DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2000, n. 146
Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonchè istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto riorganizza provveditorati regionali, centri per la giustizia minorile, uffici e dotazioni organiche, istituisce nuove direzioni generali della Polizia penitenziaria e disciplina accesso, formazione e progressioni di carriera dei funzionari. Prevede regole transitorie per alcune nomine e corsi, con aggiornamenti successivi che ne hanno modificato taluni termini e disposizioni.
Riorganizzazione dell'Amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria
Riorganizzazione dell’Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile
Il decreto interviene sull’assetto del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, rideterminando sedi, circoscrizioni, uffici e qualifiche dirigenziali. L’obiettivo è adeguare l’organizzazione alle esigenze operative, alle dimensioni territoriali e alle risorse gestite.
Provveditorati regionali e centri per la giustizia minorile
I provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria sono rideterminati secondo le tabelle allegate al decreto, che sostituiscono le precedenti tabelle normative richiamate. Alcuni provveditorati sono qualificati come uffici di dirigenza generale in ragione dell’estensione del territorio, del numero di istituti e servizi e delle risorse gestite.
Il provveditorato regionale per la Sicilia orientale, con sede a Messina, è soppresso; le risorse umane e materiali sono redistribuite con decreto del Capo del Dipartimento, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.
Anche i centri per la giustizia minorile sono rideterminati nelle sedi e nelle circoscrizioni di competenza. Le eventuali variazioni delle tabelle possono essere disposte con decreto del Ministro della giustizia, entro le dotazioni organiche disponibili e per sopravvenute esigenze organizzative.
Uffici dirigenziali non generali e criteri di individuazione
Gli istituti penitenziari, i centri per i servizi sociali, le scuole e i servizi dell’Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile sono individuati con decreto ministeriale come uffici di livello dirigenziale non generale.
Nella selezione delle sedi si tiene conto di:
- numero dei detenuti e degli internati;
- personale in dotazione;
- entità complessiva delle risorse gestite;
- presenza di progetti sperimentali di particolare rilievo.
In sede di prima applicazione, gli uffici individuati per il rilievo dei progetti sperimentali hanno priorità rispetto agli altri.
Adeguamento degli organici
Le dotazioni organiche del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile sono incrementate e rimodulate. In particolare:
- gli uffici dirigenziali generali aumentano di 16 unità;
- gli uffici dirigenziali non generali del Dipartimento aumentano di 179 unità;
- gli uffici dirigenziali non generali dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile aumentano di 4 unità;
- l’area funzionale C del Dipartimento aumenta di 1.140 unità;
- l’area funzionale B dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile aumenta di 62 unità.
È prevista contestualmente una riduzione complessiva di 453 unità della dotazione organica richiamata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 1999. Le singole dotazioni professionali e la ripartizione territoriale sono demandate a successivi decreti.
Le assunzioni derivanti dagli incrementi organici sono escluse dalla programmazione delle assunzioni e non concorrono al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione del personale in servizio di cui alla legge n. 449 del 1997.
Conferimento degli incarichi dirigenziali e fase transitoria
Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti secondo le regole generali dell’ordinamento, valorizzando la professionalità maturata nello specifico settore.
Per la prima applicazione del decreto, la nomina a dirigente per l’Amministrazione penitenziaria e per l’Ufficio centrale per la giustizia minorile avviene tramite procedure selettive differenziate, che includono concorsi per titoli, colloqui e prove d’esame, riservati in parte a personale interno con specifica anzianità, laurea e servizio nell’area funzionale di riferimento.
Alcune lettere originariamente previste risultano abrogate da interventi successivi. È inoltre richiamata una interpretazione autentica successiva che ha precisato il momento di applicazione dell’articolo.
Carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria
La carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria è articolata in una sequenza di qualifiche a sviluppo dirigenziale, fino alla qualifica di dirigente generale. La dotazione organica è fissata in apposita tabella allegata.
