Prescrizioni del Garante n. 171 del 12/03/2026
Provvedimento del 12 marzo 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina il reclamo di un interessato che chiede la rimozione dai risultati di ricerca di Google di vari URL collegati al proprio nominativo e riferiti a una vicenda penale conclusa con l’espiazione della pena. Google, dopo diversi scambi istruttori, deindicizza alcuni URL o rileva che altri non compaiono più nei risultati associati al nome dell’interessato, mentre per gli ulteriori contenuti contesta la richiesta richiamando l’interesse pubblico alla loro reperibilità. L’Autorità ritiene che per gli URL già non associati al nominativo o per i quali siano state adottate misure manuali non vi siano ulteriori provvedimenti da adottare; per i restanti URL, invece, considera prevalente l’interesse pubblico alla conoscibilità, tenuto conto della gravità dei fatti e del ruolo pubblico dell’interessato, e dichiara il reclamo infondato.
Google LLC: reclamo per deindicizzazione/diritto all’oblio di URL relativi a vicenda penale conclusa e risultati di ricerca associati al nominativo
Google LLC – reclamo per deindicizzazione di URL riferiti a vicenda penale conclusa
Il provvedimento riguarda un reclamo proposto nei confronti di Google LLC per la rimozione, dai risultati di ricerca associati al nominativo dell’interessato, di diversi URL che rinviavano a contenuti giornalistici e post social relativi a una vicenda penale conclusasi con condanna ed espiazione della pena. Il procedimento trae origine da una richiesta di esercizio del diritto all’oblio ex artt. 17 e 21 GDPR.
Fatti e svolgimento del procedimento
L’interessato ha dedotto che la persistente reperibilità online di contenuti riferiti all’arresto, al processo e alla condanna ledesse la sua reputazione personale e professionale, soprattutto perché la pena era stata integralmente espiata. Ha rappresentato di avere un rapporto lavorativo e una stabile collocazione in Italia e di non essere più esposto, per il tempo trascorso, alla medesima rilevanza pubblica degli eventi narrati.
Il Garante ha interpellato Google in più occasioni. Nelle prime risposte la società ha negato l’adesione alla richiesta, sostenendo che non vi fossero elementi sufficienti per verificare la conclusione del procedimento penale e che gli URL continuassero a soddisfare un interesse pubblico alla conoscibilità. L’interessato ha quindi prodotto documentazione attestante la natura e l’esito del procedimento penale e la data di cessazione della pena. A seguito di ulteriori richieste istruttorie, Google ha precisato che per alcuni URL non era possibile individuare il nome del reclamante nelle pagine di destinazione e che, per tali contenuti, erano state adottate misure manuali per impedirne il posizionamento nei risultati europei associati al nome dell’interessato; per altri URL ha evidenziato che non risultavano più visualizzati nei risultati di ricerca associati al nome dell’interessato.
Valutazioni preliminari del Garante
Il provvedimento richiama la competenza del Garante in ragione del trattamento svolto da Google LLC nell’ambito europeo, ai sensi dell’art. 3, par. 1, e dell’art. 55, par. 1, del GDPR. Viene inoltre ricordato che, ai sensi dell’art. 168 del Codice, chi rende dichiarazioni o produce documenti falsi in un procedimento dinanzi al Garante ne risponde penalmente.
Valutazione sul diritto all’oblio
Per i contenuti ancora associati al nominativo dell’interessato, l’Autorità applica i criteri elaborati dal WP29 e richiamati anche dalle linee guida EDPB n. 5/2019: rilevanza del tempo trascorso, natura dei contenuti, interesse pubblico residuo, gravità dei fatti e ruolo pubblico dell’interessato. Il Garante osserva che le informazioni riguardano una vicenda di cronaca giudiziaria connessa a reati di una certa gravità e che il tempo intercorso non è tale, da solo, a far venir meno l’interesse pubblico alla loro reperibilità.
Esito
Il Garante:
- prende atto delle misure adottate da Google per alcuni URL e ritiene che, rispetto ad essi, non sussistano i presupposti per ulteriori interventi;
- dichiara infondato il reclamo quanto agli ulteriori URL oggetto di richiesta, ritenendo prevalente l’interesse pubblico alla conoscibilità delle notizie.
Rimedi
Contro il provvedimento è proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Oggetto del reclamo e contesto fattuale
L’interessato ha chiesto a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca, in associazione al proprio nominativo, di diversi URL che richiamavano una vicenda giudiziaria conclusa con condanna ed espiazione della pena. Ha sostenuto che, pur trattandosi in origine di notizie riconducibili al diritto di cronaca, la loro persistente reperibilità gli arrecasse un pregiudizio reputazionale e professionale, anche alla luce dell’esito definitivo del procedimento penale.
Posizione di Google e sviluppi istruttori
Google ha inizialmente respinto l’istanza sostenendo l’assenza di documentazione sufficiente sulla conclusione del procedimento penale e affermando che i contenuti continuavano a rispondere a un interesse pubblico. Successivamente, a fronte delle osservazioni dell’interessato e di richieste integrative del Garante, ha precisato che alcuni URL non riportavano più il nome dell’interessato e che, per alcuni di essi, aveva adottato misure manuali per impedire il posizionamento nei risultati europei associati al nome del reclamante. Per altri URL ha confermato il diniego, ritenendo persistente l’interesse pubblico alla loro reperibilità.
Valutazione del Garante sul diritto all’oblio
L’Autorità richiama gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento e i criteri elaborati dalle Linee guida WP29 del 26 novembre 2014 e dalle Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020. Nel bilanciamento tra tempo trascorso, natura dei contenuti, gravità dei fatti e interesse pubblico, il Garante osserva che le informazioni riguardano una vicenda penale relativa a possesso e detenzione di sostanze, con pena detentiva e libertà vigilata, e che non è venuto meno l’interesse del pubblico alla conoscenza, anche in considerazione del ruolo pubblico dell’interessato.
Esito del procedimento
Il Garante prende atto delle misure già adottate da Google per alcuni URL e ritiene che, in relazione ad essi, non vi siano presupposti per ulteriori provvedimenti. Per gli ulteriori URL oggetto di reclamo dichiara l’istanza infondata, ritenendo prevalente l’interesse pubblico alla reperibilità delle notizie rispetto all’interesse dell’interessato alla deindicizzazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 12 mar 2026Ordinanza ingiunzione o revoca n. 170 del 12/03/2026
- Provvedimento · 12 mar 2026Prescrizioni del Garante n. 164 del 12/03/2026
- Provvedimento · 12 mar 2026Ordinanza ingiunzione o revoca n. 165 del 12/03/2026
- Provvedimento · 12 mar 2026Ordinanza ingiunzione o revoca n. 166 del 12/03/2026
- Provvedimento · 12 mar 2026Prescrizioni del Garante n. 193 del 12/03/2026
- Provvedimento · 12 mar 2026Ordinanza ingiunzione o revoca n. 169 del 12/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →