Regolamento (UE) 2022/2465
Regolamento (UE) 2022/2465 del Consiglio del 12 dicembre 2022 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sulla tariffa doganale comune per ridurre, per sei mesi, il costo di importazione di alcuni input essenziali per la produzione di concimi azotati nell’Unione. La misura è adottata in risposta all’aumento dei prezzi delle materie prime e alle tensioni sul mercato dei fertilizzanti, con l’obiettivo di sostenere approvvigionamento e produzione. Per ragioni connesse alla guerra di aggressione contro l’Ucraina e alle misure restrittive già in vigore, Russia e Bielorussia sono escluse dalla sospensione tariffaria.
Sospensione temporanea di alcuni dazi della tariffa doganale comune su fattori di produzione per concimi azotati, con esclusione di Russia e Bielorussia.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di taluni fattori di produzione per concimi azotati classificati nei codici NC 2814 10 00 (ammoniaca) e 3102 10 10 / 3102 10 90 (urea), mediante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. La sospensione dei dazi è temporanea e opera per 6 mesi a decorrere dal 16 dicembre 2022; restano esclusi dall’agevolazione i prodotti originari della Federazione russa e della Bielorussia, che continuano a scontare le aliquote ordinarie del 5,5 % e del 6,5 %.
Sospensione temporanea di alcuni dazi su fattori di produzione per concimi azotati
Il regolamento modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 per introdurre una sospensione autonoma e temporanea dei dazi della tariffa doganale comune su alcuni input impiegati nella produzione di concimi azotati. La misura risponde all’aumento dei prezzi internazionali di ammoniaca e urea, alla dipendenza dell’Unione da importazioni di tali prodotti e alla necessità di contenere i costi per i produttori europei di fertilizzanti, con riflessi anche sui costi agricoli e, indirettamente, sui prezzi alimentari.
Contesto e finalità
Il preambolo evidenzia che il mercato dell’Unione per i fattori di produzione dei concimi azotati dipende in larga misura da forniture provenienti da paesi terzi e che i prezzi di ammoniaca e urea hanno subito forti aumenti. La Commissione richiama, inoltre, le vulnerabilità del sistema alimentare dell’Unione e la necessità, nel breve termine, di garantire costo e disponibilità dei concimi minerali, in attesa di una transizione verso concimi o metodi di fertilizzazione più sostenibili.
Ambito oggettivo della sospensione tariffaria
La misura riguarda due categorie di prodotti:
- codice NC 2814 10 00, relativo all’ammoniaca;
- codici NC 3102 10 10 e 3102 10 90, relativi all’urea.
Per tali prodotti la terza colonna dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 viene sostituita con una nota che prevede la sospensione del dazio doganale a titolo autonomo per 6 mesi a partire dal 16 dicembre 2022.
Esclusione di Russia e Bielorussia
Il regolamento esclude espressamente la Federazione russa e la Bielorussia dal beneficio della sospensione. Il preambolo collega tale scelta al deterioramento delle relazioni con tali paesi, alle misure restrittive già adottate dall’Unione e, per quanto riguarda la Russia, alla guerra di aggressione contro l’Ucraina; per la Bielorussia, al sostegno prestato a tale guerra e alle persistenti violazioni di diritti umani e diritto internazionale.
Di conseguenza:
- le importazioni originarie della Federazione russa continuano a scontare il dazio del 5,5 % per l’ammoniaca e del 6,5 % per l’urea;
- le importazioni originarie della Bielorussia restano parimenti soggette alle medesime aliquote ordinarie.
Obblighi di monitoraggio e relazione della Commissione
Il regolamento impone alla Commissione di presentare al Consiglio, entro il 17 maggio 2023, una relazione volta a valutare le conseguenze della sospensione dei dazi. Sulla base di tale relazione, la Commissione può presentare, se del caso, una proposta legislativa per prorogare la sospensione.
Entrata in vigore, durata ed efficacia diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in considerazione del significativo e improvviso aumento dei prezzi dei fattori di produzione per concimi azotati. Cessa di applicarsi il 17 giugno 2023. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Sospensione temporanea dei dazi su ammoniaca e urea
Modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 prevedendo, per i codici NC 2814 10 00 e 3102 10 10 / 3102 10 90, la sospensione autonoma del dazio doganale per un periodo di 6 mesi a decorrere dal 16 dicembre 2022.
Esclusione di Russia e Bielorussia
La sospensione non si applica alle importazioni originarie della Federazione russa e della Bielorussia, per le quali restano applicabili le aliquote del 5,5 % (codice NC 2814 10 00) e del 6,5 % (codici NC 3102 10 10 e 3102 10 90).
Relazione della Commissione e possibile proroga
Entro il 17 maggio 2023 la Commissione deve presentare al Consiglio una relazione sugli effetti della sospensione; sulla base di tale relazione, se del caso, la Commissione deve presentare una proposta legislativa per prorogare la misura.
Entrata in vigore e cessazione di applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile fino al 17 giugno 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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