Sono inoltre istituite presso il Dipartimento Amministrazione penitenziaria due nuove direzioni generali: quella delle specialità e quella dei servizi logistici e tecnici, entrambe affidate a dirigenti generali di Polizia penitenziaria.
Funzioni e incarichi dei funzionari
Il decreto disciplina in modo analitico gli incarichi assegnabili ai funzionari in base alla qualifica rivestita, dai commissari fino ai dirigenti generali. Le funzioni comprendono, tra le altre, compiti di comando di reparto, coordinamento di nuclei traduzioni e piantonamenti, direzione di uffici e sezioni, funzioni formative e incarichi presso le direzioni generali e i provveditorati regionali.
Ai funzionari fino alla qualifica di primo dirigente sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Per i comandanti di reparto e di nucleo sono specificati poteri di organizzazione, sovrintendenza ai servizi, coordinamento operativo e controllo su armamento, equipaggiamento e mezzi.
Accesso alla carriera dei funzionari
L’accesso alla carriera avviene:
- per il 70% tramite concorso pubblico con due prove scritte e una orale;
- per il 30% tramite concorso interno per titoli di servizio ed esame con due prove scritte e una orale.
Per il concorso pubblico sono richiesti, tra gli altri:
- cittadinanza italiana;
- età tra 18 e 32 anni;
- idoneità fisica, psichica e attitudinale;
- requisiti morali e di condotta;
- laurea magistrale o specialistica.
È prevista una riserva del 20% dei posti del concorso pubblico per personale del Corpo con almeno cinque anni di servizio e giudizio non inferiore a ottimo nel triennio precedente, oltre ai requisiti richiesti. Sono previsti ulteriori requisiti di esclusione per soggetti espulsi, destituiti, condannati o sottoposti a misure di prevenzione.
Il concorso interno è riservato in parte ai ruoli sovrintendenti/agenti-assistenti e in parte al ruolo ispettori, con requisiti di anzianità, laurea triennale e giudizi disciplinari e di merito minimi.
Prova preliminare e modalità dei concorsi
Se il numero dei concorrenti lo richiede, l’ammissione alle prove può essere preceduta da una prova preliminare a quiz sulle materie d’esame. L’Amministrazione può avvalersi di enti pubblici o privati specializzati per la predisposizione delle domande.
Le modalità di svolgimento dei concorsi, le commissioni, le materie, la valutazione dei titoli e le prove di efficienza fisica sono demandate a decreti del Ministro della giustizia o del Capo Dipartimento, a seconda del procedimento.
Corsi di formazione iniziale e periodo di tirocinio
I vincitori del concorso pubblico diventano allievi commissari e frequentano un corso di formazione di due anni presso la Scuola superiore dell’esecuzione penale, articolato in due cicli annuali con periodo applicativo presso istituti penitenziari. Durante il corso non possono essere impiegati in servizi d’istituto, salvo rappresentanza, parata o onore.
I vincitori del concorso interno diventano vice commissari e seguono un corso di formazione di dodici mesi, con periodi applicativi fino a tre mesi. Anche in questo caso vale il divieto di impiego in servizi d’istituto fuori dal periodo applicativo.
È previsto un giudizio di idoneità al termine del primo ciclo e l’esame finale al termine del corso. I funzionari che superano il corso pubblico accedono alla qualifica di commissario capo e svolgono poi un tirocinio operativo di due anni con verifica finale; quelli del concorso interno sono confermati nel ruolo con qualifica di vice commissario.
L’assegnazione alle sedi avviene secondo graduatoria e preferenze espresse, con permanenza minima di due anni nella prima sede, salvo specifiche esigenze di tutela o di prestigio dell’Amministrazione.
Dimissioni ed espulsione dai corsi
Sono dimessi dai corsi coloro che rinunciano, non ottengono l’idoneità, non superano prove o obiettivi formativi, non superano l’esame finale o superano i limiti di assenza previsti.
Sono previste soglie massime di assenza differenziate, con riduzione a metà per il corso di durata minore e discipline specifiche per assenze dovute a malattia, infortunio di servizio e maternità. I funzionari responsabili di infrazioni disciplinari gravi possono essere espulsi.
