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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 1975, n. 686

Distillazione agevolata di mele di produzione 1975.

Normativa italiana075U0686Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina, per la sola produzione 1975, agevolazioni per le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che ritirano dal mercato mele non assorbibili e le avviano alla distillazione per alcool. L’intervento riguarda fino a 2,5 milioni di quintali complessivi, con controllo AIMA e riparto ministeriale su domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo.

Agevolazioni per il ritiro e la distillazione di mele eccedentarie

Agevolazioni per il ritiro e la distillazione di mele eccedentarie

Il provvedimento introduce un intervento urgente e limitato nel tempo per alleggerire il mercato delle mele della produzione 1975, favorendone il ritiro e l’avvio alla distillazione. La misura opera nell’ambito della disciplina del Fondo di solidarietà nazionale e delle regole comunitarie sul mercato ortofrutticolo.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le agevolazioni previste per gli interventi di ritiro dal mercato si applicano alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli iscritte nell’elenco nazionale previsto dalla normativa richiamata. L’intervento riguarda esclusivamente le mele non assorbibili dal mercato, ritirate secondo il regolamento comunitario applicabile e avviate alla distillazione per la produzione di alcool.

Limiti quantitativi e finalità dell’intervento

L’agevolazione è riconosciuta entro un limite massimo complessivo di 2 milioni e mezzo di quintali di prodotto. La finalità dichiarata è evitare che le eccedenze di mele già presenti nei magazzini aggravino la situazione del mercato.

Modalità operative e controlli

Il ritiro deve avvenire a partire dal 15 dicembre 1975, avvalendosi delle procedure previste dalla disciplina comunitaria per l’avvio del prodotto alla distillazione. L’operazione è sottoposta al controllo dell’A.I.M.A. e alle procedure stabilite dai regolamenti comunitari.

Decreto attuativo e criteri applicativi

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto deve essere emanato un successivo decreto del Ministro per l’agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri competenti, per definire norme e criteri di attuazione sollecita della misura.

Riparto del quantitativo e pagamento dei compensi

Il riparto del quantitativo disponibile tra le organizzazioni richiedenti è affidato al Ministero dell’agricoltura e delle foreste, sentite le regioni, sulla base delle domande presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo e dei quantitativi effettivamente consegnati alle distillerie. Al medesimo Ministero spetta anche il pagamento dei compensi integrativi previsti.

Copertura finanziaria

L’onere di 3.300 milioni di lire è coperto mediante una quota delle maggiori entrate derivanti dall’imposta di fabbricazione sugli spiriti, collegate all’avvio alla distillazione delle mele nei limiti previsti. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e viene presentato alle Camere per la conversione in legge.

Testo integrale

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