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Decreto

DECRETO 1 dicembre 2003, n. 389

Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, nonchè dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Normativa italiana004G0050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento (2003) che disciplina il coordinamento dell'accesso ai mercati di capitali da parte di Province, Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane, Comunità montane/isolane, consorzi e Regioni: prevede comunicazioni trimestrali al Dipartimento del Tesoro (15 feb/mag/ago/nov), coordinamento per operazioni a medio-lungo termine o cartolarizzazioni di importo ≥€100M con potere di indicare il momento di esecuzione; obbligo di copertura cambio per indebitamento in valute estere; regole su fondi di ammortamento (contratti solo con intermediari con rating, investimenti in titoli pubblici UE) e su strumenti derivati ammessi e limiti di concentrazione (max 25% per controparte se nozionale totale derivati >€100M). Disposizioni per le Regioni valide fino all'emanazione di norme regionali.

Coordinamento accesso ai mercati e regole su indebitamento, derivati e fondi di ammortamento per enti territoriali

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