DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1975, n. 687
Riapertura, in favore degli appartenenti alle forze dello ordine, dei termini per la revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto riapre per 60 giorni dalla pubblicazione i termini per revocare le domande di collocamento a riposo agevolato presentate ai sensi della legge n. 336/1970 da personale civile e militare della pubblica sicurezza e da vari corpi di polizia e sicurezza. Restano fermi i contingenti di esodo già fissati, ma sono sospesi fino alla scadenza del termine i provvedimenti di cessazione dal servizio del personale interessato dal collocamento a riposo dal 1° gennaio 1976, salvo chi abbia già raggiunto i limiti di età.
Riapertura termini per revoca del collocamento a riposo del personale delle forze di polizia
Riapertura dei termini per la revoca del collocamento a riposo
Il provvedimento interviene in deroga alla disciplina previgente per consentire, in via eccezionale, la revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato presentate dal personale delle forze di polizia e assimilato. La misura è giustificata dalle particolari esigenze di servizio del comparto sicurezza.
Ambito soggettivo
La facoltà di revoca riguarda il personale appartenente a:
- personale civile e militare della pubblica sicurezza;
- Arma dei carabinieri;
- Corpo della guardia di finanza;
- Corpo degli agenti di custodia;
- Corpo forestale dello Stato.
Termine e modalità della revoca
Le domande di collocamento a riposo presentate ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, possono essere revocate entro un termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto. Il termine ha natura decadenziale.
Effetti sui contingenti di collocamento a riposo
La revoca delle domande non modifica, per il resto, i contingenti di collocamento a riposo già stabiliti ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 355. I contingenti rimangono quindi invariati, salvi gli effetti delle revoche ammesse.
Sospensione dei provvedimenti di cessazione dal servizio
Per il personale già compreso nel contingente di cui al decreto-legge n. 261/1974 e con collocamento a riposo previsto dal 1° gennaio 1976, i provvedimenti di cessazione dal servizio restano sospesi fino alla scadenza del termine utile per presentare la revoca. Fa eccezione il personale che abbia già raggiunto i limiti di età, per il quale la sospensione non opera.
Entrata in vigore
Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.
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