DECRETO 5 dicembre 2003, n. 392
Regolamento concernente modifica dell'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto ministeriale (5 dic. 2003, n.392) che modifica l'art.7 del DM 4 ago.1998 n.400 sulle funicolari in servizio pubblico: impone che l'area d'influenza sia immune da frane/valanghe, applica norme geotecniche (legge 64/1974), obbliga interventi di difesa o distacco controllato della neve, e disciplina la chiusura temporanea. Prevede l'approvazione regionale di un piano di gestione della sicurezza con nominativi responsabili e attestazioni di formazione (AINEVA o enti specializzati); responsabilità dell'esercente e del gestore. La Corte Costituzionale (sent. n.327/2006) ha annullato la parte di applicazione alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Modifica norme di costruzione/esercizio funicolari: sicurezza geologica e nivologica
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