Salta al contenuto
Provvedimento

Deliberazione n. 564 del 12/09/2024

Provvedimento del 12 settembre 2024

Garante Privacy564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica il provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al possibile invio o diffusione, tramite piattaforma digitale, di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riferito alla persona interessata. L’Autorità conferma l’ordine di impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash, e la prescrizione di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.

Ratifica nei confronti di Telegram FZ-LLC del provvedimento d’urgenza su segnalazione per possibile revenge porn e diffusione di materiale sessualmente esplicito

Ratifica di provvedimento d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC per segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione relativa alla possibile diffusione, tramite piattaforma digitale, di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riferito alla persona interessata.

Contesto normativo e competenza

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto per le ipotesi di c.d. revenge porn, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il fondato motivo di ritenere che contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede l’intervento dell’Autorità entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Segnalazione e intervento urgente

La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso la piattaforma Telegram indicata nella segnalazione. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 443 del 2 settembre 2024, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019.

Contenuto dell’ordine urgente

Il provvedimento urgente ha disposto:

  • l’immediata adozione, da parte di Telegram FZ-LLC, di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, a soli fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con comunicazione tempestiva di tali misure all’Autorità.

Ratifica finale

Il Garante, esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e la documentazione agli atti, ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 443/2024 adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC. Il testo non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria, ma esclusivamente misure urgenti di inibizione della diffusione e conservazione probatoria limitata nel tempo.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Telegram. Il provvedimento richiama la disciplina introdotta per i casi di c.d. revenge porn, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e suscettibili di invio, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso.

Provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 443 del 2 settembre 2024. Con tale atto ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro a soli fini probatori.

Conservazione del materiale e garanzie di riservatezza

La conservazione del materiale eventualmente acquisito in chiaro è stata limitata a dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. È stato inoltre previsto che la conservazione avvenga con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e che tali misure siano comunicate tempestivamente all’Autorità.

Ratifica del Garante

Preso atto delle osservazioni formulate e della documentazione in atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento d’urgenza n. 443/2024 adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgenticonservazione dei datipubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.