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Ordinanza

Ordinanza del 29/07/2024 n. 513 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Reclamo/impugnazione innanzi alla corte di giustizia tributaria di 2° grado avverso ordinanza collegiale emessa da altra sezione negativa della tutela cautelare - inammissibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di II grado dichiara inammissibile il reclamo/impugnazione presentato da E srl avverso l'ordinanza collegiale che ha respinto l'istanza di sospensione cautelare, ritenendo applicabile l'art. 52, quinto comma, D.lgs. 546/92 che rende non impugnabili tali ordinanze. La Corte esclude il richiamo integrativo delle norme del codice di procedura civile (art. 1 D.lgs. 546/92), affermando che il rinvio al C.P.C. opera solo in presenza di una lacuna della disciplina tributaria; osserva inoltre che la non impugnabilità delle ordinanze cautelari è voluta dal legislatore (anche alla luce delle modifiche del D.lgs. 220/2023). Il reclamo viene dichiarato inammissibile, le spese sono compensate e la società può riproporre l'istanza cautelare al medesimo giudice.

Reclamo/impugnazione avverso ordinanza collegiale negativa di tutela cautelare (inammissibilità)

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