I provvedimenti sono adottati dal Direttore generale del personale e delle risorse su proposta del Direttore generale della formazione. In linea generale, dimissione ed espulsione comportano la cessazione del rapporto con l’Amministrazione; l’espulsione impedisce anche la partecipazione ai concorsi successivi.
Progressioni di carriera e scrutini
La promozione a commissario avviene mediante scrutinio per merito assoluto, dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica di vice commissario. La promozione a commissario capo richiede cinque anni di servizio nella qualifica di commissario.
La promozione a dirigente aggiunto avviene tramite scrutinio per merito comparativo e corso di formazione dirigenziale, con accesso riservato per quote al personale proveniente dai due canali concorsuali iniziali. Sono previste regole su copertura delle quote, decorrenza delle promozioni e criteri di svolgimento del corso.
La promozione a dirigente e a primo dirigente segue ulteriori scrutini per merito comparativo, con requisiti di anzianità nelle rispettive qualifiche e decorrenze semestrali o annuali in funzione delle vacanze.
Per l’accesso a primo dirigente e dirigente superiore è richiesto, nel percorso di carriera, aver svolto più incarichi connessi alla qualifica presso reparti, nuclei, scuole, uffici o servizi dell’Amministrazione e degli uffici interforze. Gli incarichi di comando di reparto o di nucleo hanno durata compresa tra tre e cinque anni, rinnovabile una sola volta.
Nomina a dirigente generale e regole sugli scrutini
La nomina a dirigente generale di Polizia penitenziaria avviene tra i dirigenti superiori, con una commissione consultiva istituita con decreto ministeriale. La commissione individua almeno il doppio dei posti disponibili tra i funzionari idonei, sulla base di esperienze professionali, servizio complessivo e attitudine alle funzioni di vertice; il Ministro sceglie tra i nominativi proposti.
Gli scrutini per merito comparativo sono fondati sui titoli del fascicolo personale e sullo stato matricolare, con particolare rilievo ai rapporti informativi, agli incarichi svolti, alla responsabilità assunta e al positivo espletamento del comando di reparto.
Non sono ammessi a scrutinio i funzionari sanzionati con pena più grave della deplorazione nei tre anni precedenti. La sospensione dal servizio produce effetti negativi sull’anzianità e comporta ritardi nelle promozioni o negli aumenti stipendiali.
È inoltre istituita una commissione centrale che decide sulle questioni relative allo stato giuridico e alla progressione di carriera, formula le graduatorie di merito e decide sui ricorsi gerarchici avverso valutazione annuale e rapporto informativo.
Aggiornamenti e disposizioni speciali sui corsi
Le note di aggiornamento riportano deroghe temporanee alla durata dei corsi di formazione iniziale per specifiche procedure concorsuali. In particolare:
- il corso per l’accesso alla qualifica di commissario relativo al concorso bandito nel 2021 è stato portato a 16 mesi;
- i corsi per l’accesso alla qualifica di vice commissario avviati o da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata di 8 mesi, con rideterminazione proporzionale delle assenze massime consentite.
Osservazioni sull’attualità della disciplina
Il testo contiene numerose disposizioni organizzative e di carriera poi integrate, modificate o in parte abrogate da interventi successivi. Tuttavia il nucleo relativo alla riorganizzazione dell’amministrazione e alla disciplina della carriera della Polizia penitenziaria conserva rilievo sistematico e applicativo, soprattutto per la comprensione dell’assetto ordinamentale e delle regole di progressione interna.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 30 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Decreto legislativo · 21 mag 2000DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2000, n. 173
- Decreto legislativo · 21 mag 2000DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2000, n. 172
- Decreto legislativo · 19 mag 2000DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2000, n. 169
- Decreto legislativo · 19 mag 2000DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2000, n. 151
- Decreto legislativo · 19 mag 2000DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2000, n. 139
- Decreto legislativo · 23 mag 2000DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2000, n. 164
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →