assistenza ai disabili in condizione di gravità. Il documento segue il messaggio n. 15995 del 18/06/2007 e precisa il criterio di calcolo del massimale orario mensile.

Ambito di applicazione del limite orario

L’INPS chiarisce che il limite orario mensile opera esclusivamente quando i permessi giornalieri vengono utilizzati, anche solo parzialmente, mediante frazionamento in ore. Non si applica invece quando i tre permessi siano fruiti integralmente per giornate lavorative intere.

Calcolo del massimale per orario normale settimanale

Per la generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale, il massimale orario mensile si calcola con la seguente formula:

  • (orario normale di lavoro settimanale / numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili

Il messaggio riporta il seguente esempio:

  • lavoratore con 40 ore settimanali articolate su 5 giorni;
  • calcolo: (40/5) x 3 = 24;
  • risultato: diritto a 24 ore mensili di permesso.

Calcolo del massimale per orario plurisettimanale

Per i lavoratori con orario normale di lavoro determinato dai contratti collettivi su base plurisettimanale, il massimale si commisura con la seguente formula:

  • (orario normale di lavoro medio settimanale / numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili

Il documento propone un esempio di articolazione plurisettimanale:

  • 8 settimane da 32 ore su 4 giorni lavorativi alla settimana;
  • 4 settimane da 40 ore su 5 giorni lavorativi alla settimana;
  • 4 settimane da 36 ore su 6 giorni lavorativi alla settimana.

Applicando la formula, il lavoratore matura un diritto pari a 22,1 ore mensili, secondo il calcolo riportato dall’INPS:

  • (35/4,75) x 3 = 22,10.

Indicazione del massimale di 18 ore mensili

Il messaggio precisa inoltre che il massimale di 18 ore mensili, richiamato nel precedente messaggio, si riferisce ai lavoratori con orario normale di lavoro settimanale di 36 ore articolato su 6 giorni lavorativi. Tale dato va quindi inteso come esempio riferito a una specifica articolazione dell’orario, non come limite generale per tutti i lavoratori.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.