Messaggio numero 1445 del 26-02-2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce i requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata di piloti del pilotaggio marittimo, marittimi abilitati al pilotaggio e personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo trasporti, nonché il coordinamento con i programmi di esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012. Precisa l’età pensionabile ridotta di cinque anni rispetto al regime generale, l’irrilevanza della finestra, l’operatività degli adeguamenti alla speranza di vita e le condizioni di effettivo svolgimento delle mansioni. Indica inoltre come determinare i requisiti minimi per la prestazione di esodo nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
Pensione di vecchiaia anticipata per piloti marittimi, personale viaggiante e lavoratori in esodo
Pensione di vecchiaia anticipata per particolari categorie di lavoratori
Il documento riepiloga l’applicazione del D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157 e chiarisce i criteri di accesso alla pensione di vecchiaia per alcune categorie di lavoratori con disciplina speciale. In particolare, disciplina i piloti del pilotaggio marittimo, i marittimi abilitati al pilotaggio, il personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e i lavoratori coinvolti nei programmi di esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012.
Piloti del pilotaggio marittimo e marittimi abilitati al pilotaggio
Per i piloti del pilotaggio marittimo e per i marittimi abilitati al pilotaggio, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento di un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello vigente tempo per tempo nel regime generale obbligatorio. Il testo precisa che:
- non si applica alcuna finestra di decorrenza;
- restano fermi gli adeguamenti alla speranza di vita previsti dall’art. 12 del decreto-legge n. 78/2010.
Viene inoltre richiamata la disciplina previgente per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività per raggiunti limiti di età, nei limiti e alle condizioni previste dal D.P.R. n. 157/2013.
Cessazione del titolo abilitante e visita annuale dei piloti
Il documento richiama l’art. 118 del regolamento del codice della navigazione, secondo cui il pilota viene cancellato dal registro tenuto dalla Capitaneria di porto al compimento del sessantesimo anno di età. Tuttavia, il pilota può restare in servizio oltre tale età ed è allora soggetto a visita annuale.
A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 157/2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto che la visita annuale non debba essere effettuata dopo il compimento del sessantesimo anno, ma successivamente al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. Ne deriva che i lavoratori per i quali, al compimento dei 60 anni, non viene meno il titolo abilitante accedono alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dell’età ridotta di cinque anni rispetto al regime generale.
Personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo trasporti
Per il personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, l’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia richiede che il lavoratore abbia svolto in modo effettivo, stabile e duraturo, anche se non esclusivo, le mansioni proprie della qualifica.
Il presupposto per l’accesso è la contestualità tra:
- l’esonero dal servizio con mansioni di personale viaggiante;
- la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi.
Sono richiamati i messaggi n. 20514/1995 e n. 11010/2012.
Sospensioni del rapporto di lavoro e diritto alla pensione
Il documento precisa che eventi che comportano la sospensione del rapporto di lavoro, quali CIG, CIGS e contratto di solidarietà, non pregiudicano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia anticipato se i requisiti vengono raggiunti durante tali eventi. In tali casi, infatti, risulta sospeso soltanto l’esercizio delle mansioni di personale viaggiante.
È inoltre chiarito che il personale viaggiante cessato dal rapporto di lavoro e beneficiario di ASpI matura il diritto al pensionamento di vecchiaia anticipato se raggiunge i requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell’ASpI, purché in precedenza le mansioni siano state svolte in modo stabile ed effettivo.
Programmi di esodo ex art. 4 legge n. 92/2012
Per i lavoratori con qualifica di personale viaggiante coinvolti nei programmi di cui all’art. 4 della legge n. 92/2012, ai fini della determinazione dei requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, occorre fare riferimento ai requisiti anagrafici previsti dal D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157. Di conseguenza, si deve considerare il requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello vigente nel regime generale obbligatorio.
Tale criterio vale a condizione che, al momento dell’accesso alla prestazione di esodo, il lavoratore svolga le mansioni di personale viaggiante in modo stabile ed effettivo e ricorrano le altre condizioni già richiamate per tale categoria.
Lavoratori marittimi nei programmi di esodo
Per i lavoratori marittimi coinvolti nei medesimi programmi di esodo, la data di maturazione dei requisiti minimi per la pensione nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro va determinata tenendo conto dei requisiti previsti dall’art. 31 della legge n. 413/1984, come modificato dall’art. 5 del D.P.R. n. 157/2013, con richiamo alla circolare n. 86/2014.
In fase di certificazione del diritto alla prestazione di esodo, occorre quindi fare riferimento al primo requisito pensionistico minimo che risulta raggiunto.
Limiti di accesso alla prestazione di esodo
Il documento precisa infine che, se il lavoratore ha già raggiunto il requisito minimo di pensione, compreso quello previsto dall’art. 31 della legge n. 413/1984, non può accedere alla prestazione di esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012. Tale prestazione è infatti configurata come misura temporanea, a carico dei datori di lavoro esodanti, finalizzata ad accompagnare alla pensione nei casi di esubero del personale dipendente.
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