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Provvedimento

Deliberazione n. 713 del 14/11/2024

Provvedimento del 14 novembre 2024

Garante Privacy713

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento urgente adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC nell'ambito della procedura prevista dall'art. 144-bis del Codice privacy per le segnalazioni relative a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso. In via d'urgenza era stata ordinata l'adozione di misure per impedire la diffusione del materiale sulla piattaforma, oltre alla conservazione per fini probatori di eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi. Il provvedimento finale si limita a ratificare la determinazione dirigenziale adottata il 5 novembre 2024.

Ratifica della misura urgente nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimento urgente nei confronti di Telegram FZ-LLC per segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento urgente adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC nell'ambito della procedura speciale prevista per il c.d. revenge porn. Il caso riguarda una segnalazione presentata dall'interessato, che ha chiesto l'intervento dell'Autorità per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Base normativa e competenza del Garante

Il provvedimento richiama l'art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. 139/2021 convertito dalla l. 205/2021, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali.

La norma prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Viene inoltre richiamato l'art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d'urgenza misure volte a impedire l'eventuale diffusione del materiale, salva successiva ratifica dell'Autorità.

Segnalazione e intervento d'urgenza

La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle situazioni contemplate dall'art. 144-bis e ha chiesto di intervenire presso la piattaforma Telegram. Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 537 del 5 novembre 2024.

Misure imposte a Telegram FZ-LLC

Con la determinazione d'urgenza è stato disposto che Telegram FZ-LLC:

  • adotti immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • conservi l'eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento;
  • utilizzi misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • comunichi tempestivamente all'Autorità le misure adottate.

Ratifica finale

La nota di adozione è stata trasmessa al gestore della piattaforma il 5 novembre 2024. Successivamente, valutate le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione agli atti, il Garante, nella riunione del 14 novembre 2024, ha ratificato il provvedimento urgente ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Il testo non riporta sanzioni pecuniarie né ulteriori misure correttive oltre alla ratifica dell'ordine urgente e alla prescrizione di conservazione limitata del materiale eventualmente acquisito in chiaro.

Punti principali

Presupposto normativo e ambito di intervento

Il provvedimento si fonda sull'art. 144-bis del Codice privacy, che consente al Garante di intervenire su segnalazioni riguardanti registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali.

Segnalazione dell'interessato e attivazione della procedura d'urgenza

La persona interessata ha segnalato di rientrare nell'ipotesi prevista dall'art. 144-bis e ha chiesto l'intervento dell'Autorità nei confronti della piattaforma Telegram indicata. Verificata la compatibilità della segnalazione con la norma richiamata, il dirigente competente è intervenuto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis del regolamento interno del Garante.

Misure disposte con la determinazione n. 537 del 5 novembre 2024

Alla società Telegram FZ-LLC è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con tempestiva comunicazione all'Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 14 novembre 2024, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica il provvedimento urgente adottato dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Telegram FZ-LLC.

Come è indicizzato

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