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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34871/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di rapina in concorso. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità ex artt. 110 e 628 c.p., sostenendo in sostanza una erronea valutazione del compendio probatorio e chiedendo una diversa ricostruzione dei fatti. Con il secondo motivo ha censurato la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'uso dell'arma. Con il terzo motivo ha lamentato vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La memoria depositata il 10 luglio 2025 è stata considerata tardiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi non consentiti in sede di legittimità perché generici, reiterativi di censure già esaminate e risolti in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità. Ha inoltre giudicato manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando l'assenza di elementi positivi, il non ruolo minimale nel concorso e i precedenti specifici. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 110 e 628 c.p.

    "ex artt. 110-628 cod. pen."

    richiamati per la contestazione della responsabilità a titolo di concorso in rapina

  • art. 628, comma terzo, n. 1, c.p.

    "art. 628, comma terzo, n.1, cod. pen."

    richiamato quale circostanza aggravante dell'uso dell'arma

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato implicitamente attraverso la doglianza sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che mirino soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: censure già dedotte in appello e già disattese non sono ammissibili se riproposte in termini meramente reiterativi e privi di autonomo confronto con la motivazione impugnata.
  • La contestazione della configurabilità del contributo concorsuale nella rapina e dell'aggravante dell'uso dell'arma richiede l'individuazione di specifici travisamenti o vizi logici della motivazione, non essendo sufficiente una lettura alternativa delle risultanze processuali.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente ma in modo non apparente, dell'assenza di elementi positivi, della non marginalità del ruolo dell'imputato nel fatto concorrente e dell'esistenza di precedenti penali specifici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiConcorso di persone

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